lunedì 10 marzo 2008

ANCORA UNA "FIGURACCIA" PER LO STATO ITALIANO

Nuove vittorie per Stanley International Betting, il bookmaker inglese con sede a Liverpool, che conferma la sua piena legittimità ad operare.
I tribunali di Cassino e Salerno, letti gli atti del procedimento penale e considerato l'attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ha disposto il dissequestro di due centri Stanley, uno a Cassino, l'altro a Battipaglia. Il centro Stanley di Cassino, chiuso il 19 febbraio 2007 per intervento delle Autorità, e contestato al titolare il reato previsto dalla Legge 401 del 1989 (esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse), ha ottenuto subito il dissequestro disposto dal Gip considerando "le Sentenze della Corte di Giustizia Europea e l'interpretazione ad esse data dalla dalla Corte di Cassazione". Stesso discorso per il centro di Battipaglia (Salerno), chiuso il 16 gennaio 2007. In questo stesso provvedimento il gip ha emesso un decreto di archiviazione considerato che la normativa interna va disapplicata per " violazione delle norme del trattato".
La normativa europea prevale ancora e vince Stanley. Riconosciuto, ancora una volta, il contrasto fra la Legge italiana e i principi comunitari. A tale proposito, vale la pena di ricordare, inoltre, che esiste un'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonchè della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento.La Suprema Corte di Cassazione ( sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo le sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all'orientamento della Corte di Giustizia ( sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). I due centri Stanley possono dunque tornare ad essere operativi.

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