(Jamma) “Quanto rilevato da Aams, a supporto della revoca delle concessioni sarà immediatamente oggetto di ricorso amministrativo, ritenendo che le sanzioni applicate siano illegittime, sia sotto il profilo procedurale-formale, che nel merito”. E' la replica dell'avvocato Valentino Paternostro, legale rappresentante della Totobetting srl alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale con il quale Aams dispone la revoca della concessione per la raccolta di scommesse. ““Non volendo qui trattare di noiose questioni tecnico giuridiche, mi limiterò ad alcune considerazioni fondamentali, per la tutela della dignità imprenditoriale della Totobetting spa. Innanzitutto non posso che smentire la conseguenzialità data da Aaams all'applicazione del provvedimento del Consiglio di Stato, in sede di udienza di sospensiva, proprio perchè il contenuto del provvedimento suddetto riguardava, in sede cautelare peraltro, la legittimità di un'apertura di indagine da parte di Aams nei confronti di Totobetting srl e non già la legittimità di un atto definitivo, quale la revoca delle concessioni. In buona sostanza, Aams non può affermare che la revoca comminata sia una conseguenza automatica di quanto deciso cautelarmente dal Consiglio di Stato. E' innegabile, inoltre, che la revoca di una delle due concessioni è clamorosamente ordinata fuori dai termini di legge. Tutto ciò considerati gli ingenti danni, anche d'immagine, sopportati dalla società da me rappresentata, porterà ad un inevitabile richiesta di risarcimento nei confronti delle persone fisiche responsabili di quanto evidenziato. Diventa doveroso da parte mia anche precisare un aspetto sostanziale della vicenda amministrativa e giudiziaria che mette in risalto una pericolosa e grossolana svista da parte degli organi istituzionali, in sintesi, dichiarano che Totobetting Srl svolge illegalmente la propria attività , perchè sul suo sito si possono effettuare scommesse la cui raccolta sarebbe riconducibile ad altra società ( Goldebet sportwetten gmbh) collegata alla prima ma che è dichiarata illegale da Aams, non essendo in possesso di concessione italiana. Occorre innanzitutto sottolineare che Goldbet sportwetten gmbh e Totobetting srl sono due società evidentemente distinte ( anche se la prima partecipa la seconda) e sono dotate di palinsesti molto diversi tra loro ( forniscono un'offerta di gioco rappresentata da differenti modalità di accettazione e gestione del rischio). La svista clamorosa è che non è vero che collegandosi al sito di Totobetting srl si possa scegliere se giocare sul sito italiano o su Goldbet.com: è tecnicamente impossibile ( tra l'altro sono due siti diversi, al contrario di quanto sostenuto da Aams).
Il paradosso, invece, è il seguente: Totobetting srl ha regolare concessione in Italia, è in regola con le pratiche fideiussorie, fornisce un'offerta di scommesse assolutamente lecita, paga regolarmente canoni, imposte e tasse in Italia; risultato: è irregolare! Motivazione: è in qualche modo collegata a Goldbet sportwetten gmbh, società con regolare licenza austriaca, sottoposta a vigili e seri controlli da parte delle autorità austriache, sia in tema fiscale che di ordine pubblico, che però è ritenuta irregolare in Italia, non avendo la concessione Aams. Veniamo alla sostanza del paradosso: Goldbet sporwetten gmbh raccoglie gioco in Italia anche attraverso punti fisici ( Centri Trasmissione Dati) che ogni tanto qualcuno vorrebbe far chiudere, ma non ci riesce, perchè dalla sentenza Placanica in poi i Tribunali hanno ritenuto lecito il libero svolgimento in Europa di una regolare attività imprenditoriale finalizzata alla raccolta delle scommesse; Totobetting srl raccoglie gioco in Italia attraverso due punti fisici, e ne viene ordinata la chiusura.
Guardando infine alla situazione generale delle società che svolgono uguale attività rispetto a Totobetting srl, non si può nascondere il fatto che molte di esse, attraverso sito dotato di concessione nazionale (.it) invitano ( tramite pubblicità, o tramite l'invio di indirizzi alternativi a bypassare l'oscuramento dei siti ) i propri clienti a rivolgersi al .com. Non c'è nulla di illecito in ciò, ma , se fosse applicato il medesimo principio adoperato per Totobetting srl, dovrebbe essere revocata la concessione a oltre la metà delle società operanti in Italia.
Una risposta a quanto sta succedendo potrebbe essere: alcuni organi istituzionali in Italia hanno commesso un grave errore, a cui – si spera- presto si riparerà.
Un'altra risposta potrebbe essere: si cerca di colpire Goldbet sporwetten gmbh attraverso Totobetting srl ( che non commette nulla di illecito).
In tutti e due i casi, non possiamo che essere consapevoli di una cosa: la pessima gestione a livello istituzionale del betting e del gambling in Italia è un dato di fatto e comporta danni non solo alle società ingiustamente colpite da provvedimenti immotivamente autoritari, ma anche ( e forse soprattutto) ai consumatori di questo business: i giocatori”.
mercoledì 7 gennaio 2009
lunedì 1 dicembre 2008
SI TRATTA DI SUPERENALOTTO,MA LA SOSTANZA E' SEMPRE QUELLA....
Stanleybet International ha redatto un formale reclamo alla Commissione Europea, denunciando numerose misure legislative, amministrative e giudiziarie prese nel corso degli anni dallo Stato italiano, specificamente il recente rinnovo a Sisal Spa della concessione per la gestione del SuperEnalotto, il piu' ricco e popolare gioco offerto in Italia. Tale concessione e' stata rinnovata sulla base di un bando con evidenti vizi legali, che in un modo o nell'altro ha escluso tutti gli operatori ad eccezione dei tre principali operatori italiani di scommesse sportive e lotterie (Lottomatica, Sisal e Snai).John Whittaker, CEO di Stanleybet International, commentando la vicenda afferma: "Le autorita' italiane hanno ancora una volta dimostrato una totale mancanza di rispetto nei confronti della normativa europea, in relazione alle leggi sulla concorrenza e sui pubblici appalti. Continueremo a difendere i nostri diritti, legalmente riconosciuti, di offrire servizi e continueremo a denunciare restrizioni ingiustificate a questi diritti laddove cio' avvenga.A dispetto di quanto sostiene - prosegue Whittaker - l'Italia e' ancora lontana dall'essere in linea con il Trattato Europeo. Andrebbe invece posto immediatamente rimedio alla situazione. Ci rimettiamo alla Commissione Europea per approfondire tale reclamo in tempi brevi e per fare tutto il possibile per risolvere questa situazione di ingiustizia".Dopo oltre quattro anni di battaglie, secondo Stanleybet "i tentativi di poter accedere alla gestione del SuperEnalotto sono stati vanificati dalle autorita' italiane". Di contro, Sisal Spa che si era assicurata la concessione esclusiva del SuperEnalotto senza gara di appalto nel 1996 fino al 2001, ha ottenuto nuovamente tale concessione nel 2008 con scadenza nel 2017 "attraverso un bando-farsa da cui Stanleybet e' stata ingiustamente esclusa perche' AAMS non ha voluto riconoscere la legittimita' delle sue operazioni in Italia, malgrado tale legittimita era gia' stata riconosciuta dalla stessa Cassazione Italiana", proseguono da Liverpool. I limiti sono arrivati da un bando "dai termini irragionevoli per chiunque avesse voluto parteciparvi. Considerando i termini in riferimento al giro d'affari del settori giochi, estensione e tipologia della rete (presente e futura) e alle garanzie finanziarie da presentare, non sorprende che i potenziali interessati fuori dall'Italia abbiano ritenuto il bando 'preassegnato' e che pertanto nessun altro operatore o nessuno dei principali gestori di lotterie internazionali abbia fatto domanda per concorrere a quella che e' probabilmente la piu' grande ed importante lotteria del mondo. Come mai nessuno dei big esteri ha partecipato?", concludono da Stanleybet.
Nel redigere il reclamo alla Commissione Europea, Stanleybet International ha dimostrato ancora una volta la propria determinazione a denunciare le infrazioni della normativa europea da parte delle autorita' italiane, che hanno gravemente pregiudicato le operazioni di Stanley, impedendogli l'ingresso nel paese attraverso le normali gare di appalto, cosi' come le operazioni degli altri operatori di gioco e scommesse sportive. All'inizio di novembre Stanleybet International ha lanciato la campagna "Fairplay for sports betting" (www.fairplayforsportsbetting.eu), per dare risalto al problema e richiedere una pronta e decisiva azione della Commissione Europea per perseguire i trasgressori.
(GIOCO E GIOCHI - 01/12/2008)
Nel redigere il reclamo alla Commissione Europea, Stanleybet International ha dimostrato ancora una volta la propria determinazione a denunciare le infrazioni della normativa europea da parte delle autorita' italiane, che hanno gravemente pregiudicato le operazioni di Stanley, impedendogli l'ingresso nel paese attraverso le normali gare di appalto, cosi' come le operazioni degli altri operatori di gioco e scommesse sportive. All'inizio di novembre Stanleybet International ha lanciato la campagna "Fairplay for sports betting" (www.fairplayforsportsbetting.eu), per dare risalto al problema e richiedere una pronta e decisiva azione della Commissione Europea per perseguire i trasgressori.
(GIOCO E GIOCHI - 01/12/2008)
martedì 14 ottobre 2008
MI RICORDA QUALCOSA...MI SEMBRA DI SAPERE GIA' COME ANDRA' A FINIRE......
(Jamma) Secondo l’avvocato generale Yves Bot della Corte Europea , la normativa portoghese che concede alla Santa Casa il monopolio delle scommesse al totalizzatore su internet può essere compatibile col diritto comunitario se sono soddisfatte talune condizioni. E' la prima tappa del contenzioso giudiziario in sede europea che vede contrapposto il concessionario portoghese e il bookmaker Bwin. Oggi l'avvocato ha presentato le sue conclusioni precisando tuttavia che il progetto di normativa portoghese avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, altrimenti, a suo parere, la normativa non sarebbe opponibile a Bwin e alla Liga.
I FATTI
La legislazione del Portogallo conferisce alla Santa Casa Misericórdia de Lisboa, un ente plurisecolare senza scopi di lucro incaricato di finanziare cause di interesse pubblico, il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore sull’intero territorio nazionale. La normativa portoghese ha esteso questo diritto esclusivo a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare internet. Tale normativa ha previsto anche sanzioni sotto forma di ammende amministrative a carico di coloro che organizzano giochi di questo tipo in violazione del suddetto diritto esclusivo e che pubblicizzano tali giochi.
Bwin, un’impresa di scommesse online con sede a Gibilterra, e la Liga Portughese Futbol Profissional sono state condannate al pagamento di ammende di rispettivamente 74 500 euro e 75 000 euro per aver proposto scommesse al totalizzatore per via elettronica e aver fatto pubblicità a tali scommesse. Il Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, dinanzi al quale Bwin e la Liga hanno contestato tali ammende, si interroga sulla compatibilità della nuova normativa portoghese con il diritto comunitario.
LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Bot ritiene che l’estensione della normativa portoghese alle lotterie e scommesse effettuate attraverso mezzi di comunicazione elettronica rientri nell’ambito di applicazione della direttiva che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche. Infatti, la normativa di cui trattasi vieta di fornire o utilizzare un servizio e costituisce, di conseguenza, una “regola tecnica” ai sensi di tale direttiva.
Dato che la direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, l’Avvocato generale ritiene che il progetto di regolamentazione portoghese avrebbe dovuto essere notificato a tale istituzione. Qualora il governo portoghese non avesse effettuato una tale notifica, l’avvocato generale propone che la normativa portoghese non sia opponibile a Bwin e alla Liga e che venga disapplicata dal giudice nazionale. Spetta al giudice nazionale verificare se il progetto di regolamentazione portoghese sia stato notificato alla Commissione. Inoltre spetta ad esso trarne tutte le conseguenze per quanto riguarda le ammende inflitte alla Liga e a Bwin.
In un secondo tempo, l’Avvocato generale esamina la compatibilità della nuova normativa portoghese con il principio della libera prestazione di servizi.
In via preliminare, l’avvocato generale fa presente che il diritto comunitario non ha per oggetto l’apertura del mercato nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Egli sostiene che uno Stato membro dovrebbe essere obbligato ad aprire tale attività al mercato soltanto qualora tratti i giochi di sorte e di azzardo alla stregua di una vera e propria attività economica il cui scopo consiste nel massimizzare i profitti.
Nell’ambito della sua analisi, l’avvocato generale considera che la normativa portoghese costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, poiché vieta a un prestatore di giochi online stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica portoghese di proporre lotterie e scommesse al totalizzatore su internet a consumatori residenti in quest’ultimo Stato. Tuttavia, egli fa presente che una tale restrizione è conforme al diritto comunitario se soddisfa talune condizioni: essa deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, deve essere idonea a conseguire lo scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo. Inoltre, e in ogni caso, la restrizione deve essere applicata in maniera non discriminatoria.
Per quanto riguarda la giustificazione della normativa portoghese, l’avvocato generale ritiene che il Portogallo potesse legittimamente limitare la libera prestazione delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore su internet al fine di tutelare i consumatori e l’ordine pubblico. Spetta al giudice del rinvio effettuare due verifiche al fine di determinare se la normativa portoghese sia idonea a garantire una tutela efficace dei consumatori nonché dell’ordine pubblico.
Infatti, da un lato, la concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente consente di raggiungere scopi come quelli perseguiti dalla normativa portoghese solo se detto ente è posto sotto il controllo dello Stato. Spetterebbe quindi al giudice nazionale verificare se tale sia il caso della Santa Casa.
D’altra parte, il giudice del rinvio dovrebbe anche verificare se, nel quadro dell’attuazione della normativa portoghese, il Portogallo non svii manifestamente dagli scopi perseguiti cercando di ottenere il massimo profitto possibile. Per quanto riguarda i giochi supplementari che il governo portoghese avrebbe istituito nell’ambito delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore nonché la pubblicità di cui tali giochi avrebbero costituito oggetto, l’avvocato generale fa presente che la Corte ha ammesso che uno Stato membro può agire in un tal modo al fine di attirare i giocatori che praticano attività di gioco vietate verso attività lecite. Tuttavia egli precisa che spetta al giudice nazionale valutare se l’estensione della gamma di giochi e il livello di pubblicità abbiano manifestamente ecceduto quanto era necessario al conseguimento degli scopi che costituivano il fondamento del monopolio della Santa Casa. Per quanto riguarda la politica di espansione del gioco nei casinò che le autorità portoghesi avrebbero perseguito secondo le ricorrenti, l’avvocato generale ritiene che uno Stato membro possa legittimamente prevedere modalità di organizzazione diverse e più o meno restrittive per giochi diversi.
Infine, l’avvocato generale considera che la concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente controllato dallo Stato membro e non avente scopi di lucro può costituire una misura proporzionata al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla normativa portoghese. Egli ritiene anche che la normativa di cui trattasi non sia discriminatoria perché non comporta alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza.
IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
I FATTI
La legislazione del Portogallo conferisce alla Santa Casa Misericórdia de Lisboa, un ente plurisecolare senza scopi di lucro incaricato di finanziare cause di interesse pubblico, il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore sull’intero territorio nazionale. La normativa portoghese ha esteso questo diritto esclusivo a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare internet. Tale normativa ha previsto anche sanzioni sotto forma di ammende amministrative a carico di coloro che organizzano giochi di questo tipo in violazione del suddetto diritto esclusivo e che pubblicizzano tali giochi.
Bwin, un’impresa di scommesse online con sede a Gibilterra, e la Liga Portughese Futbol Profissional sono state condannate al pagamento di ammende di rispettivamente 74 500 euro e 75 000 euro per aver proposto scommesse al totalizzatore per via elettronica e aver fatto pubblicità a tali scommesse. Il Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, dinanzi al quale Bwin e la Liga hanno contestato tali ammende, si interroga sulla compatibilità della nuova normativa portoghese con il diritto comunitario.
LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Bot ritiene che l’estensione della normativa portoghese alle lotterie e scommesse effettuate attraverso mezzi di comunicazione elettronica rientri nell’ambito di applicazione della direttiva che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche. Infatti, la normativa di cui trattasi vieta di fornire o utilizzare un servizio e costituisce, di conseguenza, una “regola tecnica” ai sensi di tale direttiva.
Dato che la direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, l’Avvocato generale ritiene che il progetto di regolamentazione portoghese avrebbe dovuto essere notificato a tale istituzione. Qualora il governo portoghese non avesse effettuato una tale notifica, l’avvocato generale propone che la normativa portoghese non sia opponibile a Bwin e alla Liga e che venga disapplicata dal giudice nazionale. Spetta al giudice nazionale verificare se il progetto di regolamentazione portoghese sia stato notificato alla Commissione. Inoltre spetta ad esso trarne tutte le conseguenze per quanto riguarda le ammende inflitte alla Liga e a Bwin.
In un secondo tempo, l’Avvocato generale esamina la compatibilità della nuova normativa portoghese con il principio della libera prestazione di servizi.
In via preliminare, l’avvocato generale fa presente che il diritto comunitario non ha per oggetto l’apertura del mercato nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Egli sostiene che uno Stato membro dovrebbe essere obbligato ad aprire tale attività al mercato soltanto qualora tratti i giochi di sorte e di azzardo alla stregua di una vera e propria attività economica il cui scopo consiste nel massimizzare i profitti.
Nell’ambito della sua analisi, l’avvocato generale considera che la normativa portoghese costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, poiché vieta a un prestatore di giochi online stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica portoghese di proporre lotterie e scommesse al totalizzatore su internet a consumatori residenti in quest’ultimo Stato. Tuttavia, egli fa presente che una tale restrizione è conforme al diritto comunitario se soddisfa talune condizioni: essa deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, deve essere idonea a conseguire lo scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo. Inoltre, e in ogni caso, la restrizione deve essere applicata in maniera non discriminatoria.
Per quanto riguarda la giustificazione della normativa portoghese, l’avvocato generale ritiene che il Portogallo potesse legittimamente limitare la libera prestazione delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore su internet al fine di tutelare i consumatori e l’ordine pubblico. Spetta al giudice del rinvio effettuare due verifiche al fine di determinare se la normativa portoghese sia idonea a garantire una tutela efficace dei consumatori nonché dell’ordine pubblico.
Infatti, da un lato, la concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente consente di raggiungere scopi come quelli perseguiti dalla normativa portoghese solo se detto ente è posto sotto il controllo dello Stato. Spetterebbe quindi al giudice nazionale verificare se tale sia il caso della Santa Casa.
D’altra parte, il giudice del rinvio dovrebbe anche verificare se, nel quadro dell’attuazione della normativa portoghese, il Portogallo non svii manifestamente dagli scopi perseguiti cercando di ottenere il massimo profitto possibile. Per quanto riguarda i giochi supplementari che il governo portoghese avrebbe istituito nell’ambito delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore nonché la pubblicità di cui tali giochi avrebbero costituito oggetto, l’avvocato generale fa presente che la Corte ha ammesso che uno Stato membro può agire in un tal modo al fine di attirare i giocatori che praticano attività di gioco vietate verso attività lecite. Tuttavia egli precisa che spetta al giudice nazionale valutare se l’estensione della gamma di giochi e il livello di pubblicità abbiano manifestamente ecceduto quanto era necessario al conseguimento degli scopi che costituivano il fondamento del monopolio della Santa Casa. Per quanto riguarda la politica di espansione del gioco nei casinò che le autorità portoghesi avrebbero perseguito secondo le ricorrenti, l’avvocato generale ritiene che uno Stato membro possa legittimamente prevedere modalità di organizzazione diverse e più o meno restrittive per giochi diversi.
Infine, l’avvocato generale considera che la concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente controllato dallo Stato membro e non avente scopi di lucro può costituire una misura proporzionata al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla normativa portoghese. Egli ritiene anche che la normativa di cui trattasi non sia discriminatoria perché non comporta alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza.
IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
lunedì 13 ottobre 2008
PICCOLI PASSI....MA IN ALTRI STATI!!!
w(Jamma) E’ stato notificato alla Comunità Europea il progetto di legge ungherese relativo a modifiche ad alcune leggi fiscali e sulle accise (disposizioni a modifica della legge 34/1991 sull'organizzazione dei giochi d’azzardo e della legge 92/2003 sull'ordinamento fiscale).
Il settore coinvolto riguarda le scommesse on line sia sportive che ippiche.
Il testo dichiara che con l'accettazione del progetto si ha un significativo cambiamento nel mercato ungherese dei giochi d’azzardo. Negli ultimi anni siamo stati testimoni dell'impetuoso avanzamento di Internet, che rende necessaria la riconsiderazione dei vecchi confini del monopolio statale dei giochi d’azzardo. La concezione di base della legge 34/1991 sull'organizzazione dei giochi d’azzardo è che sul mercato possono entrare esclusivamente le imprese con sede legale in Ungheria e in possesso di autorizzazione emessa dall'autorità ungherese. Per un'impresa straniera rimane solo la possibilità che, dopo aver vinto la gara, la società di concessione da essa creata possa ottenere l'autorizzazione e possa così svolgere l'attività di organizzatore di giochi d’azzardo. Come risultato del progetto, si ha una limitata apertura del mercato. Tenendo presente l'attuale ambiente di mercato e le disposizioni del trattato CE, diventa possibile per un'impresa che ha sede in uno Stato SEE svolgere attività rivolta all'organizzazione di scommesse sportive o su corse di cavalli online mediante bookmaker, accessibili anche ai giocatori ungheresi previa registrazione presso l'autorità fiscale statale
Il progetto di modifica della legge 34/1991 sull'organizzazione dei giochi d’azzardo è collegato a provvedimenti fiscali o finanziari tali da influenzare, attraverso l'incentivazione all'adempimento della normativa.
Il sistema di registrazione e gli strumenti di azione contro i servizi illegali renderanno possibile la riduzione del mercato dei giochi d’azzardo illegali online.
Gli organizzatori di giochi d’azzardo registrati presso l'autorità fiscale statale hanno l'obbligo di pagare allo Stato ungherese una tassa sui giochi di 1 miliardo di fiorini all'anno.
Il settore coinvolto riguarda le scommesse on line sia sportive che ippiche.
Il testo dichiara che con l'accettazione del progetto si ha un significativo cambiamento nel mercato ungherese dei giochi d’azzardo. Negli ultimi anni siamo stati testimoni dell'impetuoso avanzamento di Internet, che rende necessaria la riconsiderazione dei vecchi confini del monopolio statale dei giochi d’azzardo. La concezione di base della legge 34/1991 sull'organizzazione dei giochi d’azzardo è che sul mercato possono entrare esclusivamente le imprese con sede legale in Ungheria e in possesso di autorizzazione emessa dall'autorità ungherese. Per un'impresa straniera rimane solo la possibilità che, dopo aver vinto la gara, la società di concessione da essa creata possa ottenere l'autorizzazione e possa così svolgere l'attività di organizzatore di giochi d’azzardo. Come risultato del progetto, si ha una limitata apertura del mercato. Tenendo presente l'attuale ambiente di mercato e le disposizioni del trattato CE, diventa possibile per un'impresa che ha sede in uno Stato SEE svolgere attività rivolta all'organizzazione di scommesse sportive o su corse di cavalli online mediante bookmaker, accessibili anche ai giocatori ungheresi previa registrazione presso l'autorità fiscale statale
Il progetto di modifica della legge 34/1991 sull'organizzazione dei giochi d’azzardo è collegato a provvedimenti fiscali o finanziari tali da influenzare, attraverso l'incentivazione all'adempimento della normativa.
Il sistema di registrazione e gli strumenti di azione contro i servizi illegali renderanno possibile la riduzione del mercato dei giochi d’azzardo illegali online.
Gli organizzatori di giochi d’azzardo registrati presso l'autorità fiscale statale hanno l'obbligo di pagare allo Stato ungherese una tassa sui giochi di 1 miliardo di fiorini all'anno.
mercoledì 1 ottobre 2008
TITOLO ORIGINALE...NIENT'ALTRO DA AGGIUNGERE....
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 1° Ottobre 2008 - Ore 10,45 - GIOCHI: ON. GIANFRANCO CONTE, DISCUSSIONE SU UN DISEGNO DI LEGGE INERENTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE ADEMPIMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI GIOCHI"
Nel corso della seduta di ieri presso la VI Commissione Finanze della Camera, il pres. della stessa on. Gianfranco Conte, ha proseguito la discussione già avviata dallo scorso 25 settembre su una risoluzione inerente il settore dei giochi e delle scommesse. Conte ha informato che è stato recentemente assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge C.1707 di conversione del decreto-legge n.149 del 2008 - che, lo ricordiamo, è lo stesso che ha determinato le "Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto" - recante "disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi". In base a questo Conte ha aggiunto che la discussione potrà pertanto riprendere solo dopo la conclusione dell'esame di tale provvedimento. Avverte inoltre che è in corso di presentazione un'ulteriore risoluzione su tali temi che potrebbe essere discussa quanto prima.
agicoscommesse - 01/10/2008 - im
Nel corso della seduta di ieri presso la VI Commissione Finanze della Camera, il pres. della stessa on. Gianfranco Conte, ha proseguito la discussione già avviata dallo scorso 25 settembre su una risoluzione inerente il settore dei giochi e delle scommesse. Conte ha informato che è stato recentemente assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge C.1707 di conversione del decreto-legge n.149 del 2008 - che, lo ricordiamo, è lo stesso che ha determinato le "Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto" - recante "disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi". In base a questo Conte ha aggiunto che la discussione potrà pertanto riprendere solo dopo la conclusione dell'esame di tale provvedimento. Avverte inoltre che è in corso di presentazione un'ulteriore risoluzione su tali temi che potrebbe essere discussa quanto prima.
agicoscommesse - 01/10/2008 - im
domenica 28 settembre 2008
PER CHI SI FOSSE DISTRATTO,UN BREVE RIASSUNTO...
John Whittaker, Amministratore delegato di Stanleybet International, è preoccupato della continua interferenza degli Stati membri più protezionisti, che giocano la carta della politica per ostacolare i tentativi della Commissione di far rispettare la normativa europea in materia di gioco d’azzardo e di scommesse.
(Jamma) - Nel cuore dell’Europa è in corso una battaglia che è sfuggita all’attenzione di molti. Da una parte, il diritto comunitario, fondamento dell’Unione Europea, applicabile in tutti gli Stati membri, avvalorato dalla Corte di Giustizia e tradizionalmente sostenuto a spada tratta dalla Commissione Europea. Dall’altra, la politica europea, a cui molti Stati membri guardano perché sempre più desiderosi di rivedere alcuni concetti di base del diritto comunitario che disturbano le loro regole protezioniste. Le scommesse sportive sono, forse, il campo di battaglia più evidente tra queste due forze.
Negli ultimi cinque anni, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è dimostrata risoluta nel pronunciarsi contro gli Stati membri che imponevano restrizioni al mercato delle scommesse sportive per proteggere, ingiustamente, da altri attori le attività controllate dallo stato. Chiarissimo esempio di ciò sono le storiche sentenze Gambelli (2003) e Placanica (2007), nelle quali Stanleybet International (SBI) è stata parte principale, che hanno ribadito che il diritto comunitario conferma la posizione degli operatori privati legalmente costituiti in un Paese europeo che offrono servizi transfrontalieri.
Ad essere onesti, la Commissione Europea si era già mossa bene in difesa del diritto europeo. Fino al 2006, aveva avviato numerose procedure d’infrazione per agire contro le leggi degli Stati che applicavano restrizioni illecite. Ma i progressi sul fronte legale hanno condotto a contrattacchi di natura politica da parte degli Stati membri protezionisti, che hanno molto da perdere. E la bilancia sembra pendere sempre di più dalla loro parte.
Sebbene le attuali procedure d’infrazione si siano tradotte in procedimenti giudiziari, c’è il forte sospetto che il verdetto finale verrà fortemente influenzato dalle grandi forze politiche. Le recenti decisioni della Commissione di rimandare gli attuali procedimenti nei confronti degli Stati membri, inclusa la Francia, ne sono un chiaro segnale. Come ha scritto recentemente Tony Barber, responsabile della sede di Bruxelles del Financial Time: “La Commissione Barroso sta, come dire, scegliendo attentamente le proprie battaglie.”
Non è difficile capire perché. Con la Francia alla Presidenza europea fino alla fine dell’anno, è improbabile che la procedura d’infrazione nei suoi confronti prosegua per almeno dodici mesi. In realtà, non è per nulla certo che, questo mese, i casi in attesa di un esame da parte della Commissione vengano effettivamente sottoposti alla sua attenzione. Il nostro sospetto è che la Francia, sostenuta da altri Paesi, stia tentando di forzare il Trattato e il diritto europeo trasferendo l’agenda dalla Commissione al Consiglio del Ministri, dove entra in gioco la politica.
Queste strategie dilatorie potrebbe avere un impatto negativo sulla credibilità della Commissione e, quindi, sulla credibilità del diritto europeo. Inoltre, aspetto ancora più importante per società come la nostra, potrebbero ritardare o bloccare l'apertura dei mercati nazionali, finora chiusi, agli operatori con licenza, cosa per cui Stanleybet si sta battendo da moltissimi anni. Alla fine, saranno i consumatori europei i più colpiti, dati i pochi vantaggi che offre loro un mercato restrittivo come quello attuale.
È giunto il momento che la Commissione difenda i diritti degli operatori e dei consumatori europei. Deve portare avanti il più velocemente possibile le attuali procedure d’infrazione. Non deve lasciarsi intimidire dagli Stati membri protezionisti, che preferiscono giocare la carta della politica piuttosto che applicare il diritto europeo. Se così facesse, noi di Stanleybet continueremo a darle il nostro pieno appoggio.
(Jamma) - Nel cuore dell’Europa è in corso una battaglia che è sfuggita all’attenzione di molti. Da una parte, il diritto comunitario, fondamento dell’Unione Europea, applicabile in tutti gli Stati membri, avvalorato dalla Corte di Giustizia e tradizionalmente sostenuto a spada tratta dalla Commissione Europea. Dall’altra, la politica europea, a cui molti Stati membri guardano perché sempre più desiderosi di rivedere alcuni concetti di base del diritto comunitario che disturbano le loro regole protezioniste. Le scommesse sportive sono, forse, il campo di battaglia più evidente tra queste due forze.
Negli ultimi cinque anni, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è dimostrata risoluta nel pronunciarsi contro gli Stati membri che imponevano restrizioni al mercato delle scommesse sportive per proteggere, ingiustamente, da altri attori le attività controllate dallo stato. Chiarissimo esempio di ciò sono le storiche sentenze Gambelli (2003) e Placanica (2007), nelle quali Stanleybet International (SBI) è stata parte principale, che hanno ribadito che il diritto comunitario conferma la posizione degli operatori privati legalmente costituiti in un Paese europeo che offrono servizi transfrontalieri.
Ad essere onesti, la Commissione Europea si era già mossa bene in difesa del diritto europeo. Fino al 2006, aveva avviato numerose procedure d’infrazione per agire contro le leggi degli Stati che applicavano restrizioni illecite. Ma i progressi sul fronte legale hanno condotto a contrattacchi di natura politica da parte degli Stati membri protezionisti, che hanno molto da perdere. E la bilancia sembra pendere sempre di più dalla loro parte.
Sebbene le attuali procedure d’infrazione si siano tradotte in procedimenti giudiziari, c’è il forte sospetto che il verdetto finale verrà fortemente influenzato dalle grandi forze politiche. Le recenti decisioni della Commissione di rimandare gli attuali procedimenti nei confronti degli Stati membri, inclusa la Francia, ne sono un chiaro segnale. Come ha scritto recentemente Tony Barber, responsabile della sede di Bruxelles del Financial Time: “La Commissione Barroso sta, come dire, scegliendo attentamente le proprie battaglie.”
Non è difficile capire perché. Con la Francia alla Presidenza europea fino alla fine dell’anno, è improbabile che la procedura d’infrazione nei suoi confronti prosegua per almeno dodici mesi. In realtà, non è per nulla certo che, questo mese, i casi in attesa di un esame da parte della Commissione vengano effettivamente sottoposti alla sua attenzione. Il nostro sospetto è che la Francia, sostenuta da altri Paesi, stia tentando di forzare il Trattato e il diritto europeo trasferendo l’agenda dalla Commissione al Consiglio del Ministri, dove entra in gioco la politica.
Queste strategie dilatorie potrebbe avere un impatto negativo sulla credibilità della Commissione e, quindi, sulla credibilità del diritto europeo. Inoltre, aspetto ancora più importante per società come la nostra, potrebbero ritardare o bloccare l'apertura dei mercati nazionali, finora chiusi, agli operatori con licenza, cosa per cui Stanleybet si sta battendo da moltissimi anni. Alla fine, saranno i consumatori europei i più colpiti, dati i pochi vantaggi che offre loro un mercato restrittivo come quello attuale.
È giunto il momento che la Commissione difenda i diritti degli operatori e dei consumatori europei. Deve portare avanti il più velocemente possibile le attuali procedure d’infrazione. Non deve lasciarsi intimidire dagli Stati membri protezionisti, che preferiscono giocare la carta della politica piuttosto che applicare il diritto europeo. Se così facesse, noi di Stanleybet continueremo a darle il nostro pieno appoggio.
venerdì 19 settembre 2008
SENTENZE...E CONSEGUENZE!!!
Ancora due vittorie per Stanleybet, dopo l'ultima clamorosa sentenza della Corte di Cassazione che ha segnato una nuova svolta sulla via della piena legittimazione dell'attività del bookmaker inglese sul territorio italiano.Il Tribunale del Riesame di Siracusa ha infatti emesso una ordinanza a favore di un centro Stanleybet di Canicattini Bagni in provincia di Siracusa che era stato chiuso nei mesi precedenti su ordinanza del Gip. Per il Riesame, è inapplicabile la legge 401 del 1989 che fino ad oggi accusava i centri Stanleybet del reato di raccolta illecita di scommesse. Questa legge infatti risulta in aperto contrasto con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, sulla libera circolazione dei servizi transfrontalieri. Ancora, la Procura presso il Tribunale di Catania ha ordinato il dissequestro di un centro Stanleybet di Catania, sequestrato appena quattro giorni prima dalla Polizia di Stato. Il Pubblico Ministero, sulla scorta della più recente giurisprudenza, ha infatti adottato i principi espressi nell'ultima sentenza-chiave della Corte di Cassazione, disapplicando la normativa interna in contrasto con quella europea. Nel caso specifico si tratta dell'art. 4 della Legge 401/1989 (sulla raccolta delle scommesse da parte di soggetti privi di licenza) che risulta in aperto contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE sulla libera circolazione dei servizi tranfrontalieri. È stata la Cassazione a dichiarare la definitiva superiorita' della normativa comunitaria su quella interna, affermando l'obbligo per i giudici italiani di disapplicare la legge dello Stato qualora risulti in contrasto con le leggi europee e confermando che i principi enunciati dalla Corte di Giustizia hanno valore di fonte del diritto e di ius Superveniens (diritto sopravvenuto). "Il successo di Catania - commenta una nota di Stanleybet - si aggiunge a quelli numerosi dei giudici di merito di tutta Italia, oltre a quelli del Tribunale del Riesame di molte città e alla fondamentale sentenza della Cassazione, la quale viene ad annullare tutta la precedente giurisprudenza negativa verso Stanleybet".
(Gioco e giochi)
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