Ancora una vittoria per Stanley International Betting: il Pubblico Ministero del tribunale di Tivoli (Roma), letti gli atti del procedimento penale e considerato l'attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non ha convalidato il sequestro disposto dalla Guardia di Finanza e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati.Il centro, chiuso il 10 luglio scorso, ha ottenuto un dissequestro lampo in meno di 20 giorni.Al titolare era stato contestato il reato previsto dalla Legge 401 del 1989 (esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse), sulla base dell'art. 88 del Tulps. La Procura ha affermato per contro la legittimità di Stanleybet a operare poiché, come altre società comunitarie, "nel paese membro dove sono stabilite, esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per avere ottenuto le necessarie autorizzazioni o abbiano comunque adempiuto alle prescrizioni previste dall'ordinamento stesso".
GIOCO E GIOCHI - 31/7/08
giovedì 31 luglio 2008
giovedì 24 luglio 2008
SE ANCORA NON FOSSE CHIARO....!!!!!
(Jamma) E' nuovamente operativo il centro scommesse Stanleybet di Castel Di Sangro (Aq), dopo un sequestro subito il mese scorso. Lo comunica da Liverpool al Capoluogo.it la stessa Stanley International Betting, società inglese attiva nel settore dell’entertaiment (leader di mercato nel settore dei casino in UK) e operativa in Italia, e in altri 7 paesi europei, da 10 anni con una rete di oltre 1400 punti). "Considerando la complessità giuridica della vicenda che riguarda l'attività di Stanleybet in Italia - si legge in nella nota - e il danno di immagine che i nostri centri subiscono in seguito ad articoli denigratori che spesso appaiono sulla stampa prima che l'iter giuridico sia concluso, è necessario fare maggiore trasparenza nell’informazione.
Il contenzioso in corso in Italia ci ha portato ad ottenere importanti successi in ambito legale. A questo proposito, vale la pena di ricordare, inoltre, che esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative (nel settore gioco e scommesse) e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. Inoltre la Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo confermata dalle sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). Recentemente anche il Commissario Europeo al Mercato Interno Charles McCreevy, rispondendo a nome della Commissione all’interrogazione di due Europarlamentari italiani che si erano espressi contro Stanley, ha ribadito che il Decreto Bersani (da cui è scaturito l’ultimo Bando di gara per il settore gioco e scommesse in Italia e che avrebbe dovuto porre rimedio alle numerose procedure di infrazione ricevute da parte dell’Europa a causa del farraginoso sistema italiano), non sana la situazione per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi di scommesse sportive, servizi che rientrano nella tipologia di quelli svolti da Stanley in Italia. Il nostro impegno nel settore gioco e scommesse ha permesso di ripristinare in Italia la legalità in alcune situazioni. Infatti, su ricorso Stanley al Consiglio di Stato è stata annullata, lo scorso anno, la concessione del Superenalotto a Sisal, alla quale era stata assegnata la gestione del gioco senza bando di gara. In seguito a quella sentenza è stato indetto un nuovo bando di gara le cui procedure si sono concluse di recente. I nostri centri - conclude la Stanley - vengono regolarmente dissequestrati e i giudici, valutando la nostra attività e le nostre credentials, scelgono di adeguarsi alla normativa Europea e alle importanti sentenze a nostro favore"
Il contenzioso in corso in Italia ci ha portato ad ottenere importanti successi in ambito legale. A questo proposito, vale la pena di ricordare, inoltre, che esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative (nel settore gioco e scommesse) e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. Inoltre la Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo confermata dalle sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). Recentemente anche il Commissario Europeo al Mercato Interno Charles McCreevy, rispondendo a nome della Commissione all’interrogazione di due Europarlamentari italiani che si erano espressi contro Stanley, ha ribadito che il Decreto Bersani (da cui è scaturito l’ultimo Bando di gara per il settore gioco e scommesse in Italia e che avrebbe dovuto porre rimedio alle numerose procedure di infrazione ricevute da parte dell’Europa a causa del farraginoso sistema italiano), non sana la situazione per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi di scommesse sportive, servizi che rientrano nella tipologia di quelli svolti da Stanley in Italia. Il nostro impegno nel settore gioco e scommesse ha permesso di ripristinare in Italia la legalità in alcune situazioni. Infatti, su ricorso Stanley al Consiglio di Stato è stata annullata, lo scorso anno, la concessione del Superenalotto a Sisal, alla quale era stata assegnata la gestione del gioco senza bando di gara. In seguito a quella sentenza è stato indetto un nuovo bando di gara le cui procedure si sono concluse di recente. I nostri centri - conclude la Stanley - vengono regolarmente dissequestrati e i giudici, valutando la nostra attività e le nostre credentials, scelgono di adeguarsi alla normativa Europea e alle importanti sentenze a nostro favore"
venerdì 11 luglio 2008
SENTENZA PLACANICA PIU' CHE MAI AL DI SOPRA DI TUTTO...
(Jamma) Il Tribunale del Riesame di Bologna ha annullato il sequestro disposto contro un CTD della rete Stanley. Sotto accusa l'impianto Bersani. Notano i giudici: dopo l'entrata in vigore del nuovo regime concessorio, introdotto con il citato decreto Bersani, la societa' Stanley non e' rimasta inerte, ma si e' attivata, interrogando ripetutamente l'Amministrazione...e ancora, riferendosi alla corrispondenza tra Stanley e AAMS presentata dalla difesa, ...ha richiesto di conoscere se la propria attivita' fosse in contrasto con quanto previsto all'art. 23 dello schema di convenzione che porterebbe alla revoca delle licenze vinte e alla escussione delle fideiussioni. Dal tenore della risposta AAMS i giudici bolognesi deducono che .... gli agenti (stanley) non possono munirsi della necessaria autorizzazione/concessione (e correlativa licenza di p.s.) in quanto l'ottenimento di essa e' stato escluso dall' A.M.M.S sulla scorta di pretesa che si configura in netto contrasto con le liberta' di impresa e di stabilimento consacrate a livello di legislazione comunitaria, e con i principi vincolanti enunciati nella sentenza 'Placanica'. La pretesa cui i giudici bolognesi si riferiscono e' che secondo AAMS Stanley avrebbe dovuto rinunciare ai CTD gia' operanti. La conclusione dei giudici e' che “una volta che si ritenga non piu' significativo, in ragione della illegittima gestione ed interpretazione di esso da parte di A.A.M.S, il regime concessorio o autorizzatorio ..... le fattispecie di reato .... vengono ad essere prive dei loro presupposti. John Whittaker, CEO di Stanley ha dichiarato: Siamo ad un punto di svolta nella battaglia per il ripristino della legalità intrapresa da Stanley. Per la prima volta,E stata fatta concreta applicazione dei principi della sentenza Placanica al quadro post Bersani. Stanley ha da sempre sostenuto che l’architettura delle gare Bersani era intrinsecamente non rispettosa del diritto comunitario. E’ un pregiudizio eccezionalmente grave per un imprenditore dover essere fatto oggetto dell’azione penale e di misure restrittive, e doversi quindi difendere in giudizio come accusato, per giungere alla disapplicazione delle norme interne illegittime. Come i Giudici, anche l’Amministrazione , infatti, tenuta a disapplicare le norme nazionali contrarie al diritto comunitario, ma AAMS, da questo principio, non si e’’ mai ritenuta vincolata.
martedì 8 luglio 2008
UN'ALTRA VITTORIA...L'ENNESIMA!!!
(Jamma) - La società Puntocasino Ltd., titolare dei siti internet www.710games.com e www.710casino.com e licenziataria dello Stato di Malta per l’attività di gioco a distanza, rappresentata dagli avvocati Marco Ripamonti e Cino Benelli, rende noto che il Consiglio di Stato in sede consultiva – Sez. III ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla medesima proposto avverso il decreto AAMS 2 gennaio 2007, avente ad oggetto la rimozione (c.d. “oscuramento”) dei siti che offrono giochi e scommesse in assenza di concessione o autorizzazione per violazione della direttiva 98/34/CE, rilevando altresì il mancato adempimento dell’AAMS alle procedure ad evidenza pubblica in relazione a taluni prodotti di gioco offerti dallo Stato italiano. La società Puntocasino Ltd. si riserva di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nei confronti dello Stato italiano nonché di coloro che verranno ritenuti responsabili dell’illegittima attività amministrativa.
venerdì 27 giugno 2008
E' IL MOMENTO DI DARSI UNA MOSSA!!!!
La Stanleybet International (SBI) esprime "meraviglia" per il fatto che il Collegio dei Commissari europei non sia riuscito, durante la riunione del 4 giugno 2008 relativa alle procedure di infrazione, ad avviare altre procedure nei confronti degli Stati Membri che mantengono scorrette restrizioni in materia di scommesse sportive. In proposito, John Whittaker, amministratore delegato della Stanleybet International sollecita la Commissione a svolgere pienamente la propria funzione nei confronti degli Stati Membri.
"Negli ultimi 10 anni - afferma Stanleybet International - SBI ha condotto una battaglia legale in Europa contro tali restrizioni, scorrette e incompatibili con la legge dell'Unione Europea ed è stata il principale attore nelle sentenze di importanza basilare emesse dalla Corte di Giustizia Europea nei casi Gambelli (2003) e Placanica (2007). Tali sentenze hanno confermato che il diritto ad offrire servizi di tipo transfrontaliero può essere limitato unicamente dalla legislazione nazionale qualora le restrizioni contribuiscano oggettivamente ad obiettivi di interesse pubblico, non oltrepassino quanto necessario per raggiungere tali obiettivi e siano applicate senza alcuna discriminazione".
LE PROCEDURE AVVIATE - Secondo il Trattato, la Commissione è tenuta ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati Membri che non abbiano adempiuto ad un obbligo previsto dal Trattato. Nell'aprile 2006 la Commissione ha avviato la prima procedura nei confronti di Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Italia e Svezia e, nell'ottobre 2006, ha avviato una procedura di infrazione contro Austria e Francia. La Commissione ha inoltre posto ulteriori richieste di informazioni a Germania e Paesi Bassi. Sono ancora in corso delle investigazioni relativamente a denunzie avanzate nei confronti di Italia e Svezia nel 2006.
Questi casi hanno avuto iter diversi. Alcuni sono ancora alla fase iniziale della messa in mora mentre altre sono giunte alla fase di un Parere Motivato, il che dista soltanto di un passo da un deferimento formale di uno Stato membro alla Corte di Giustizia Europea (CGE).
Nel marzo 2007 un Parere Motivato è stato emesso, per primo, nei confronti di Danimarca, Finlandia ed Ungheria. Nel giugno 2007 seguirono Francia e Svezia, mentre un analogo parere fu diretto a Grecia e Paesi Bassi nel mese di febbraio 2008. A tutti questi paesi è stato concesso il termine obbligatorio di due mesi per rispondere all'azione della Commissione ed un ulteriore paio di mesi di dilazione. Adesso, però, dopo più di un anno, cinque dei detti casi (Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, ed Ungheria) sono rimasti immutati.
LA FRUSTRAZIONE DI MCCREEVY - "Sfortunatamente il 4 giugno la Commissione ha perso un'ulteriore opportunità per far procedere questi casi. Per quale motivo? Ci preoccupa il fatto che manovre politiche cerchino di rallentare il passo della Commissione e di mandare gli argomenti ad impantanarsi in un terreno difficile. È rilevante il fatto che il Commissario per il Mercato Interno, Charlie McCreevy, che ha dimostrato notevole determinazione nell'esaminare la compatibilità di tali restrizioni con il mercato interno, durante una sessione di lavoro del Comitato per il Mercato Interno e la Protezione del Consumatore (IMCO) del Parlamento Europeo abbia ritenuto necessario dichiarare pubblicamente il proprio stato di frustrazione connesso all'andamento lento ed incerto assunto recentemente dalle azioni della Commissione. Egli ha inoltre proseguito affermando che mentre altri casi procedono normalmente, i casi inerenti il settore del gioco hanno avuto un andamento assai più lento. ‘Non sono un teorico della cospirazione' egli ha affermato. Possiamo solo chiederci quali Stati Membri siano responsabili della frustrazione del Commissario".
SBI auspica che "la mancanza di azione da parte della Commissione in data 4 Giugno sia soltanto un atteggiamento temporaneo". Il 25 giugno la Commissione si è riunita per l'ultima volta prima che la Francia assuma la presidenza dell'Unione Europea. SBI sollecita la Commissione a far progredire l'azione con i referenti dell'ECJ. "Facendo ciò si darà un chiaro segnale agli Stati membri che la Commissione è determinata a definire un mercato delle scommesse sportive nell'intera Europa".
"Negli ultimi 10 anni - afferma Stanleybet International - SBI ha condotto una battaglia legale in Europa contro tali restrizioni, scorrette e incompatibili con la legge dell'Unione Europea ed è stata il principale attore nelle sentenze di importanza basilare emesse dalla Corte di Giustizia Europea nei casi Gambelli (2003) e Placanica (2007). Tali sentenze hanno confermato che il diritto ad offrire servizi di tipo transfrontaliero può essere limitato unicamente dalla legislazione nazionale qualora le restrizioni contribuiscano oggettivamente ad obiettivi di interesse pubblico, non oltrepassino quanto necessario per raggiungere tali obiettivi e siano applicate senza alcuna discriminazione".
LE PROCEDURE AVVIATE - Secondo il Trattato, la Commissione è tenuta ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati Membri che non abbiano adempiuto ad un obbligo previsto dal Trattato. Nell'aprile 2006 la Commissione ha avviato la prima procedura nei confronti di Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Italia e Svezia e, nell'ottobre 2006, ha avviato una procedura di infrazione contro Austria e Francia. La Commissione ha inoltre posto ulteriori richieste di informazioni a Germania e Paesi Bassi. Sono ancora in corso delle investigazioni relativamente a denunzie avanzate nei confronti di Italia e Svezia nel 2006.
Questi casi hanno avuto iter diversi. Alcuni sono ancora alla fase iniziale della messa in mora mentre altre sono giunte alla fase di un Parere Motivato, il che dista soltanto di un passo da un deferimento formale di uno Stato membro alla Corte di Giustizia Europea (CGE).
Nel marzo 2007 un Parere Motivato è stato emesso, per primo, nei confronti di Danimarca, Finlandia ed Ungheria. Nel giugno 2007 seguirono Francia e Svezia, mentre un analogo parere fu diretto a Grecia e Paesi Bassi nel mese di febbraio 2008. A tutti questi paesi è stato concesso il termine obbligatorio di due mesi per rispondere all'azione della Commissione ed un ulteriore paio di mesi di dilazione. Adesso, però, dopo più di un anno, cinque dei detti casi (Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, ed Ungheria) sono rimasti immutati.
LA FRUSTRAZIONE DI MCCREEVY - "Sfortunatamente il 4 giugno la Commissione ha perso un'ulteriore opportunità per far procedere questi casi. Per quale motivo? Ci preoccupa il fatto che manovre politiche cerchino di rallentare il passo della Commissione e di mandare gli argomenti ad impantanarsi in un terreno difficile. È rilevante il fatto che il Commissario per il Mercato Interno, Charlie McCreevy, che ha dimostrato notevole determinazione nell'esaminare la compatibilità di tali restrizioni con il mercato interno, durante una sessione di lavoro del Comitato per il Mercato Interno e la Protezione del Consumatore (IMCO) del Parlamento Europeo abbia ritenuto necessario dichiarare pubblicamente il proprio stato di frustrazione connesso all'andamento lento ed incerto assunto recentemente dalle azioni della Commissione. Egli ha inoltre proseguito affermando che mentre altri casi procedono normalmente, i casi inerenti il settore del gioco hanno avuto un andamento assai più lento. ‘Non sono un teorico della cospirazione' egli ha affermato. Possiamo solo chiederci quali Stati Membri siano responsabili della frustrazione del Commissario".
SBI auspica che "la mancanza di azione da parte della Commissione in data 4 Giugno sia soltanto un atteggiamento temporaneo". Il 25 giugno la Commissione si è riunita per l'ultima volta prima che la Francia assuma la presidenza dell'Unione Europea. SBI sollecita la Commissione a far progredire l'azione con i referenti dell'ECJ. "Facendo ciò si darà un chiaro segnale agli Stati membri che la Commissione è determinata a definire un mercato delle scommesse sportive nell'intera Europa".
martedì 24 giugno 2008
L'EUROPA STA PER ARRIVARE...ATTENTA ITALIA!!!
(Jamma) 10 membri del Parlamento Europeo hanno inviato una lettera alla Commissione Europea nella quale denunciano il fatto che le promesse su riforme dei mercati del gioco d'azzardo fatte da molti Stati Membri non sono altro che tattiche per rimandare nel tempo un vero e proprio progresso a livello europeo.
I parlamentari esortano la Commissione europea a deferire immediatamente alla Corte di Giustizia Europea tutti quegli Stati la cui legislazione non è in linea con la normativa EU.
I parlamentari esortano la Commissione europea a deferire immediatamente alla Corte di Giustizia Europea tutti quegli Stati la cui legislazione non è in linea con la normativa EU.
giovedì 19 giugno 2008
LEGGI EUROPEE ANCORA AL DI SOPRA DI TUTTO...
(Jamma) Sulle pime pagine del quotidiano on line irpinianews leggiamo che la Stanley International Betting, il bookmaker inglese con sede a Liverpool, intasca un'altra vittoria a conferma della sua piena legittimità ad operare.
Il sostituto Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino, letti gli atti del procedimento penale, considerando l’attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i principi comunitari sono ritenuti norme di rango superiore a quelle italiane, ha disposto il dissequestro. Il centro, chiuso per intervento della Polizia Amministrativa lo scorso 9 maggio, e’ tornato operativo dopo un mese. Riconosciuto il contrasto fra la legge italiana e i principi comunitari. A tale proposito, esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. La Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo le sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). La riapertura del centro Stanleybet di Grottaminarda si inserisce, dunque, in un panorama di progressivo adeguamento giurisprudenziale della Legge italiana alla Normativa Europea. Fondata nel 1997, Stanleybet International è una società per la raccolta delle scommesse con licenza britannica. Negli ultimi anni, essa ha visto il suo volume d’affari in costante crescita grazie a un modello innovativo di prestazione di servizi transfrontalieri la cui compatibilità con i principi comunitari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze Gambelli e Placanica. SBI è oggi il principale operatore attivo nella vendita transfrontaliera di servizi di scommessa sportiva in Europa, con la maggior parte dei propri intermediari presenti a Cipro, in Germania, in Italia e in Grecia e con punti vendita autorizzati in Belgio, Croazia, Romania e Polonia per un totale di circa 1400 sportelli. Stanleybet International, la cui sede é a Liverpool, é guidata dal team esecutivo che ha sviluppato e gestito l’apprezzato ramo inglese di scomesse della Stanley Leisure, la Stanley Racing, che é stata venduta nel 2005 per oltre 500 milioni di sterline in quello che é stato considerato l’accordo record nel mercato delle scommesse inglese.
Il sostituto Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino, letti gli atti del procedimento penale, considerando l’attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i principi comunitari sono ritenuti norme di rango superiore a quelle italiane, ha disposto il dissequestro. Il centro, chiuso per intervento della Polizia Amministrativa lo scorso 9 maggio, e’ tornato operativo dopo un mese. Riconosciuto il contrasto fra la legge italiana e i principi comunitari. A tale proposito, esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. La Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo le sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). La riapertura del centro Stanleybet di Grottaminarda si inserisce, dunque, in un panorama di progressivo adeguamento giurisprudenziale della Legge italiana alla Normativa Europea. Fondata nel 1997, Stanleybet International è una società per la raccolta delle scommesse con licenza britannica. Negli ultimi anni, essa ha visto il suo volume d’affari in costante crescita grazie a un modello innovativo di prestazione di servizi transfrontalieri la cui compatibilità con i principi comunitari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze Gambelli e Placanica. SBI è oggi il principale operatore attivo nella vendita transfrontaliera di servizi di scommessa sportiva in Europa, con la maggior parte dei propri intermediari presenti a Cipro, in Germania, in Italia e in Grecia e con punti vendita autorizzati in Belgio, Croazia, Romania e Polonia per un totale di circa 1400 sportelli. Stanleybet International, la cui sede é a Liverpool, é guidata dal team esecutivo che ha sviluppato e gestito l’apprezzato ramo inglese di scomesse della Stanley Leisure, la Stanley Racing, che é stata venduta nel 2005 per oltre 500 milioni di sterline in quello che é stato considerato l’accordo record nel mercato delle scommesse inglese.
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