mercoledì 30 aprile 2008

ANCORA UNA VOLTA...........

Torna operativo dopo venti giorni il centro di scommesse sportive "StanleyBet" che era stato posto sotto sequestro. Il centro che si trova in via Asiago 7 è stato dissequestrato dopo che il gip del Tribunale di Catania non aveva convalidato il provvedimento. Il centro era stato chiuso per intervento della Questura lo scorso 4 aprile e al titolare era stato contestato il reato previsto dalla Legge 401 dei 1989 (esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse). Nel caso in questione è prevalsa la normativa europea la quale ha rilevato che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato Ue nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento.
agicoscommesse - 30/04/2008 - mf

I NOVE "CONSIGLI" DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL NUOVO GOVERNO ITALIANO...ASCOLTA,ITALIA,ASCOLTA...

1. Innanzitutto, la Commissione intende attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di sostituire tutti i riferimenti agli Stati membri dell'Ue contenuti nel progetto notificato con riferimenti ai paesi dello Spazio economico europeo (See).
2. Ai fini del progetto notificato, la possibilità per operatori comunitari non stabiliti in Italia di prestare servizi accessibili in Italia sarebbe subordinata ad un regime di "concessione" (autorizzazione) obbligatoria. La Commissione desidera sottolineare in questa sede l'importanza che, come sembra risultare dal testo notificato, questo regime sia e resti in principio aperto, ovvero che non preveda alcun numerus clausus e non imponga quindi limiti quantitativi in relazione al numero di operatori potenzialmente in grado di avere accesso al mercato italiano.

3. Secondo il progetto notificato, la concessione dell'autorizzazione necessaria all'esercizio legale dell'offerta di giochi online sarebbe subordinata a diversi requisiti.Innanzitutto, possono presentare domanda di concessione non solo gli "operatori di gioco" ma anche "i soggetti che, pur non essendo operatori di gioco, dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione, di avere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'affidamento delle attività concessorie".

Rispetto a questa seconda ipotesi, il progetto specifica che "in relazione a tali soggetti, l'Aams conduce apposite e specifiche istruttorie volte a verificare l'equiparabilità dei requisiti presentati dai singoli richiedenti ai requisiti richiesti agli operatori di gioco ed adotta le relative determinazioni nel pieno esercizio delle proprie facoltà discrezionali". Va osservato, al riguardo, senza ovviamente mettere in discussione le prerogative dell'Aams, che un tale potere discrezionale deve in ogni caso "essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati", come stabilito dalla Corte di giustizia. Ad avviso della Commissione, quindi, il progetto notificato dovrebbe riflettere tali requisiti fissati dalla giurisprudenza.

4. L'articolo 11, paragrafo 2, del progetto notificato dispone che il richiedente è considerato "operatore di gioco" se esercita in Italia o in un altro Stato membro una tipologia di gioco assimilabile a quelle ammesse dall'amministrazione italiana "sulla base di un'autorizzazione rilasciata, ove previsto, dall'autorità competente dello Stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa".

Per quanto riguarda questo riferimento ad un'autorizzazione rilasciata dal paese di stabilimento dell'operatore, la Commissione ritiene necessario che sia espressamente precisato nel testo del progetto che le autorità italiane competenti tengono conto, all'atto dell'esame delle domande di concessione, dei requisiti e, in generale, del sistema normativo di controllo e sanzioni cui è già sottoposto l'operatore richiedente nel paese in cui è stabilito, nel rispetto dei criteri fissati sistematicamente dalla giurisprudenza della Corte.
5. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, terza frase, del progetto notificato, gli operatori di gioco interessati dovranno comprovare altresì il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, dimostrando di aver conseguito complessivamente, negli ultimi due esercizi chiusi, un fatturato specifico almeno pari a 1.500.000 euro, afferente le attività di operatore di gioco (anche su giochi che non possono essere assimilati a quelli facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da Aams). Questa condizione, del resto, non è presentata come strettamente obbligatoria nella misura in cui altri candidati, ad esempio società o gruppi di società costituiti da meno di tre anni potrebbero ugualmente ottenere la concessione di cui trattasi dimostrando la capacità economico-finanziaria mediante la produzione di idonee dichiarazioni bancarie. Su questo punto, la Commissione desidera attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di rispettare i criteri di prevedibilità, trasparenza e sicurezza giuridica sopra indicati.

6. Il progetto notificato, all'articolo 12, specifica i requisiti applicabili ai rappresentanti ed amministratori dei soggetti che richiedano l'affidamento in concessione, che consistono in particolare nel fatto di non aver subito la pronuncia di provvedimenti giudiziari o la pronuncia di condanna passata in giudicato in seguito a reato.
Ancora, l'articolo 15 contiene gli altri requisiti cui devono soddisfare i concessionari ai fini dell'ottenimento della concessione. Si tratta più in particolare di condizioni negative e positive.

Fra i requisiti negativi figurano: l'assenza di provvedimenti o di procedimenti giudiziari in corso (per quanto riguarda, ad esempio, lo stato di fallimento, la liquidazione coatta, il concordato preventivo ecc.), l'assenza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si risiede), l'assenza di violazioni gravi delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, l'assenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o altra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'assenza di violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l'assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza.

Fra le condizioni positive figurano:
- la costituzione nella forma giuridica di società di capitali con sede all'interno dell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da "SEE");
- la dotazione di infrastrutture tecnologiche e hardware adibite allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di concessione all'interno dello spazio territoriale dell'UE, con obbligo di collegamento continuo di dette strutture, tramite una rete dedicata e sicura, con il sistema informatico centrale di AAMS;
- l'adozione degli strumenti informatici e tecnici più idonei a sostegno delle garanzie poste a tutela dei giocatori, quali la definizione di adeguate misure di controllo;
- la prova della costituzione di una garanzia definitiva, di importo pari a 100.000 euro, in forma di cauzione bancaria ovvero fideiussione, irrevocabile ed eseguibile;
- il versamento a favore di AAMS, all'atto della sottoscrizione della convenzione di concessione, di un importo di 300.000 euro a titolo di "contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". Detto contributo "è ridotto proporzionalmente, ogni semestre, secondo la tabella A allegata al presente decreto, avendo come riferimento la data di scadenza delle concessioni come fissata dall'art. 8 del presente decreto" (ovvero il 30 giugno 2016); secondo l'allegato A, il contributo in questione che ammonta a 283.500 euro per il periodo di sottoscrizione della convenzione fra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2008, è progressivamente e proporzionalmente ridotto a 19.500 euro per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 (data di scadenza generale delle concessioni);
- la possibile modifica da parte di AAMS degli importi suindicati (previsti nell'allegato A) "in presenza di aumenti dei costi di gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali superiori al 10% annuo rispetto agli attuali valori";
- successivamente, "a partire dalla data del 30 giugno 2016", la fissazione da parte di AAMS della "entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".

Per quanto riguarda l'aspetto informatico, la Commissione constata che non si chiederebbe all'operatore di disporre di un server in Italia, ma solo nell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da un riferimento al SEE). Essa desidera tuttavia esprimere alcuni dubbi sulle modalità e sui costi corrispondenti generati effettivamente da questo collegamento continuo e sicuro fra le strutture dell'operatore e il sistema informatico centrale di AAMS. La Commissione, quindi, tenuto conto delle eventuali difficoltà operative e dei costi che siffatto sistema è in grado di generare, invita le autorità italiane a prevedere il ricorso a sistemi alternativi meno onerosi, che potrebbero pur tuttavia consentire un controllo efficace ed adeguato da parte delle autorità competenti.

7. Inoltre, la Commissione attira l'attenzione delle autorità italiane sul diritto di entrata richiesto a ciascun operatore che intenda ottenere una concessione on line e che ammonterebbe inizialmente a 300.000 euro (articolo 15, paragrafo 2, lettera e)).
Un siffatto importo non si rivela quantificato in funzione delle spese effettive generate dal sistema italiano e in particolare dal sistema informatico centrale di AAMS che, in sintesi, consisterebbe in un sistema elettronico in cui sarebbero registrate tutte le transazioni e le operazioni di gioco. Senza volere qui contestare la possibilità che tale sistema si riveli particolarmente oneroso sia in termini di funzionamento quotidiano sia di manutenzione e di investimenti tecnologici, la Commissione ritiene tuttavia che le autorità italiane dovrebbero fornire informazioni e valutazioni precise per mostrare il legame fra i costi da un lato e le spese imposte agli operatori dall'altro. L'importo in questione non potrebbe essere evidentemente giustificato da un obiettivo di compensazione dell'onere finanziario che pesa già sugli operatori attualmente titolari di una concessione in Italia dove dispongono di uno stabilimento (a titolo dell'articolo 43 del trattato CE). Siffatto obiettivo economico non sarebbe ammissibile a norma della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il fatto, inoltre, che l'importo di 300.000 euro sia destinato a diminuire progressivamente ogni semestre fino al 30 giugno 2016, data di scadenza di tutte le concessioni attuali, non e sufficiente a stabilire il carattere proporzionale di detto obbligo. Al contrario, la previsione (all'articolo 15, lettera g)) che è (soltanto) a partire da quella data che le autorità italiane competenti (AAMS) stabiliranno "l'entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali" dimostra che, attualmente, tale previsione non è basata su una valutazione delle spese di gestione effettivamente sostenute.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane, tenuto conto delle conseguenze di tale misura, a valutare e quantificare con sufficiente precisione i costi (amministrativi, informatici, ecc.) effettivamente generati dal sistema previsto, al fine di applicare, ove occorra, agli operatori interessati solo obblighi ed oneri proporzionati a tali spese.

8. La Commissione chiede inoltre alle autorità italiane di comunicarle se, al momento dell'entrata in vigore del progetto notificato, tutti gli operatori comunitari che otterranno la concessione e che oggi rientrano nell'elenco dei (1255) siti vietati, introdotto dal decreto del 2 gennaio 2007 del Direttore Generale di AAMS ("decreto relativo alla rimozione di casi di offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro") non sarebbero più inseriti per tale motivo nella suddetta lista "nera".

9. In conclusione, la Commissione invita il governo italiano a tenere conto delle presenti osservazioni in sede di adozione del progetto di regolamento notificato nonché di altri atti futuri recanti la disciplina di diverse forme di giochi e scommesse. Invita altresì le autorità italiane a procedere alla notifica delle misure di esecuzione del regolamento di cui trattasi, ai fini della direttiva 98/34/CE. Le presenti osservazioni non pregiudicano l'esame di altre disposizioni nazionali, esistenti o future, in materia di disciplina dei giochi e delle scommesse sportive.

GIOCO E GIOCHI - 30/04/2008

sabato 26 aprile 2008

ECCO IL "DECRETO SALVA INFRAZIONI"...SERVE DIRE ALTRO????

È operativo dal 9 aprile 2008, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge volto ad assicurare in via d'urgenza l'attuazione di obblighi comunitari inderogabili e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, approvato dal governo nel Consiglio dei Ministri del primo aprile scorso. Lo comunica lo stesso governo con una nota ufficiale. Il Decreto (detto anche "decreto salva infrazioni") intende sanare alcune procedure di infrazione e impedire la presentazione di eventuali ricorsi, evitando così che l'Italia sia colpita da una condanna da parte della Corte di Giustizia europea. "Una volta deferiti in Corte - ha spiegato il ministro Bonino in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri - la procedura va avanti, anche se poi lo Stato si mette in regola", sicché l'eventuale sentenza di condanna comporterebbe per l'Italia il pagamento di multe pesanti. Tra le procedure inserite nel decreto legge, due infrazioni rischiano nell'immediato il ricorso in Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 228, mentre sono tre quelle che riguardano le concessioni per la gestione di scommesse e l'oscuramento dei siti.

AGICOSCOMMESSE - 22/04/2008

venerdì 25 aprile 2008

WWW MI PIACI TU !!!

La disciplina italiana del gioco d'azzardo online include una serie di norme che – intersecandosi nella miglior tradizione giuridica nazionale – stabiliscono divieti e autorizzazioni. Chi vuole documentarsi, può trovarne l'elenco nel dettagliato preambolo al provvedimento con cui l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) stabilisce «la rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro».La bussola in materia è il decreto direttoriale citato sull'homepage dei casinò online "oscurati" perché sprovvisti – come si legge – «delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta dei giochi in Italia».La norma chiave è comunque l'articolo 4, comma 4-ter, della legge n. 401 del 1989, secondo il quale gli operatori di gioco possono offrire i loro servizi per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Aams. L'Amministrazione dei Monopoli, in attuazione del comma 50 dell'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n° 296, provvede al monitoraggio di internet tramite Polizia e Guardia di Finanza e intima ai provider di inibire l'accesso ai siti che offrono lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni.I provider intervengono sui Dns (domain name servers, ovvero gli apparati che traducono il nome del web – digitato da chi naviga – nel corrispondente numero IP) e instradano la richiesta dell'utente su una pagina che spiega l'irregolarità del sito e il conseguente blocco in essere. C'è chi – come la società maltese Astrabet – ha ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria contro il provvedimento di Aams.Il 10 aprile 2006 il Tribunale di Roma, riconosce che «l'attività contestata alla ricorrente risulta essere svolta liberamente in un altro Paese dell'Unione (e ciò anche in forza di una specifica abilitazione)» e «non risultando in alcun modo compromessa la funzione di vigilanza attribuita in materia alle autorità statali», stabilisce «l'immediato ripristino alla rete internet del sito» e «la rimozione di tutte le misure adottate al fine di inibire l'accesso al sito della ricorrente».Il 12 maggio i Monopoli diffondono un comunicato stampa in cui si legge che «la società Astrabet, che rappresenta un caso isolato, ha proposto ricorso d'urgenza davanti al Tribunale Civile di Roma che, anche se accolto, è stato impugnato da Aams davanti allo stesso giudice e sarà discusso nei prossimi giorni».Sul sito www.aams.it non si trova l'epilogo della vicenda giudiziaria e chi cerca di collegarsi a www.astrabet.com viene stoppato dalla fatidica pagina bianca con tanto di logo istituzionale che palesa il permanere del l'inibizione. Sembrerebbe che la partita sia stata vinta in zona Cesarini dall'Amministrazione dei Monopoli.Nella realtà, come già si leggeva su Punto informatico il 13 maggio 2006, a due anni di distanza il bookmaker maltese continua ad essere raggiungibile semplicemente saltando il "www" e scrivendo nel proprio browser soltanto "astrabet.com"...Il "contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco illegale e irregolare" inciampa in piccole alchimie della sintassi degli indirizzi web: un caso isolato o una prassi diffusa?
(da IL SOLE 24ore)

giovedì 17 aprile 2008

RINNOVO CONCESSIONI 329 AGENZIE IPPICHE. DUE MESI DI TEMPO ALL'ITALIA PER RISPONDERE A BRUXELLES

(Jamma) Due mesi per rispondere e poi, se la Commissione europea non sarà soddisfatta delle osservazioni italiane, l'invio di un parere motivato e il conseguente, probabile deferimento alla Corte di giustizia con la proposta di una salata sanzione pecuniaria.
Il rinnovo senza gara di 329 agenzie ippiche «storiche», deciso nel 1999 dal ministero delle finanze e per il quale l'Italia è stata condannata il 13 settembre 2007 dalla Corte di giustizia, diventa così una delle prime patate bollenti nelle mani del nuovo esecutivo nel settore dei giochi.
La Commissione Ue, nella lettera di messa in mora inviata il 7 aprile sulla procedura n. 1999/5352, prende atto con soddisfazione delle misure prese dall'Italia per aprire il mercato, ma osserva che la messa in concorrenza di un numero molto elevato (8.065 punti globali, di cui 290 agenzie) di nuove concessioni ippiche «non sembra essere una misura sufficiente a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia. Le 329 concessioni oggetto della sentenza della suprema corte continuano a produrre i loro effetti». Inoltre, sottolinea Bruxelles, i nuovi operatori che hanno avuto accesso al mercato in virtù del decreto Bersani, il conseguente bando dei monopoli di Stato del 2006 prevedeva una lunga serie di vincoli e distanze minime da rispettare, sarebbero stati posti in condizioni di svantaggio rispetto ai vecchi concessionari, che gestiscono esercizi «più interessanti» di quelli messi a gara. L'impegno del governo italiano di tenere una gara entro il 2008 per riattribuire le concessioni, che hanno incassato nel 2007 oltre 1,2 miliardi di euro, circa il 60% del mercato ippico, come si legge su Italia Oggi, non è quindi sufficiente per ottemperare alla sentenza della Corte: 'L'Italia', scrive il Commissario al mercato interno, Charlie McCreevy, 'non ha indicato un calendario preciso per l'adozione delle iniziative necessarie né ha spiegato le ragioni che giustificherebbero il ritardo nell'esecuzione della sentenza'.
--------------------------
Come anticipato ieri, l'Europa stringe nuovamente l'Italia nella sua morsa e, con una lettera datata 7 aprile, inaugura un periodo di due mesi entro i quali Aams e Governo dovranno risolvere le irregolarità dell'ordinamento italiano con le regole comunitarie. Un ultimatum insomma. Il motivo? Sempre lo stesso: il rinnovo senza gara di 329 agenzie ippiche storiche, deciso nel 1999 dal ministero delle Finanze e per il quale l'Italia è stata condannata il 13 settembre dalla Corte di Giustizia. L'Italia, nei giorni seguenti alla caduta del governo Prodi, aveva promesso di risolvere la questione delle agenzie storiche mettendo a bando quelle licenze rinnovate senza regolare gara pubblica. Promesse da marinaio che all'Europa non sono bastate. "Le Autorità italiane non hanno indicato un calendario preciso per l'adozione delle iniziative necessarie a tal fine né hanno spiegato le ragioni che giustificherebbero il ritardo nell'esecuzione della sentenza, che potrebbe protrarsi fino alla fine del 2008", si legge nella lettera. Come successo con il ‘catenaccio' adottato dalla vicina Francia sulle restrizioni sul gioco online, la Commissione Europea invita il governo italiano a rispondere entro due mesi alle richieste di adeguamento entro il termine perentorio del 7 giugno. ca - 17/04/2008 - 10:22

giovedì 10 aprile 2008

ITALIA... MERCATO APERTO?

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 8 Aprile 2008 - Ore 12,18 - SCOMMESSE: JOHN WHITTAKER (CHAIRMAN STANLEY) "UNICA SCELTA, APRIRE IL MERCATO ITALIANO" (2)
John Whittaker, chairman di Stanleybet, accoglie con entusiasmo l'iniziativa dell'organismo comunitario: "La Commissione Europea merita il nostro plauso per l'incessante opera di piena e corretta applicazione delle regole del Trattato da parte degli Stati Membri. La decisione della Commissione mostra la determinazione nel voler definitivamente rimuovere l'illegalità nel sistema concessorio italiano e noi non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per tale posizione". E poi, su quali iniziative dovrebbero adottare le istituzioni italiane, osserva: "Le Autorità Italiane non hanno altra scelta che aprire il mercato delle scommesse sportive alla concorrenza cosa che, al di là delle apparenze, non è avvenuto. Problemi rilevanti permangono e la Commissione ha confermato che ciò è inaccettabile. Mi piace ripetere la mia posizione: non sono contrario ad una regolamentazione del mercato delle scommesse sportive, purché ciò sia fatto in modo da assicurare uno spazio di partecipazione a tutti i giocatori. La Commissione sta correttamente giocando il suo ruolo e noi continueremo a supportare e a sostenere la sua azione". (fine)
agicoscommesse - 08/04/2008 - ms

LO STATO INADEMPIENTE !!!

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 8 Aprile 2008 - Ore 12,15 - SCOMMESSE: STANLEY "SU 329 IPPICHE, L'ITALIA RISCHIA UNA SANZIONE PER OGNI GIORNO DI INADEMPIMENTO" (1)
Stanleybet sottolinea quali potrebbero essere le conseguenze dell'atteggiamento passivo dell'Italia, se la questione delle 329 agenzie ippiche storiche non venisse risolta con celerità: "La decisione adottata dalla Commissione - si legge in una nota - pone in rilievo l’inadeguatezza delle misure adottate sinora dal Governo Italiano che potrebbe tradursi, in caso di persistente inadempimento, nell’adozione di una decisione che imponga una sanzione per ogni giorno di inadempimento".
E ancora Stanley ripercorre i punti fondamentali della vicenda: "La Commissione Europea ha formalmente richiesto al Governo Italiano di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 Settembre 2007, riguardante il rilascio delle concessioni per le scommesse ippiche. La sentenza ha statuito che la Repubblica Italiana aveva violato gli articoli 43 (diritto di stabilimento) e 49 (libera prestazione di servizi) del Trattato per aver rinnovato le 329 concessioni ippiche senza una procedura di gara, evidenziando altresì come tale rinnovo avesse violato i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché l’obbligazione di assicurare un sufficiente grado di pubblicità. La sentenza della Corte interviene ad esito della procedura di infrazione avviata della Commissione Europea a seguito di un esposto presentato da Stanleybet International nel 1999. La Commissione inviò una lettera di messa in mora in data 3 Aprile 2008 segnalando come le misure sino ad allora adottate non fossero sufficienti. Nonostante, infatti, sia stata adottata una nuova normativa, dette concessioni sono tuttora vigenti; il Governo italiano aveva annunciato che tali concessioni sarebbero state revocate e messe nuovamente a gara; a tutt’oggi tale misura non è stata adottata". (segue)
agicoscommesse - 08/04/2008 - ms

TOH... QUALCUNO SE NE E' ACCORTO

(Jamma) Il Punto Informatico ha rivolto una domanda a tutti i partiti in lizza alle ormai imminenti elezioni, tale domanda è stata inviata ai vari indirizzi dei partiti politici.Di seguito le uniche risposte giunte, quelle di Antonio Di Pietro ministro del Governo uscente ed esponente dell'Italia dei Valori, Franco Grillini, candidato sindaco di Roma per il Partito Socialista, e Maurizio Gasparri, già ministro delle Comunicazioni ed esponente del PDL.
Punto Informatico: AAMS, l'amministrazione autonoma dei Monopoli, su richiesta della Finanziaria impedisce agli utenti italiani di raggiungere via Internet i siti del gioco d'azzardo che non siano in regola con le licenze italiane.
La ritiene una procedura utile? Perché? C'è chi ritiene illegittimo impedire agli utenti anche solo di accedere a quei siti per formarsi delle opinioni.Antonio Di PietroLa Rete è globale, non si può ragionare in termini auto referenziali e protezionistici. Credo che, come per il copyright, la strada più corretta sia una concertazione a livello comunitario.Maurizio GasparriFiltrare l'accesso ai siti Internet è sicuramente sconveniente, anche perché è fra l'altro difficile che le misure adottate dallo Stato siano adeguate e non possano essere raggirate dagli utenti. Nel merito del problema dei casinò on-line occorre dire che nei contesti non regolamentati dalla normativa italiana e da quella europea, può capitare che vengano anonimizzati alcuni scambi di denaro, anche in perdita. E questi scambi talvolta nascondono percorsi internazionali di attività illecite come il riciclaggio di denaro. Anche in questo caso la criminalità organizzata può trarre vantaggi da questi meccanismi che vanno invece fermati.Ci sono anche ragioni fiscali e di tutela dei consumatori per le quali è necessario contenere il fenomeno dei casinò on-line al di fuori della normativa comunitaria.Franco GrilliniTor, proxy, p2p tunnelling... serve citarne altri? I filtri sono totalmente inutili e in assoluto molto costosi e complicati da implementare. Probabilmente possono bloccare quella parte di utenti "basic" che non sanno come aggirarli, ma tutti sappiamo quanto l'effetto di imporre tali restrizioni funga poi, invece, da calamita per i più smaliziati.