La Stanleybet International (SBI) esprime "meraviglia" per il fatto che il Collegio dei Commissari europei non sia riuscito, durante la riunione del 4 giugno 2008 relativa alle procedure di infrazione, ad avviare altre procedure nei confronti degli Stati Membri che mantengono scorrette restrizioni in materia di scommesse sportive. In proposito, John Whittaker, amministratore delegato della Stanleybet International sollecita la Commissione a svolgere pienamente la propria funzione nei confronti degli Stati Membri.
"Negli ultimi 10 anni - afferma Stanleybet International - SBI ha condotto una battaglia legale in Europa contro tali restrizioni, scorrette e incompatibili con la legge dell'Unione Europea ed è stata il principale attore nelle sentenze di importanza basilare emesse dalla Corte di Giustizia Europea nei casi Gambelli (2003) e Placanica (2007). Tali sentenze hanno confermato che il diritto ad offrire servizi di tipo transfrontaliero può essere limitato unicamente dalla legislazione nazionale qualora le restrizioni contribuiscano oggettivamente ad obiettivi di interesse pubblico, non oltrepassino quanto necessario per raggiungere tali obiettivi e siano applicate senza alcuna discriminazione".
LE PROCEDURE AVVIATE - Secondo il Trattato, la Commissione è tenuta ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati Membri che non abbiano adempiuto ad un obbligo previsto dal Trattato. Nell'aprile 2006 la Commissione ha avviato la prima procedura nei confronti di Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Italia e Svezia e, nell'ottobre 2006, ha avviato una procedura di infrazione contro Austria e Francia. La Commissione ha inoltre posto ulteriori richieste di informazioni a Germania e Paesi Bassi. Sono ancora in corso delle investigazioni relativamente a denunzie avanzate nei confronti di Italia e Svezia nel 2006.
Questi casi hanno avuto iter diversi. Alcuni sono ancora alla fase iniziale della messa in mora mentre altre sono giunte alla fase di un Parere Motivato, il che dista soltanto di un passo da un deferimento formale di uno Stato membro alla Corte di Giustizia Europea (CGE).
Nel marzo 2007 un Parere Motivato è stato emesso, per primo, nei confronti di Danimarca, Finlandia ed Ungheria. Nel giugno 2007 seguirono Francia e Svezia, mentre un analogo parere fu diretto a Grecia e Paesi Bassi nel mese di febbraio 2008. A tutti questi paesi è stato concesso il termine obbligatorio di due mesi per rispondere all'azione della Commissione ed un ulteriore paio di mesi di dilazione. Adesso, però, dopo più di un anno, cinque dei detti casi (Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, ed Ungheria) sono rimasti immutati.
LA FRUSTRAZIONE DI MCCREEVY - "Sfortunatamente il 4 giugno la Commissione ha perso un'ulteriore opportunità per far procedere questi casi. Per quale motivo? Ci preoccupa il fatto che manovre politiche cerchino di rallentare il passo della Commissione e di mandare gli argomenti ad impantanarsi in un terreno difficile. È rilevante il fatto che il Commissario per il Mercato Interno, Charlie McCreevy, che ha dimostrato notevole determinazione nell'esaminare la compatibilità di tali restrizioni con il mercato interno, durante una sessione di lavoro del Comitato per il Mercato Interno e la Protezione del Consumatore (IMCO) del Parlamento Europeo abbia ritenuto necessario dichiarare pubblicamente il proprio stato di frustrazione connesso all'andamento lento ed incerto assunto recentemente dalle azioni della Commissione. Egli ha inoltre proseguito affermando che mentre altri casi procedono normalmente, i casi inerenti il settore del gioco hanno avuto un andamento assai più lento. ‘Non sono un teorico della cospirazione' egli ha affermato. Possiamo solo chiederci quali Stati Membri siano responsabili della frustrazione del Commissario".
SBI auspica che "la mancanza di azione da parte della Commissione in data 4 Giugno sia soltanto un atteggiamento temporaneo". Il 25 giugno la Commissione si è riunita per l'ultima volta prima che la Francia assuma la presidenza dell'Unione Europea. SBI sollecita la Commissione a far progredire l'azione con i referenti dell'ECJ. "Facendo ciò si darà un chiaro segnale agli Stati membri che la Commissione è determinata a definire un mercato delle scommesse sportive nell'intera Europa".
venerdì 27 giugno 2008
martedì 24 giugno 2008
L'EUROPA STA PER ARRIVARE...ATTENTA ITALIA!!!
(Jamma) 10 membri del Parlamento Europeo hanno inviato una lettera alla Commissione Europea nella quale denunciano il fatto che le promesse su riforme dei mercati del gioco d'azzardo fatte da molti Stati Membri non sono altro che tattiche per rimandare nel tempo un vero e proprio progresso a livello europeo.
I parlamentari esortano la Commissione europea a deferire immediatamente alla Corte di Giustizia Europea tutti quegli Stati la cui legislazione non è in linea con la normativa EU.
I parlamentari esortano la Commissione europea a deferire immediatamente alla Corte di Giustizia Europea tutti quegli Stati la cui legislazione non è in linea con la normativa EU.
giovedì 19 giugno 2008
LEGGI EUROPEE ANCORA AL DI SOPRA DI TUTTO...
(Jamma) Sulle pime pagine del quotidiano on line irpinianews leggiamo che la Stanley International Betting, il bookmaker inglese con sede a Liverpool, intasca un'altra vittoria a conferma della sua piena legittimità ad operare.
Il sostituto Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino, letti gli atti del procedimento penale, considerando l’attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i principi comunitari sono ritenuti norme di rango superiore a quelle italiane, ha disposto il dissequestro. Il centro, chiuso per intervento della Polizia Amministrativa lo scorso 9 maggio, e’ tornato operativo dopo un mese. Riconosciuto il contrasto fra la legge italiana e i principi comunitari. A tale proposito, esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. La Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo le sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). La riapertura del centro Stanleybet di Grottaminarda si inserisce, dunque, in un panorama di progressivo adeguamento giurisprudenziale della Legge italiana alla Normativa Europea. Fondata nel 1997, Stanleybet International è una società per la raccolta delle scommesse con licenza britannica. Negli ultimi anni, essa ha visto il suo volume d’affari in costante crescita grazie a un modello innovativo di prestazione di servizi transfrontalieri la cui compatibilità con i principi comunitari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze Gambelli e Placanica. SBI è oggi il principale operatore attivo nella vendita transfrontaliera di servizi di scommessa sportiva in Europa, con la maggior parte dei propri intermediari presenti a Cipro, in Germania, in Italia e in Grecia e con punti vendita autorizzati in Belgio, Croazia, Romania e Polonia per un totale di circa 1400 sportelli. Stanleybet International, la cui sede é a Liverpool, é guidata dal team esecutivo che ha sviluppato e gestito l’apprezzato ramo inglese di scomesse della Stanley Leisure, la Stanley Racing, che é stata venduta nel 2005 per oltre 500 milioni di sterline in quello che é stato considerato l’accordo record nel mercato delle scommesse inglese.
Il sostituto Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino, letti gli atti del procedimento penale, considerando l’attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i principi comunitari sono ritenuti norme di rango superiore a quelle italiane, ha disposto il dissequestro. Il centro, chiuso per intervento della Polizia Amministrativa lo scorso 9 maggio, e’ tornato operativo dopo un mese. Riconosciuto il contrasto fra la legge italiana e i principi comunitari. A tale proposito, esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. La Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo le sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). La riapertura del centro Stanleybet di Grottaminarda si inserisce, dunque, in un panorama di progressivo adeguamento giurisprudenziale della Legge italiana alla Normativa Europea. Fondata nel 1997, Stanleybet International è una società per la raccolta delle scommesse con licenza britannica. Negli ultimi anni, essa ha visto il suo volume d’affari in costante crescita grazie a un modello innovativo di prestazione di servizi transfrontalieri la cui compatibilità con i principi comunitari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze Gambelli e Placanica. SBI è oggi il principale operatore attivo nella vendita transfrontaliera di servizi di scommessa sportiva in Europa, con la maggior parte dei propri intermediari presenti a Cipro, in Germania, in Italia e in Grecia e con punti vendita autorizzati in Belgio, Croazia, Romania e Polonia per un totale di circa 1400 sportelli. Stanleybet International, la cui sede é a Liverpool, é guidata dal team esecutivo che ha sviluppato e gestito l’apprezzato ramo inglese di scomesse della Stanley Leisure, la Stanley Racing, che é stata venduta nel 2005 per oltre 500 milioni di sterline in quello che é stato considerato l’accordo record nel mercato delle scommesse inglese.
mercoledì 30 aprile 2008
ANCORA UNA VOLTA...........
Torna operativo dopo venti giorni il centro di scommesse sportive "StanleyBet" che era stato posto sotto sequestro. Il centro che si trova in via Asiago 7 è stato dissequestrato dopo che il gip del Tribunale di Catania non aveva convalidato il provvedimento. Il centro era stato chiuso per intervento della Questura lo scorso 4 aprile e al titolare era stato contestato il reato previsto dalla Legge 401 dei 1989 (esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse). Nel caso in questione è prevalsa la normativa europea la quale ha rilevato che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato Ue nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento.
agicoscommesse - 30/04/2008 - mf
agicoscommesse - 30/04/2008 - mf
I NOVE "CONSIGLI" DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL NUOVO GOVERNO ITALIANO...ASCOLTA,ITALIA,ASCOLTA...
1. Innanzitutto, la Commissione intende attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di sostituire tutti i riferimenti agli Stati membri dell'Ue contenuti nel progetto notificato con riferimenti ai paesi dello Spazio economico europeo (See).
2. Ai fini del progetto notificato, la possibilità per operatori comunitari non stabiliti in Italia di prestare servizi accessibili in Italia sarebbe subordinata ad un regime di "concessione" (autorizzazione) obbligatoria. La Commissione desidera sottolineare in questa sede l'importanza che, come sembra risultare dal testo notificato, questo regime sia e resti in principio aperto, ovvero che non preveda alcun numerus clausus e non imponga quindi limiti quantitativi in relazione al numero di operatori potenzialmente in grado di avere accesso al mercato italiano.
3. Secondo il progetto notificato, la concessione dell'autorizzazione necessaria all'esercizio legale dell'offerta di giochi online sarebbe subordinata a diversi requisiti.Innanzitutto, possono presentare domanda di concessione non solo gli "operatori di gioco" ma anche "i soggetti che, pur non essendo operatori di gioco, dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione, di avere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'affidamento delle attività concessorie".
Rispetto a questa seconda ipotesi, il progetto specifica che "in relazione a tali soggetti, l'Aams conduce apposite e specifiche istruttorie volte a verificare l'equiparabilità dei requisiti presentati dai singoli richiedenti ai requisiti richiesti agli operatori di gioco ed adotta le relative determinazioni nel pieno esercizio delle proprie facoltà discrezionali". Va osservato, al riguardo, senza ovviamente mettere in discussione le prerogative dell'Aams, che un tale potere discrezionale deve in ogni caso "essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati", come stabilito dalla Corte di giustizia. Ad avviso della Commissione, quindi, il progetto notificato dovrebbe riflettere tali requisiti fissati dalla giurisprudenza.
4. L'articolo 11, paragrafo 2, del progetto notificato dispone che il richiedente è considerato "operatore di gioco" se esercita in Italia o in un altro Stato membro una tipologia di gioco assimilabile a quelle ammesse dall'amministrazione italiana "sulla base di un'autorizzazione rilasciata, ove previsto, dall'autorità competente dello Stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa".
Per quanto riguarda questo riferimento ad un'autorizzazione rilasciata dal paese di stabilimento dell'operatore, la Commissione ritiene necessario che sia espressamente precisato nel testo del progetto che le autorità italiane competenti tengono conto, all'atto dell'esame delle domande di concessione, dei requisiti e, in generale, del sistema normativo di controllo e sanzioni cui è già sottoposto l'operatore richiedente nel paese in cui è stabilito, nel rispetto dei criteri fissati sistematicamente dalla giurisprudenza della Corte.
5. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, terza frase, del progetto notificato, gli operatori di gioco interessati dovranno comprovare altresì il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, dimostrando di aver conseguito complessivamente, negli ultimi due esercizi chiusi, un fatturato specifico almeno pari a 1.500.000 euro, afferente le attività di operatore di gioco (anche su giochi che non possono essere assimilati a quelli facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da Aams). Questa condizione, del resto, non è presentata come strettamente obbligatoria nella misura in cui altri candidati, ad esempio società o gruppi di società costituiti da meno di tre anni potrebbero ugualmente ottenere la concessione di cui trattasi dimostrando la capacità economico-finanziaria mediante la produzione di idonee dichiarazioni bancarie. Su questo punto, la Commissione desidera attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di rispettare i criteri di prevedibilità, trasparenza e sicurezza giuridica sopra indicati.
6. Il progetto notificato, all'articolo 12, specifica i requisiti applicabili ai rappresentanti ed amministratori dei soggetti che richiedano l'affidamento in concessione, che consistono in particolare nel fatto di non aver subito la pronuncia di provvedimenti giudiziari o la pronuncia di condanna passata in giudicato in seguito a reato.
Ancora, l'articolo 15 contiene gli altri requisiti cui devono soddisfare i concessionari ai fini dell'ottenimento della concessione. Si tratta più in particolare di condizioni negative e positive.
Fra i requisiti negativi figurano: l'assenza di provvedimenti o di procedimenti giudiziari in corso (per quanto riguarda, ad esempio, lo stato di fallimento, la liquidazione coatta, il concordato preventivo ecc.), l'assenza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si risiede), l'assenza di violazioni gravi delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, l'assenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o altra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'assenza di violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l'assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza.
Fra le condizioni positive figurano:
- la costituzione nella forma giuridica di società di capitali con sede all'interno dell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da "SEE");
- la dotazione di infrastrutture tecnologiche e hardware adibite allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di concessione all'interno dello spazio territoriale dell'UE, con obbligo di collegamento continuo di dette strutture, tramite una rete dedicata e sicura, con il sistema informatico centrale di AAMS;
- l'adozione degli strumenti informatici e tecnici più idonei a sostegno delle garanzie poste a tutela dei giocatori, quali la definizione di adeguate misure di controllo;
- la prova della costituzione di una garanzia definitiva, di importo pari a 100.000 euro, in forma di cauzione bancaria ovvero fideiussione, irrevocabile ed eseguibile;
- il versamento a favore di AAMS, all'atto della sottoscrizione della convenzione di concessione, di un importo di 300.000 euro a titolo di "contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". Detto contributo "è ridotto proporzionalmente, ogni semestre, secondo la tabella A allegata al presente decreto, avendo come riferimento la data di scadenza delle concessioni come fissata dall'art. 8 del presente decreto" (ovvero il 30 giugno 2016); secondo l'allegato A, il contributo in questione che ammonta a 283.500 euro per il periodo di sottoscrizione della convenzione fra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2008, è progressivamente e proporzionalmente ridotto a 19.500 euro per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 (data di scadenza generale delle concessioni);
- la possibile modifica da parte di AAMS degli importi suindicati (previsti nell'allegato A) "in presenza di aumenti dei costi di gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali superiori al 10% annuo rispetto agli attuali valori";
- successivamente, "a partire dalla data del 30 giugno 2016", la fissazione da parte di AAMS della "entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".
Per quanto riguarda l'aspetto informatico, la Commissione constata che non si chiederebbe all'operatore di disporre di un server in Italia, ma solo nell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da un riferimento al SEE). Essa desidera tuttavia esprimere alcuni dubbi sulle modalità e sui costi corrispondenti generati effettivamente da questo collegamento continuo e sicuro fra le strutture dell'operatore e il sistema informatico centrale di AAMS. La Commissione, quindi, tenuto conto delle eventuali difficoltà operative e dei costi che siffatto sistema è in grado di generare, invita le autorità italiane a prevedere il ricorso a sistemi alternativi meno onerosi, che potrebbero pur tuttavia consentire un controllo efficace ed adeguato da parte delle autorità competenti.
7. Inoltre, la Commissione attira l'attenzione delle autorità italiane sul diritto di entrata richiesto a ciascun operatore che intenda ottenere una concessione on line e che ammonterebbe inizialmente a 300.000 euro (articolo 15, paragrafo 2, lettera e)).
Un siffatto importo non si rivela quantificato in funzione delle spese effettive generate dal sistema italiano e in particolare dal sistema informatico centrale di AAMS che, in sintesi, consisterebbe in un sistema elettronico in cui sarebbero registrate tutte le transazioni e le operazioni di gioco. Senza volere qui contestare la possibilità che tale sistema si riveli particolarmente oneroso sia in termini di funzionamento quotidiano sia di manutenzione e di investimenti tecnologici, la Commissione ritiene tuttavia che le autorità italiane dovrebbero fornire informazioni e valutazioni precise per mostrare il legame fra i costi da un lato e le spese imposte agli operatori dall'altro. L'importo in questione non potrebbe essere evidentemente giustificato da un obiettivo di compensazione dell'onere finanziario che pesa già sugli operatori attualmente titolari di una concessione in Italia dove dispongono di uno stabilimento (a titolo dell'articolo 43 del trattato CE). Siffatto obiettivo economico non sarebbe ammissibile a norma della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il fatto, inoltre, che l'importo di 300.000 euro sia destinato a diminuire progressivamente ogni semestre fino al 30 giugno 2016, data di scadenza di tutte le concessioni attuali, non e sufficiente a stabilire il carattere proporzionale di detto obbligo. Al contrario, la previsione (all'articolo 15, lettera g)) che è (soltanto) a partire da quella data che le autorità italiane competenti (AAMS) stabiliranno "l'entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali" dimostra che, attualmente, tale previsione non è basata su una valutazione delle spese di gestione effettivamente sostenute.
La Commissione invita pertanto le autorità italiane, tenuto conto delle conseguenze di tale misura, a valutare e quantificare con sufficiente precisione i costi (amministrativi, informatici, ecc.) effettivamente generati dal sistema previsto, al fine di applicare, ove occorra, agli operatori interessati solo obblighi ed oneri proporzionati a tali spese.
8. La Commissione chiede inoltre alle autorità italiane di comunicarle se, al momento dell'entrata in vigore del progetto notificato, tutti gli operatori comunitari che otterranno la concessione e che oggi rientrano nell'elenco dei (1255) siti vietati, introdotto dal decreto del 2 gennaio 2007 del Direttore Generale di AAMS ("decreto relativo alla rimozione di casi di offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro") non sarebbero più inseriti per tale motivo nella suddetta lista "nera".
9. In conclusione, la Commissione invita il governo italiano a tenere conto delle presenti osservazioni in sede di adozione del progetto di regolamento notificato nonché di altri atti futuri recanti la disciplina di diverse forme di giochi e scommesse. Invita altresì le autorità italiane a procedere alla notifica delle misure di esecuzione del regolamento di cui trattasi, ai fini della direttiva 98/34/CE. Le presenti osservazioni non pregiudicano l'esame di altre disposizioni nazionali, esistenti o future, in materia di disciplina dei giochi e delle scommesse sportive.
GIOCO E GIOCHI - 30/04/2008
2. Ai fini del progetto notificato, la possibilità per operatori comunitari non stabiliti in Italia di prestare servizi accessibili in Italia sarebbe subordinata ad un regime di "concessione" (autorizzazione) obbligatoria. La Commissione desidera sottolineare in questa sede l'importanza che, come sembra risultare dal testo notificato, questo regime sia e resti in principio aperto, ovvero che non preveda alcun numerus clausus e non imponga quindi limiti quantitativi in relazione al numero di operatori potenzialmente in grado di avere accesso al mercato italiano.
3. Secondo il progetto notificato, la concessione dell'autorizzazione necessaria all'esercizio legale dell'offerta di giochi online sarebbe subordinata a diversi requisiti.Innanzitutto, possono presentare domanda di concessione non solo gli "operatori di gioco" ma anche "i soggetti che, pur non essendo operatori di gioco, dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione, di avere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'affidamento delle attività concessorie".
Rispetto a questa seconda ipotesi, il progetto specifica che "in relazione a tali soggetti, l'Aams conduce apposite e specifiche istruttorie volte a verificare l'equiparabilità dei requisiti presentati dai singoli richiedenti ai requisiti richiesti agli operatori di gioco ed adotta le relative determinazioni nel pieno esercizio delle proprie facoltà discrezionali". Va osservato, al riguardo, senza ovviamente mettere in discussione le prerogative dell'Aams, che un tale potere discrezionale deve in ogni caso "essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati", come stabilito dalla Corte di giustizia. Ad avviso della Commissione, quindi, il progetto notificato dovrebbe riflettere tali requisiti fissati dalla giurisprudenza.
4. L'articolo 11, paragrafo 2, del progetto notificato dispone che il richiedente è considerato "operatore di gioco" se esercita in Italia o in un altro Stato membro una tipologia di gioco assimilabile a quelle ammesse dall'amministrazione italiana "sulla base di un'autorizzazione rilasciata, ove previsto, dall'autorità competente dello Stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa".
Per quanto riguarda questo riferimento ad un'autorizzazione rilasciata dal paese di stabilimento dell'operatore, la Commissione ritiene necessario che sia espressamente precisato nel testo del progetto che le autorità italiane competenti tengono conto, all'atto dell'esame delle domande di concessione, dei requisiti e, in generale, del sistema normativo di controllo e sanzioni cui è già sottoposto l'operatore richiedente nel paese in cui è stabilito, nel rispetto dei criteri fissati sistematicamente dalla giurisprudenza della Corte.
5. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, terza frase, del progetto notificato, gli operatori di gioco interessati dovranno comprovare altresì il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, dimostrando di aver conseguito complessivamente, negli ultimi due esercizi chiusi, un fatturato specifico almeno pari a 1.500.000 euro, afferente le attività di operatore di gioco (anche su giochi che non possono essere assimilati a quelli facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da Aams). Questa condizione, del resto, non è presentata come strettamente obbligatoria nella misura in cui altri candidati, ad esempio società o gruppi di società costituiti da meno di tre anni potrebbero ugualmente ottenere la concessione di cui trattasi dimostrando la capacità economico-finanziaria mediante la produzione di idonee dichiarazioni bancarie. Su questo punto, la Commissione desidera attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di rispettare i criteri di prevedibilità, trasparenza e sicurezza giuridica sopra indicati.
6. Il progetto notificato, all'articolo 12, specifica i requisiti applicabili ai rappresentanti ed amministratori dei soggetti che richiedano l'affidamento in concessione, che consistono in particolare nel fatto di non aver subito la pronuncia di provvedimenti giudiziari o la pronuncia di condanna passata in giudicato in seguito a reato.
Ancora, l'articolo 15 contiene gli altri requisiti cui devono soddisfare i concessionari ai fini dell'ottenimento della concessione. Si tratta più in particolare di condizioni negative e positive.
Fra i requisiti negativi figurano: l'assenza di provvedimenti o di procedimenti giudiziari in corso (per quanto riguarda, ad esempio, lo stato di fallimento, la liquidazione coatta, il concordato preventivo ecc.), l'assenza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si risiede), l'assenza di violazioni gravi delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, l'assenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o altra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'assenza di violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l'assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza.
Fra le condizioni positive figurano:
- la costituzione nella forma giuridica di società di capitali con sede all'interno dell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da "SEE");
- la dotazione di infrastrutture tecnologiche e hardware adibite allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di concessione all'interno dello spazio territoriale dell'UE, con obbligo di collegamento continuo di dette strutture, tramite una rete dedicata e sicura, con il sistema informatico centrale di AAMS;
- l'adozione degli strumenti informatici e tecnici più idonei a sostegno delle garanzie poste a tutela dei giocatori, quali la definizione di adeguate misure di controllo;
- la prova della costituzione di una garanzia definitiva, di importo pari a 100.000 euro, in forma di cauzione bancaria ovvero fideiussione, irrevocabile ed eseguibile;
- il versamento a favore di AAMS, all'atto della sottoscrizione della convenzione di concessione, di un importo di 300.000 euro a titolo di "contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". Detto contributo "è ridotto proporzionalmente, ogni semestre, secondo la tabella A allegata al presente decreto, avendo come riferimento la data di scadenza delle concessioni come fissata dall'art. 8 del presente decreto" (ovvero il 30 giugno 2016); secondo l'allegato A, il contributo in questione che ammonta a 283.500 euro per il periodo di sottoscrizione della convenzione fra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2008, è progressivamente e proporzionalmente ridotto a 19.500 euro per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 (data di scadenza generale delle concessioni);
- la possibile modifica da parte di AAMS degli importi suindicati (previsti nell'allegato A) "in presenza di aumenti dei costi di gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali superiori al 10% annuo rispetto agli attuali valori";
- successivamente, "a partire dalla data del 30 giugno 2016", la fissazione da parte di AAMS della "entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".
Per quanto riguarda l'aspetto informatico, la Commissione constata che non si chiederebbe all'operatore di disporre di un server in Italia, ma solo nell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da un riferimento al SEE). Essa desidera tuttavia esprimere alcuni dubbi sulle modalità e sui costi corrispondenti generati effettivamente da questo collegamento continuo e sicuro fra le strutture dell'operatore e il sistema informatico centrale di AAMS. La Commissione, quindi, tenuto conto delle eventuali difficoltà operative e dei costi che siffatto sistema è in grado di generare, invita le autorità italiane a prevedere il ricorso a sistemi alternativi meno onerosi, che potrebbero pur tuttavia consentire un controllo efficace ed adeguato da parte delle autorità competenti.
7. Inoltre, la Commissione attira l'attenzione delle autorità italiane sul diritto di entrata richiesto a ciascun operatore che intenda ottenere una concessione on line e che ammonterebbe inizialmente a 300.000 euro (articolo 15, paragrafo 2, lettera e)).
Un siffatto importo non si rivela quantificato in funzione delle spese effettive generate dal sistema italiano e in particolare dal sistema informatico centrale di AAMS che, in sintesi, consisterebbe in un sistema elettronico in cui sarebbero registrate tutte le transazioni e le operazioni di gioco. Senza volere qui contestare la possibilità che tale sistema si riveli particolarmente oneroso sia in termini di funzionamento quotidiano sia di manutenzione e di investimenti tecnologici, la Commissione ritiene tuttavia che le autorità italiane dovrebbero fornire informazioni e valutazioni precise per mostrare il legame fra i costi da un lato e le spese imposte agli operatori dall'altro. L'importo in questione non potrebbe essere evidentemente giustificato da un obiettivo di compensazione dell'onere finanziario che pesa già sugli operatori attualmente titolari di una concessione in Italia dove dispongono di uno stabilimento (a titolo dell'articolo 43 del trattato CE). Siffatto obiettivo economico non sarebbe ammissibile a norma della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il fatto, inoltre, che l'importo di 300.000 euro sia destinato a diminuire progressivamente ogni semestre fino al 30 giugno 2016, data di scadenza di tutte le concessioni attuali, non e sufficiente a stabilire il carattere proporzionale di detto obbligo. Al contrario, la previsione (all'articolo 15, lettera g)) che è (soltanto) a partire da quella data che le autorità italiane competenti (AAMS) stabiliranno "l'entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali" dimostra che, attualmente, tale previsione non è basata su una valutazione delle spese di gestione effettivamente sostenute.
La Commissione invita pertanto le autorità italiane, tenuto conto delle conseguenze di tale misura, a valutare e quantificare con sufficiente precisione i costi (amministrativi, informatici, ecc.) effettivamente generati dal sistema previsto, al fine di applicare, ove occorra, agli operatori interessati solo obblighi ed oneri proporzionati a tali spese.
8. La Commissione chiede inoltre alle autorità italiane di comunicarle se, al momento dell'entrata in vigore del progetto notificato, tutti gli operatori comunitari che otterranno la concessione e che oggi rientrano nell'elenco dei (1255) siti vietati, introdotto dal decreto del 2 gennaio 2007 del Direttore Generale di AAMS ("decreto relativo alla rimozione di casi di offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro") non sarebbero più inseriti per tale motivo nella suddetta lista "nera".
9. In conclusione, la Commissione invita il governo italiano a tenere conto delle presenti osservazioni in sede di adozione del progetto di regolamento notificato nonché di altri atti futuri recanti la disciplina di diverse forme di giochi e scommesse. Invita altresì le autorità italiane a procedere alla notifica delle misure di esecuzione del regolamento di cui trattasi, ai fini della direttiva 98/34/CE. Le presenti osservazioni non pregiudicano l'esame di altre disposizioni nazionali, esistenti o future, in materia di disciplina dei giochi e delle scommesse sportive.
GIOCO E GIOCHI - 30/04/2008
sabato 26 aprile 2008
ECCO IL "DECRETO SALVA INFRAZIONI"...SERVE DIRE ALTRO????
È operativo dal 9 aprile 2008, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge volto ad assicurare in via d'urgenza l'attuazione di obblighi comunitari inderogabili e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, approvato dal governo nel Consiglio dei Ministri del primo aprile scorso. Lo comunica lo stesso governo con una nota ufficiale. Il Decreto (detto anche "decreto salva infrazioni") intende sanare alcune procedure di infrazione e impedire la presentazione di eventuali ricorsi, evitando così che l'Italia sia colpita da una condanna da parte della Corte di Giustizia europea. "Una volta deferiti in Corte - ha spiegato il ministro Bonino in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri - la procedura va avanti, anche se poi lo Stato si mette in regola", sicché l'eventuale sentenza di condanna comporterebbe per l'Italia il pagamento di multe pesanti. Tra le procedure inserite nel decreto legge, due infrazioni rischiano nell'immediato il ricorso in Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 228, mentre sono tre quelle che riguardano le concessioni per la gestione di scommesse e l'oscuramento dei siti.
AGICOSCOMMESSE - 22/04/2008
AGICOSCOMMESSE - 22/04/2008
venerdì 25 aprile 2008
WWW MI PIACI TU !!!
La disciplina italiana del gioco d'azzardo online include una serie di norme che – intersecandosi nella miglior tradizione giuridica nazionale – stabiliscono divieti e autorizzazioni. Chi vuole documentarsi, può trovarne l'elenco nel dettagliato preambolo al provvedimento con cui l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) stabilisce «la rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro».La bussola in materia è il decreto direttoriale citato sull'homepage dei casinò online "oscurati" perché sprovvisti – come si legge – «delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta dei giochi in Italia».La norma chiave è comunque l'articolo 4, comma 4-ter, della legge n. 401 del 1989, secondo il quale gli operatori di gioco possono offrire i loro servizi per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Aams. L'Amministrazione dei Monopoli, in attuazione del comma 50 dell'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n° 296, provvede al monitoraggio di internet tramite Polizia e Guardia di Finanza e intima ai provider di inibire l'accesso ai siti che offrono lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni.I provider intervengono sui Dns (domain name servers, ovvero gli apparati che traducono il nome del web – digitato da chi naviga – nel corrispondente numero IP) e instradano la richiesta dell'utente su una pagina che spiega l'irregolarità del sito e il conseguente blocco in essere. C'è chi – come la società maltese Astrabet – ha ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria contro il provvedimento di Aams.Il 10 aprile 2006 il Tribunale di Roma, riconosce che «l'attività contestata alla ricorrente risulta essere svolta liberamente in un altro Paese dell'Unione (e ciò anche in forza di una specifica abilitazione)» e «non risultando in alcun modo compromessa la funzione di vigilanza attribuita in materia alle autorità statali», stabilisce «l'immediato ripristino alla rete internet del sito» e «la rimozione di tutte le misure adottate al fine di inibire l'accesso al sito della ricorrente».Il 12 maggio i Monopoli diffondono un comunicato stampa in cui si legge che «la società Astrabet, che rappresenta un caso isolato, ha proposto ricorso d'urgenza davanti al Tribunale Civile di Roma che, anche se accolto, è stato impugnato da Aams davanti allo stesso giudice e sarà discusso nei prossimi giorni».Sul sito www.aams.it non si trova l'epilogo della vicenda giudiziaria e chi cerca di collegarsi a www.astrabet.com viene stoppato dalla fatidica pagina bianca con tanto di logo istituzionale che palesa il permanere del l'inibizione. Sembrerebbe che la partita sia stata vinta in zona Cesarini dall'Amministrazione dei Monopoli.Nella realtà, come già si leggeva su Punto informatico il 13 maggio 2006, a due anni di distanza il bookmaker maltese continua ad essere raggiungibile semplicemente saltando il "www" e scrivendo nel proprio browser soltanto "astrabet.com"...Il "contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco illegale e irregolare" inciampa in piccole alchimie della sintassi degli indirizzi web: un caso isolato o una prassi diffusa?
(da IL SOLE 24ore)
(da IL SOLE 24ore)
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