giovedì 31 luglio 2008

LEGGERE,PREGO.........

Ancora una vittoria per Stanley International Betting: il Pubblico Ministero del tribunale di Tivoli (Roma), letti gli atti del procedimento penale e considerato l'attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non ha convalidato il sequestro disposto dalla Guardia di Finanza e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati.Il centro, chiuso il 10 luglio scorso, ha ottenuto un dissequestro lampo in meno di 20 giorni.Al titolare era stato contestato il reato previsto dalla Legge 401 del 1989 (esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse), sulla base dell'art. 88 del Tulps. La Procura ha affermato per contro la legittimità di Stanleybet a operare poiché, come altre società comunitarie, "nel paese membro dove sono stabilite, esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per avere ottenuto le necessarie autorizzazioni o abbiano comunque adempiuto alle prescrizioni previste dall'ordinamento stesso".

GIOCO E GIOCHI - 31/7/08

giovedì 24 luglio 2008

SE ANCORA NON FOSSE CHIARO....!!!!!

(Jamma) E' nuovamente operativo il centro scommesse Stanleybet di Castel Di Sangro (Aq), dopo un sequestro subito il mese scorso. Lo comunica da Liverpool al Capoluogo.it la stessa Stanley International Betting, società inglese attiva nel settore dell’entertaiment (leader di mercato nel settore dei casino in UK) e operativa in Italia, e in altri 7 paesi europei, da 10 anni con una rete di oltre 1400 punti). "Considerando la complessità giuridica della vicenda che riguarda l'attività di Stanleybet in Italia - si legge in nella nota - e il danno di immagine che i nostri centri subiscono in seguito ad articoli denigratori che spesso appaiono sulla stampa prima che l'iter giuridico sia concluso, è necessario fare maggiore trasparenza nell’informazione.
Il contenzioso in corso in Italia ci ha portato ad ottenere importanti successi in ambito legale. A questo proposito, vale la pena di ricordare, inoltre, che esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative (nel settore gioco e scommesse) e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. Inoltre la Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo confermata dalle sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). Recentemente anche il Commissario Europeo al Mercato Interno Charles McCreevy, rispondendo a nome della Commissione all’interrogazione di due Europarlamentari italiani che si erano espressi contro Stanley, ha ribadito che il Decreto Bersani (da cui è scaturito l’ultimo Bando di gara per il settore gioco e scommesse in Italia e che avrebbe dovuto porre rimedio alle numerose procedure di infrazione ricevute da parte dell’Europa a causa del farraginoso sistema italiano), non sana la situazione per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi di scommesse sportive, servizi che rientrano nella tipologia di quelli svolti da Stanley in Italia. Il nostro impegno nel settore gioco e scommesse ha permesso di ripristinare in Italia la legalità in alcune situazioni. Infatti, su ricorso Stanley al Consiglio di Stato è stata annullata, lo scorso anno, la concessione del Superenalotto a Sisal, alla quale era stata assegnata la gestione del gioco senza bando di gara. In seguito a quella sentenza è stato indetto un nuovo bando di gara le cui procedure si sono concluse di recente. I nostri centri - conclude la Stanley - vengono regolarmente dissequestrati e i giudici, valutando la nostra attività e le nostre credentials, scelgono di adeguarsi alla normativa Europea e alle importanti sentenze a nostro favore"

venerdì 11 luglio 2008

SENTENZA PLACANICA PIU' CHE MAI AL DI SOPRA DI TUTTO...

(Jamma) Il Tribunale del Riesame di Bologna ha annullato il sequestro disposto contro un CTD della rete Stanley. Sotto accusa l'impianto Bersani. Notano i giudici: dopo l'entrata in vigore del nuovo regime concessorio, introdotto con il citato decreto Bersani, la societa' Stanley non e' rimasta inerte, ma si e' attivata, interrogando ripetutamente l'Amministrazione...e ancora, riferendosi alla corrispondenza tra Stanley e AAMS presentata dalla difesa, ...ha richiesto di conoscere se la propria attivita' fosse in contrasto con quanto previsto all'art. 23 dello schema di convenzione che porterebbe alla revoca delle licenze vinte e alla escussione delle fideiussioni. Dal tenore della risposta AAMS i giudici bolognesi deducono che .... gli agenti (stanley) non possono munirsi della necessaria autorizzazione/concessione (e correlativa licenza di p.s.) in quanto l'ottenimento di essa e' stato escluso dall' A.M.M.S sulla scorta di pretesa che si configura in netto contrasto con le liberta' di impresa e di stabilimento consacrate a livello di legislazione comunitaria, e con i principi vincolanti enunciati nella sentenza 'Placanica'. La pretesa cui i giudici bolognesi si riferiscono e' che secondo AAMS Stanley avrebbe dovuto rinunciare ai CTD gia' operanti. La conclusione dei giudici e' che “una volta che si ritenga non piu' significativo, in ragione della illegittima gestione ed interpretazione di esso da parte di A.A.M.S, il regime concessorio o autorizzatorio ..... le fattispecie di reato .... vengono ad essere prive dei loro presupposti. John Whittaker, CEO di Stanley ha dichiarato: Siamo ad un punto di svolta nella battaglia per il ripristino della legalità intrapresa da Stanley. Per la prima volta,E stata fatta concreta applicazione dei principi della sentenza Placanica al quadro post Bersani. Stanley ha da sempre sostenuto che l’architettura delle gare Bersani era intrinsecamente non rispettosa del diritto comunitario. E’ un pregiudizio eccezionalmente grave per un imprenditore dover essere fatto oggetto dell’azione penale e di misure restrittive, e doversi quindi difendere in giudizio come accusato, per giungere alla disapplicazione delle norme interne illegittime. Come i Giudici, anche l’Amministrazione , infatti, tenuta a disapplicare le norme nazionali contrarie al diritto comunitario, ma AAMS, da questo principio, non si e’’ mai ritenuta vincolata.

martedì 8 luglio 2008

UN'ALTRA VITTORIA...L'ENNESIMA!!!

(Jamma) - La società Puntocasino Ltd., titolare dei siti internet www.710games.com e www.710casino.com e licenziataria dello Stato di Malta per l’attività di gioco a distanza, rappresentata dagli avvocati Marco Ripamonti e Cino Benelli, rende noto che il Consiglio di Stato in sede consultiva – Sez. III ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla medesima proposto avverso il decreto AAMS 2 gennaio 2007, avente ad oggetto la rimozione (c.d. “oscuramento”) dei siti che offrono giochi e scommesse in assenza di concessione o autorizzazione per violazione della direttiva 98/34/CE, rilevando altresì il mancato adempimento dell’AAMS alle procedure ad evidenza pubblica in relazione a taluni prodotti di gioco offerti dallo Stato italiano. La società Puntocasino Ltd. si riserva di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nei confronti dello Stato italiano nonché di coloro che verranno ritenuti responsabili dell’illegittima attività amministrativa.