lunedì 1 dicembre 2008

SI TRATTA DI SUPERENALOTTO,MA LA SOSTANZA E' SEMPRE QUELLA....

Stanleybet International ha redatto un formale reclamo alla Commissione Europea, denunciando numerose misure legislative, amministrative e giudiziarie prese nel corso degli anni dallo Stato italiano, specificamente il recente rinnovo a Sisal Spa della concessione per la gestione del SuperEnalotto, il piu' ricco e popolare gioco offerto in Italia. Tale concessione e' stata rinnovata sulla base di un bando con evidenti vizi legali, che in un modo o nell'altro ha escluso tutti gli operatori ad eccezione dei tre principali operatori italiani di scommesse sportive e lotterie (Lottomatica, Sisal e Snai).John Whittaker, CEO di Stanleybet International, commentando la vicenda afferma: "Le autorita' italiane hanno ancora una volta dimostrato una totale mancanza di rispetto nei confronti della normativa europea, in relazione alle leggi sulla concorrenza e sui pubblici appalti. Continueremo a difendere i nostri diritti, legalmente riconosciuti, di offrire servizi e continueremo a denunciare restrizioni ingiustificate a questi diritti laddove cio' avvenga.A dispetto di quanto sostiene - prosegue Whittaker - l'Italia e' ancora lontana dall'essere in linea con il Trattato Europeo. Andrebbe invece posto immediatamente rimedio alla situazione. Ci rimettiamo alla Commissione Europea per approfondire tale reclamo in tempi brevi e per fare tutto il possibile per risolvere questa situazione di ingiustizia".Dopo oltre quattro anni di battaglie, secondo Stanleybet "i tentativi di poter accedere alla gestione del SuperEnalotto sono stati vanificati dalle autorita' italiane". Di contro, Sisal Spa che si era assicurata la concessione esclusiva del SuperEnalotto senza gara di appalto nel 1996 fino al 2001, ha ottenuto nuovamente tale concessione nel 2008 con scadenza nel 2017 "attraverso un bando-farsa da cui Stanleybet e' stata ingiustamente esclusa perche' AAMS non ha voluto riconoscere la legittimita' delle sue operazioni in Italia, malgrado tale legittimita era gia' stata riconosciuta dalla stessa Cassazione Italiana", proseguono da Liverpool. I limiti sono arrivati da un bando "dai termini irragionevoli per chiunque avesse voluto parteciparvi. Considerando i termini in riferimento al giro d'affari del settori giochi, estensione e tipologia della rete (presente e futura) e alle garanzie finanziarie da presentare, non sorprende che i potenziali interessati fuori dall'Italia abbiano ritenuto il bando 'preassegnato' e che pertanto nessun altro operatore o nessuno dei principali gestori di lotterie internazionali abbia fatto domanda per concorrere a quella che e' probabilmente la piu' grande ed importante lotteria del mondo. Come mai nessuno dei big esteri ha partecipato?", concludono da Stanleybet.
Nel redigere il reclamo alla Commissione Europea, Stanleybet International ha dimostrato ancora una volta la propria determinazione a denunciare le infrazioni della normativa europea da parte delle autorita' italiane, che hanno gravemente pregiudicato le operazioni di Stanley, impedendogli l'ingresso nel paese attraverso le normali gare di appalto, cosi' come le operazioni degli altri operatori di gioco e scommesse sportive. All'inizio di novembre Stanleybet International ha lanciato la campagna "Fairplay for sports betting" (www.fairplayforsportsbetting.eu), per dare risalto al problema e richiedere una pronta e decisiva azione della Commissione Europea per perseguire i trasgressori.

(GIOCO E GIOCHI - 01/12/2008)

martedì 14 ottobre 2008

MI RICORDA QUALCOSA...MI SEMBRA DI SAPERE GIA' COME ANDRA' A FINIRE......

(Jamma) Secondo l’avvocato generale Yves Bot della Corte Europea , la normativa portoghese che concede alla Santa Casa il monopolio delle scommesse al totalizzatore su internet può essere compatibile col diritto comunitario se sono soddisfatte talune condizioni. E' la prima tappa del contenzioso giudiziario in sede europea che vede contrapposto il concessionario portoghese e il bookmaker Bwin. Oggi l'avvocato ha presentato le sue conclusioni precisando tuttavia che il progetto di normativa portoghese avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, altrimenti, a suo parere, la normativa non sarebbe opponibile a Bwin e alla Liga.
I FATTI
La legislazione del Portogallo conferisce alla Santa Casa Misericórdia de Lisboa, un ente plurisecolare senza scopi di lucro incaricato di finanziare cause di interesse pubblico, il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore sull’intero territorio nazionale. La normativa portoghese ha esteso questo diritto esclusivo a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare internet. Tale normativa ha previsto anche sanzioni sotto forma di ammende amministrative a carico di coloro che organizzano giochi di questo tipo in violazione del suddetto diritto esclusivo e che pubblicizzano tali giochi.
Bwin, un’impresa di scommesse online con sede a Gibilterra, e la Liga Portughese Futbol Profissional sono state condannate al pagamento di ammende di rispettivamente 74 500 euro e 75 000 euro per aver proposto scommesse al totalizzatore per via elettronica e aver fatto pubblicità a tali scommesse. Il Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, dinanzi al quale Bwin e la Liga hanno contestato tali ammende, si interroga sulla compatibilità della nuova normativa portoghese con il diritto comunitario.
LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Bot ritiene che l’estensione della normativa portoghese alle lotterie e scommesse effettuate attraverso mezzi di comunicazione elettronica rientri nell’ambito di applicazione della direttiva che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche. Infatti, la normativa di cui trattasi vieta di fornire o utilizzare un servizio e costituisce, di conseguenza, una “regola tecnica” ai sensi di tale direttiva.
Dato che la direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, l’Avvocato generale ritiene che il progetto di regolamentazione portoghese avrebbe dovuto essere notificato a tale istituzione. Qualora il governo portoghese non avesse effettuato una tale notifica, l’avvocato generale propone che la normativa portoghese non sia opponibile a Bwin e alla Liga e che venga disapplicata dal giudice nazionale. Spetta al giudice nazionale verificare se il progetto di regolamentazione portoghese sia stato notificato alla Commissione. Inoltre spetta ad esso trarne tutte le conseguenze per quanto riguarda le ammende inflitte alla Liga e a Bwin.
In un secondo tempo, l’Avvocato generale esamina la compatibilità della nuova normativa portoghese con il principio della libera prestazione di servizi.
In via preliminare, l’avvocato generale fa presente che il diritto comunitario non ha per oggetto l’apertura del mercato nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Egli sostiene che uno Stato membro dovrebbe essere obbligato ad aprire tale attività al mercato soltanto qualora tratti i giochi di sorte e di azzardo alla stregua di una vera e propria attività economica il cui scopo consiste nel massimizzare i profitti.
Nell’ambito della sua analisi, l’avvocato generale considera che la normativa portoghese costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, poiché vieta a un prestatore di giochi online stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica portoghese di proporre lotterie e scommesse al totalizzatore su internet a consumatori residenti in quest’ultimo Stato. Tuttavia, egli fa presente che una tale restrizione è conforme al diritto comunitario se soddisfa talune condizioni: essa deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, deve essere idonea a conseguire lo scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo. Inoltre, e in ogni caso, la restrizione deve essere applicata in maniera non discriminatoria.
Per quanto riguarda la giustificazione della normativa portoghese, l’avvocato generale ritiene che il Portogallo potesse legittimamente limitare la libera prestazione delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore su internet al fine di tutelare i consumatori e l’ordine pubblico. Spetta al giudice del rinvio effettuare due verifiche al fine di determinare se la normativa portoghese sia idonea a garantire una tutela efficace dei consumatori nonché dell’ordine pubblico.
Infatti, da un lato, la concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente consente di raggiungere scopi come quelli perseguiti dalla normativa portoghese solo se detto ente è posto sotto il controllo dello Stato. Spetterebbe quindi al giudice nazionale verificare se tale sia il caso della Santa Casa.
D’altra parte, il giudice del rinvio dovrebbe anche verificare se, nel quadro dell’attuazione della normativa portoghese, il Portogallo non svii manifestamente dagli scopi perseguiti cercando di ottenere il massimo profitto possibile. Per quanto riguarda i giochi supplementari che il governo portoghese avrebbe istituito nell’ambito delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore nonché la pubblicità di cui tali giochi avrebbero costituito oggetto, l’avvocato generale fa presente che la Corte ha ammesso che uno Stato membro può agire in un tal modo al fine di attirare i giocatori che praticano attività di gioco vietate verso attività lecite. Tuttavia egli precisa che spetta al giudice nazionale valutare se l’estensione della gamma di giochi e il livello di pubblicità abbiano manifestamente ecceduto quanto era necessario al conseguimento degli scopi che costituivano il fondamento del monopolio della Santa Casa. Per quanto riguarda la politica di espansione del gioco nei casinò che le autorità portoghesi avrebbero perseguito secondo le ricorrenti, l’avvocato generale ritiene che uno Stato membro possa legittimamente prevedere modalità di organizzazione diverse e più o meno restrittive per giochi diversi.
Infine, l’avvocato generale considera che la concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente controllato dallo Stato membro e non avente scopi di lucro può costituire una misura proporzionata al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla normativa portoghese. Egli ritiene anche che la normativa di cui trattasi non sia discriminatoria perché non comporta alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza.
IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

lunedì 13 ottobre 2008

PICCOLI PASSI....MA IN ALTRI STATI!!!

w(Jamma) E’ stato notificato alla Comunità Europea il progetto di legge ungherese relativo a modifiche ad alcune leggi fiscali e sulle accise (disposizioni a modifica della legge 34/1991 sull'organizzazione dei giochi d’azzardo e della legge 92/2003 sull'ordinamento fiscale).
Il settore coinvolto riguarda le scommesse on line sia sportive che ippiche.
Il testo dichiara che con l'accettazione del progetto si ha un significativo cambiamento nel mercato ungherese dei giochi d’azzardo. Negli ultimi anni siamo stati testimoni dell'impetuoso avanzamento di Internet, che rende necessaria la riconsiderazione dei vecchi confini del monopolio statale dei giochi d’azzardo. La concezione di base della legge 34/1991 sull'organizzazione dei giochi d’azzardo è che sul mercato possono entrare esclusivamente le imprese con sede legale in Ungheria e in possesso di autorizzazione emessa dall'autorità ungherese. Per un'impresa straniera rimane solo la possibilità che, dopo aver vinto la gara, la società di concessione da essa creata possa ottenere l'autorizzazione e possa così svolgere l'attività di organizzatore di giochi d’azzardo. Come risultato del progetto, si ha una limitata apertura del mercato. Tenendo presente l'attuale ambiente di mercato e le disposizioni del trattato CE, diventa possibile per un'impresa che ha sede in uno Stato SEE svolgere attività rivolta all'organizzazione di scommesse sportive o su corse di cavalli online mediante bookmaker, accessibili anche ai giocatori ungheresi previa registrazione presso l'autorità fiscale statale
Il progetto di modifica della legge 34/1991 sull'organizzazione dei giochi d’azzardo è collegato a provvedimenti fiscali o finanziari tali da influenzare, attraverso l'incentivazione all'adempimento della normativa.
Il sistema di registrazione e gli strumenti di azione contro i servizi illegali renderanno possibile la riduzione del mercato dei giochi d’azzardo illegali online.
Gli organizzatori di giochi d’azzardo registrati presso l'autorità fiscale statale hanno l'obbligo di pagare allo Stato ungherese una tassa sui giochi di 1 miliardo di fiorini all'anno.

mercoledì 1 ottobre 2008

TITOLO ORIGINALE...NIENT'ALTRO DA AGGIUNGERE....

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 1° Ottobre 2008 - Ore 10,45 - GIOCHI: ON. GIANFRANCO CONTE, DISCUSSIONE SU UN DISEGNO DI LEGGE INERENTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE ADEMPIMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI GIOCHI"

Nel corso della seduta di ieri presso la VI Commissione Finanze della Camera, il pres. della stessa on. Gianfranco Conte, ha proseguito la discussione già avviata dallo scorso 25 settembre su una risoluzione inerente il settore dei giochi e delle scommesse. Conte ha informato che è stato recentemente assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge C.1707 di conversione del decreto-legge n.149 del 2008 - che, lo ricordiamo, è lo stesso che ha determinato le "Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto" - recante "disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi". In base a questo Conte ha aggiunto che la discussione potrà pertanto riprendere solo dopo la conclusione dell'esame di tale provvedimento. Avverte inoltre che è in corso di presentazione un'ulteriore risoluzione su tali temi che potrebbe essere discussa quanto prima.

agicoscommesse - 01/10/2008 - im

domenica 28 settembre 2008

PER CHI SI FOSSE DISTRATTO,UN BREVE RIASSUNTO...

John Whittaker, Amministratore delegato di Stanleybet International, è preoccupato della continua interferenza degli Stati membri più protezionisti, che giocano la carta della politica per ostacolare i tentativi della Commissione di far rispettare la normativa europea in materia di gioco d’azzardo e di scommesse.

(Jamma) - Nel cuore dell’Europa è in corso una battaglia che è sfuggita all’attenzione di molti. Da una parte, il diritto comunitario, fondamento dell’Unione Europea, applicabile in tutti gli Stati membri, avvalorato dalla Corte di Giustizia e tradizionalmente sostenuto a spada tratta dalla Commissione Europea. Dall’altra, la politica europea, a cui molti Stati membri guardano perché sempre più desiderosi di rivedere alcuni concetti di base del diritto comunitario che disturbano le loro regole protezioniste. Le scommesse sportive sono, forse, il campo di battaglia più evidente tra queste due forze.

Negli ultimi cinque anni, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è dimostrata risoluta nel pronunciarsi contro gli Stati membri che imponevano restrizioni al mercato delle scommesse sportive per proteggere, ingiustamente, da altri attori le attività controllate dallo stato. Chiarissimo esempio di ciò sono le storiche sentenze Gambelli (2003) e Placanica (2007), nelle quali Stanleybet International (SBI) è stata parte principale, che hanno ribadito che il diritto comunitario conferma la posizione degli operatori privati legalmente costituiti in un Paese europeo che offrono servizi transfrontalieri.

Ad essere onesti, la Commissione Europea si era già mossa bene in difesa del diritto europeo. Fino al 2006, aveva avviato numerose procedure d’infrazione per agire contro le leggi degli Stati che applicavano restrizioni illecite. Ma i progressi sul fronte legale hanno condotto a contrattacchi di natura politica da parte degli Stati membri protezionisti, che hanno molto da perdere. E la bilancia sembra pendere sempre di più dalla loro parte.

Sebbene le attuali procedure d’infrazione si siano tradotte in procedimenti giudiziari, c’è il forte sospetto che il verdetto finale verrà fortemente influenzato dalle grandi forze politiche. Le recenti decisioni della Commissione di rimandare gli attuali procedimenti nei confronti degli Stati membri, inclusa la Francia, ne sono un chiaro segnale. Come ha scritto recentemente Tony Barber, responsabile della sede di Bruxelles del Financial Time: “La Commissione Barroso sta, come dire, scegliendo attentamente le proprie battaglie.”

Non è difficile capire perché. Con la Francia alla Presidenza europea fino alla fine dell’anno, è improbabile che la procedura d’infrazione nei suoi confronti prosegua per almeno dodici mesi. In realtà, non è per nulla certo che, questo mese, i casi in attesa di un esame da parte della Commissione vengano effettivamente sottoposti alla sua attenzione. Il nostro sospetto è che la Francia, sostenuta da altri Paesi, stia tentando di forzare il Trattato e il diritto europeo trasferendo l’agenda dalla Commissione al Consiglio del Ministri, dove entra in gioco la politica.

Queste strategie dilatorie potrebbe avere un impatto negativo sulla credibilità della Commissione e, quindi, sulla credibilità del diritto europeo. Inoltre, aspetto ancora più importante per società come la nostra, potrebbero ritardare o bloccare l'apertura dei mercati nazionali, finora chiusi, agli operatori con licenza, cosa per cui Stanleybet si sta battendo da moltissimi anni. Alla fine, saranno i consumatori europei i più colpiti, dati i pochi vantaggi che offre loro un mercato restrittivo come quello attuale.

È giunto il momento che la Commissione difenda i diritti degli operatori e dei consumatori europei. Deve portare avanti il più velocemente possibile le attuali procedure d’infrazione. Non deve lasciarsi intimidire dagli Stati membri protezionisti, che preferiscono giocare la carta della politica piuttosto che applicare il diritto europeo. Se così facesse, noi di Stanleybet continueremo a darle il nostro pieno appoggio.

venerdì 19 settembre 2008

SENTENZE...E CONSEGUENZE!!!

Ancora due vittorie per Stanleybet, dopo l'ultima clamorosa sentenza della Corte di Cassazione che ha segnato una nuova svolta sulla via della piena legittimazione dell'attività del bookmaker inglese sul territorio italiano.Il Tribunale del Riesame di Siracusa ha infatti emesso una ordinanza a favore di un centro Stanleybet di Canicattini Bagni in provincia di Siracusa che era stato chiuso nei mesi precedenti su ordinanza del Gip. Per il Riesame, è inapplicabile la legge 401 del 1989 che fino ad oggi accusava i centri Stanleybet del reato di raccolta illecita di scommesse. Questa legge infatti risulta in aperto contrasto con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, sulla libera circolazione dei servizi transfrontalieri. Ancora, la Procura presso il Tribunale di Catania ha ordinato il dissequestro di un centro Stanleybet di Catania, sequestrato appena quattro giorni prima dalla Polizia di Stato. Il Pubblico Ministero, sulla scorta della più recente giurisprudenza, ha infatti adottato i principi espressi nell'ultima sentenza-chiave della Corte di Cassazione, disapplicando la normativa interna in contrasto con quella europea. Nel caso specifico si tratta dell'art. 4 della Legge 401/1989 (sulla raccolta delle scommesse da parte di soggetti privi di licenza) che risulta in aperto contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE sulla libera circolazione dei servizi tranfrontalieri. È stata la Cassazione a dichiarare la definitiva superiorita' della normativa comunitaria su quella interna, affermando l'obbligo per i giudici italiani di disapplicare la legge dello Stato qualora risulti in contrasto con le leggi europee e confermando che i principi enunciati dalla Corte di Giustizia hanno valore di fonte del diritto e di ius Superveniens (diritto sopravvenuto). "Il successo di Catania - commenta una nota di Stanleybet - si aggiunge a quelli numerosi dei giudici di merito di tutta Italia, oltre a quelli del Tribunale del Riesame di molte città e alla fondamentale sentenza della Cassazione, la quale viene ad annullare tutta la precedente giurisprudenza negativa verso Stanleybet".

(Gioco e giochi)

lunedì 15 settembre 2008

...E SI CONTINUA A FAR FINTA DI NON CAPIRE...

Dopo cinque anni di battaglia legale e innumerevoli decisioni positive nei tribunali di tutta Italia, Stanleybet, il bookmaker con sede a Liverpool, vede ancora una volta confermata la sua legittima' da una nuova decisione della Corte di Cassazione. La Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Frosinone che nell'aprile del 2003 aveva disposto il sequestro preventivo del centro Stanleybet di Supino, in provincia di Frosinone. Nella sentenza si riconosce la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, con il totale superamento della negativa sentenza-chiave emanata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2004 che "...viene meno quando la norma da applicare sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens"... dovendosi fare applicazione... della sentenza del Giudice dichiarativa del diritto comunitario .... (Placanica) ... quale fonte di diritto successivo...". Le ragioni che lo Stato italiano ha sempre usato contro l'attivita' di Stanley sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi transfrontalieri. I giudici della Corte di Cassazione, notato che "...con sentenza del 6-3-2007 (Placanica) la Corte di Giustizia da' atto (punto 20) che la Stanley e' societa' di diritto inglese debitamente autorizzata...", hanno affermato ‘i principi di diritto da applicarsi alla luce dell'elaborazione giurispudenziale e dottrinale in materia....'. In sintesi: "i regolamenti comunitari hanno effetto diretto nell'ordinamento italiano; il giudice italiano deve disapplicare la norma italiana contraria all' Ordinamento Comunitario; i principi enunciati dalla Corte di Giustizia hanno valore di fonte del diritto e di ius Superveniens".

mercoledì 10 settembre 2008

EH EH EH.....

E' stata resa nota una nuova decisione dei giudici destinata a riaccendere lo scontro fra la Stanley e le istituzioni italiane. E' stata infatti scavalcata la sentenza, emanata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2004 , che bocciava l'attività in Italia dei ctd inglesi privi di concessione. La Quarta Sezione, alle prese con un ricorso di Stanley per la riapertura di un ctd a Frosinone, ha infatti affermato 4 principi: obbligo per il giudice italiano di disapplicare una norma contraria al principio comunitario; effetto diretto dei regolamenti e direttive UE sull'ordinamento italiano; primato del principio comunitario rispetto a quello nazionale; inserimento diretto dei principi enunciati nelle decisioni della Corte di Giustizia nell'ordinamento interno. Una decisione che va presa con le molle visto che l'oggetto della sentenza è un decreto di dissequestro ma che potrebbe incidere nelle decisioni dei singoli Tar alle prese con casi analoghi.

agicoscommesse - 10/09/2008

martedì 9 settembre 2008

PRIMA O POI QUALCUNO SI ARRABBIERA' SUL SERIO....

(Jamma) La Commissione Europea fin dall'aprile 2006 ha aperto procedimenti di infrazione contro dieci Membro Stati riguardo a restrizioni nel settore del gioco d'azzardo. Sulla base di questi procedimenti gli Stati membri hanno corretto o hanno avviato interventi di modifica alla loro legislazione in questo campo. E' quanto ha risposto in questi giorni la Commissione a seguito di una interrogazione presentata dall'europarlamentare britannico Roger Helmer. La Commissione fa sapere anche che alla Corte di Giustizia sono attualmente pendenti una serie di pronunce che il Tribunale è stato chiamato a fornire dai Tribunali nazionali . Si tratta in tutti i casi di interpretazioni delle norme nazionali.
I casi sui quali fino ad ora la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata hanno confermato che i servizi relativi alle scommesse sono servizi che vanno ricompresi nell'ambito dell'art.49 del Trattato Europeo. Le stesse pronunce hanno evidenziato anche che gli Stati Membri hanno un certo margine di autonomia in termini di applicazione delle norme e soprattutto nella definizione degli obiettivi che intendono perseguire attraverso la regolamentazione dei servizi per il gioco.
In ogni caso- ha chiarito la Commissione- gli Stati Membri hanno l'obbligo assoluto di assicurare che qualsiasi restrizione imposta sia compatibile con il Trattato, ad esempio che le restrizioni siano giustificate nell'interesse generale, siano necessarie, proporzionate e non discriminatorie.
“Gli articoli 43 e 49 del trattato di Roma sanciscono la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, ha ricordato Helmer. “Questo significa che un'impresa situata in uno Stato membro può offrire servizi, senza impedimenti, nel territorio di un altro Stato membro”. “ Inoltre, il diritto interno degli Stati membri deve essere necessario, proporzionato e non discriminatorio: in altre parole, lo Stato membro deve applicare le proprie leggi nei confronti delle imprese nazionali e non nazionali in maniera equa.
Nel settore del gioco d’azzardo on line nel mercato interno esistono gravi incongruenze. Poiché questo settore industriale è stato escluso nel 2006 dalla direttiva relativa ai servizi, gli Stati membri sono stati liberi di disciplinare il gioco d’azzardo nella maniera che ritengono più opportuna; per il momento alcuni Stati membri hanno deciso di discriminare le imprese straniere, impedendo loro l’accesso ai propri mercati e autorizzando un monopolio nazionale per la fornitura dei medesimi servizi di giochi d’azzardo. L’aspetto peggiore è che i monopoli degli Stati stranieri riescono a sfruttare la situazione negli Stati membri in cui il gioco d’azzardo è regolato da leggi liberali, come avviene nel Regno Unito, pubblicizzando i loro servizi in quei territori e, allo stesso tempo, impedendo alle imprese britanniche di offrire servizi nei loro mercati interni. Tale squilibrio è chiaramente in contrasto con tutti i principi per la tutela dei quali il succitato trattato è stato concepito.
La Commissione è chiamata intraprendere un’azione molto energica a tutela dei principi del mercato interno”.
Già fatto, hanno fatto sapere da Bruxelles.

giovedì 31 luglio 2008

LEGGERE,PREGO.........

Ancora una vittoria per Stanley International Betting: il Pubblico Ministero del tribunale di Tivoli (Roma), letti gli atti del procedimento penale e considerato l'attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non ha convalidato il sequestro disposto dalla Guardia di Finanza e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati.Il centro, chiuso il 10 luglio scorso, ha ottenuto un dissequestro lampo in meno di 20 giorni.Al titolare era stato contestato il reato previsto dalla Legge 401 del 1989 (esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse), sulla base dell'art. 88 del Tulps. La Procura ha affermato per contro la legittimità di Stanleybet a operare poiché, come altre società comunitarie, "nel paese membro dove sono stabilite, esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per avere ottenuto le necessarie autorizzazioni o abbiano comunque adempiuto alle prescrizioni previste dall'ordinamento stesso".

GIOCO E GIOCHI - 31/7/08

giovedì 24 luglio 2008

SE ANCORA NON FOSSE CHIARO....!!!!!

(Jamma) E' nuovamente operativo il centro scommesse Stanleybet di Castel Di Sangro (Aq), dopo un sequestro subito il mese scorso. Lo comunica da Liverpool al Capoluogo.it la stessa Stanley International Betting, società inglese attiva nel settore dell’entertaiment (leader di mercato nel settore dei casino in UK) e operativa in Italia, e in altri 7 paesi europei, da 10 anni con una rete di oltre 1400 punti). "Considerando la complessità giuridica della vicenda che riguarda l'attività di Stanleybet in Italia - si legge in nella nota - e il danno di immagine che i nostri centri subiscono in seguito ad articoli denigratori che spesso appaiono sulla stampa prima che l'iter giuridico sia concluso, è necessario fare maggiore trasparenza nell’informazione.
Il contenzioso in corso in Italia ci ha portato ad ottenere importanti successi in ambito legale. A questo proposito, vale la pena di ricordare, inoltre, che esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative (nel settore gioco e scommesse) e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. Inoltre la Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo confermata dalle sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). Recentemente anche il Commissario Europeo al Mercato Interno Charles McCreevy, rispondendo a nome della Commissione all’interrogazione di due Europarlamentari italiani che si erano espressi contro Stanley, ha ribadito che il Decreto Bersani (da cui è scaturito l’ultimo Bando di gara per il settore gioco e scommesse in Italia e che avrebbe dovuto porre rimedio alle numerose procedure di infrazione ricevute da parte dell’Europa a causa del farraginoso sistema italiano), non sana la situazione per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi di scommesse sportive, servizi che rientrano nella tipologia di quelli svolti da Stanley in Italia. Il nostro impegno nel settore gioco e scommesse ha permesso di ripristinare in Italia la legalità in alcune situazioni. Infatti, su ricorso Stanley al Consiglio di Stato è stata annullata, lo scorso anno, la concessione del Superenalotto a Sisal, alla quale era stata assegnata la gestione del gioco senza bando di gara. In seguito a quella sentenza è stato indetto un nuovo bando di gara le cui procedure si sono concluse di recente. I nostri centri - conclude la Stanley - vengono regolarmente dissequestrati e i giudici, valutando la nostra attività e le nostre credentials, scelgono di adeguarsi alla normativa Europea e alle importanti sentenze a nostro favore"

venerdì 11 luglio 2008

SENTENZA PLACANICA PIU' CHE MAI AL DI SOPRA DI TUTTO...

(Jamma) Il Tribunale del Riesame di Bologna ha annullato il sequestro disposto contro un CTD della rete Stanley. Sotto accusa l'impianto Bersani. Notano i giudici: dopo l'entrata in vigore del nuovo regime concessorio, introdotto con il citato decreto Bersani, la societa' Stanley non e' rimasta inerte, ma si e' attivata, interrogando ripetutamente l'Amministrazione...e ancora, riferendosi alla corrispondenza tra Stanley e AAMS presentata dalla difesa, ...ha richiesto di conoscere se la propria attivita' fosse in contrasto con quanto previsto all'art. 23 dello schema di convenzione che porterebbe alla revoca delle licenze vinte e alla escussione delle fideiussioni. Dal tenore della risposta AAMS i giudici bolognesi deducono che .... gli agenti (stanley) non possono munirsi della necessaria autorizzazione/concessione (e correlativa licenza di p.s.) in quanto l'ottenimento di essa e' stato escluso dall' A.M.M.S sulla scorta di pretesa che si configura in netto contrasto con le liberta' di impresa e di stabilimento consacrate a livello di legislazione comunitaria, e con i principi vincolanti enunciati nella sentenza 'Placanica'. La pretesa cui i giudici bolognesi si riferiscono e' che secondo AAMS Stanley avrebbe dovuto rinunciare ai CTD gia' operanti. La conclusione dei giudici e' che “una volta che si ritenga non piu' significativo, in ragione della illegittima gestione ed interpretazione di esso da parte di A.A.M.S, il regime concessorio o autorizzatorio ..... le fattispecie di reato .... vengono ad essere prive dei loro presupposti. John Whittaker, CEO di Stanley ha dichiarato: Siamo ad un punto di svolta nella battaglia per il ripristino della legalità intrapresa da Stanley. Per la prima volta,E stata fatta concreta applicazione dei principi della sentenza Placanica al quadro post Bersani. Stanley ha da sempre sostenuto che l’architettura delle gare Bersani era intrinsecamente non rispettosa del diritto comunitario. E’ un pregiudizio eccezionalmente grave per un imprenditore dover essere fatto oggetto dell’azione penale e di misure restrittive, e doversi quindi difendere in giudizio come accusato, per giungere alla disapplicazione delle norme interne illegittime. Come i Giudici, anche l’Amministrazione , infatti, tenuta a disapplicare le norme nazionali contrarie al diritto comunitario, ma AAMS, da questo principio, non si e’’ mai ritenuta vincolata.

martedì 8 luglio 2008

UN'ALTRA VITTORIA...L'ENNESIMA!!!

(Jamma) - La società Puntocasino Ltd., titolare dei siti internet www.710games.com e www.710casino.com e licenziataria dello Stato di Malta per l’attività di gioco a distanza, rappresentata dagli avvocati Marco Ripamonti e Cino Benelli, rende noto che il Consiglio di Stato in sede consultiva – Sez. III ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla medesima proposto avverso il decreto AAMS 2 gennaio 2007, avente ad oggetto la rimozione (c.d. “oscuramento”) dei siti che offrono giochi e scommesse in assenza di concessione o autorizzazione per violazione della direttiva 98/34/CE, rilevando altresì il mancato adempimento dell’AAMS alle procedure ad evidenza pubblica in relazione a taluni prodotti di gioco offerti dallo Stato italiano. La società Puntocasino Ltd. si riserva di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nei confronti dello Stato italiano nonché di coloro che verranno ritenuti responsabili dell’illegittima attività amministrativa.

venerdì 27 giugno 2008

E' IL MOMENTO DI DARSI UNA MOSSA!!!!

La Stanleybet International (SBI) esprime "meraviglia" per il fatto che il Collegio dei Commissari europei non sia riuscito, durante la riunione del 4 giugno 2008 relativa alle procedure di infrazione, ad avviare altre procedure nei confronti degli Stati Membri che mantengono scorrette restrizioni in materia di scommesse sportive. In proposito, John Whittaker, amministratore delegato della Stanleybet International sollecita la Commissione a svolgere pienamente la propria funzione nei confronti degli Stati Membri.
"Negli ultimi 10 anni - afferma Stanleybet International - SBI ha condotto una battaglia legale in Europa contro tali restrizioni, scorrette e incompatibili con la legge dell'Unione Europea ed è stata il principale attore nelle sentenze di importanza basilare emesse dalla Corte di Giustizia Europea nei casi Gambelli (2003) e Placanica (2007). Tali sentenze hanno confermato che il diritto ad offrire servizi di tipo transfrontaliero può essere limitato unicamente dalla legislazione nazionale qualora le restrizioni contribuiscano oggettivamente ad obiettivi di interesse pubblico, non oltrepassino quanto necessario per raggiungere tali obiettivi e siano applicate senza alcuna discriminazione".
LE PROCEDURE AVVIATE - Secondo il Trattato, la Commissione è tenuta ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati Membri che non abbiano adempiuto ad un obbligo previsto dal Trattato. Nell'aprile 2006 la Commissione ha avviato la prima procedura nei confronti di Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Italia e Svezia e, nell'ottobre 2006, ha avviato una procedura di infrazione contro Austria e Francia. La Commissione ha inoltre posto ulteriori richieste di informazioni a Germania e Paesi Bassi. Sono ancora in corso delle investigazioni relativamente a denunzie avanzate nei confronti di Italia e Svezia nel 2006.
Questi casi hanno avuto iter diversi. Alcuni sono ancora alla fase iniziale della messa in mora mentre altre sono giunte alla fase di un Parere Motivato, il che dista soltanto di un passo da un deferimento formale di uno Stato membro alla Corte di Giustizia Europea (CGE).
Nel marzo 2007 un Parere Motivato è stato emesso, per primo, nei confronti di Danimarca, Finlandia ed Ungheria. Nel giugno 2007 seguirono Francia e Svezia, mentre un analogo parere fu diretto a Grecia e Paesi Bassi nel mese di febbraio 2008. A tutti questi paesi è stato concesso il termine obbligatorio di due mesi per rispondere all'azione della Commissione ed un ulteriore paio di mesi di dilazione. Adesso, però, dopo più di un anno, cinque dei detti casi (Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, ed Ungheria) sono rimasti immutati.
LA FRUSTRAZIONE DI MCCREEVY - "Sfortunatamente il 4 giugno la Commissione ha perso un'ulteriore opportunità per far procedere questi casi. Per quale motivo? Ci preoccupa il fatto che manovre politiche cerchino di rallentare il passo della Commissione e di mandare gli argomenti ad impantanarsi in un terreno difficile. È rilevante il fatto che il Commissario per il Mercato Interno, Charlie McCreevy, che ha dimostrato notevole determinazione nell'esaminare la compatibilità di tali restrizioni con il mercato interno, durante una sessione di lavoro del Comitato per il Mercato Interno e la Protezione del Consumatore (IMCO) del Parlamento Europeo abbia ritenuto necessario dichiarare pubblicamente il proprio stato di frustrazione connesso all'andamento lento ed incerto assunto recentemente dalle azioni della Commissione. Egli ha inoltre proseguito affermando che mentre altri casi procedono normalmente, i casi inerenti il settore del gioco hanno avuto un andamento assai più lento. ‘Non sono un teorico della cospirazione' egli ha affermato. Possiamo solo chiederci quali Stati Membri siano responsabili della frustrazione del Commissario".
SBI auspica che "la mancanza di azione da parte della Commissione in data 4 Giugno sia soltanto un atteggiamento temporaneo". Il 25 giugno la Commissione si è riunita per l'ultima volta prima che la Francia assuma la presidenza dell'Unione Europea. SBI sollecita la Commissione a far progredire l'azione con i referenti dell'ECJ. "Facendo ciò si darà un chiaro segnale agli Stati membri che la Commissione è determinata a definire un mercato delle scommesse sportive nell'intera Europa".

martedì 24 giugno 2008

L'EUROPA STA PER ARRIVARE...ATTENTA ITALIA!!!

(Jamma) 10 membri del Parlamento Europeo hanno inviato una lettera alla Commissione Europea nella quale denunciano il fatto che le promesse su riforme dei mercati del gioco d'azzardo fatte da molti Stati Membri non sono altro che tattiche per rimandare nel tempo un vero e proprio progresso a livello europeo.
I parlamentari esortano la Commissione europea a deferire immediatamente alla Corte di Giustizia Europea tutti quegli Stati la cui legislazione non è in linea con la normativa EU.

giovedì 19 giugno 2008

LEGGI EUROPEE ANCORA AL DI SOPRA DI TUTTO...

(Jamma) Sulle pime pagine del quotidiano on line irpinianews leggiamo che la Stanley International Betting, il bookmaker inglese con sede a Liverpool, intasca un'altra vittoria a conferma della sua piena legittimità ad operare.
Il sostituto Procuratore della Repubblica di Ariano Irpino, letti gli atti del procedimento penale, considerando l’attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i principi comunitari sono ritenuti norme di rango superiore a quelle italiane, ha disposto il dissequestro. Il centro, chiuso per intervento della Polizia Amministrativa lo scorso 9 maggio, e’ tornato operativo dopo un mese. Riconosciuto il contrasto fra la legge italiana e i principi comunitari. A tale proposito, esiste un’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonché della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento. La Suprema Corte di Cassazione (sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo le sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all’orientamento della Corte di Giustizia (sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). La riapertura del centro Stanleybet di Grottaminarda si inserisce, dunque, in un panorama di progressivo adeguamento giurisprudenziale della Legge italiana alla Normativa Europea. Fondata nel 1997, Stanleybet International è una società per la raccolta delle scommesse con licenza britannica. Negli ultimi anni, essa ha visto il suo volume d’affari in costante crescita grazie a un modello innovativo di prestazione di servizi transfrontalieri la cui compatibilità con i principi comunitari è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze Gambelli e Placanica. SBI è oggi il principale operatore attivo nella vendita transfrontaliera di servizi di scommessa sportiva in Europa, con la maggior parte dei propri intermediari presenti a Cipro, in Germania, in Italia e in Grecia e con punti vendita autorizzati in Belgio, Croazia, Romania e Polonia per un totale di circa 1400 sportelli. Stanleybet International, la cui sede é a Liverpool, é guidata dal team esecutivo che ha sviluppato e gestito l’apprezzato ramo inglese di scomesse della Stanley Leisure, la Stanley Racing, che é stata venduta nel 2005 per oltre 500 milioni di sterline in quello che é stato considerato l’accordo record nel mercato delle scommesse inglese.

mercoledì 30 aprile 2008

ANCORA UNA VOLTA...........

Torna operativo dopo venti giorni il centro di scommesse sportive "StanleyBet" che era stato posto sotto sequestro. Il centro che si trova in via Asiago 7 è stato dissequestrato dopo che il gip del Tribunale di Catania non aveva convalidato il provvedimento. Il centro era stato chiuso per intervento della Questura lo scorso 4 aprile e al titolare era stato contestato il reato previsto dalla Legge 401 dei 1989 (esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse). Nel caso in questione è prevalsa la normativa europea la quale ha rilevato che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato Ue nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento.
agicoscommesse - 30/04/2008 - mf

I NOVE "CONSIGLI" DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL NUOVO GOVERNO ITALIANO...ASCOLTA,ITALIA,ASCOLTA...

1. Innanzitutto, la Commissione intende attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di sostituire tutti i riferimenti agli Stati membri dell'Ue contenuti nel progetto notificato con riferimenti ai paesi dello Spazio economico europeo (See).
2. Ai fini del progetto notificato, la possibilità per operatori comunitari non stabiliti in Italia di prestare servizi accessibili in Italia sarebbe subordinata ad un regime di "concessione" (autorizzazione) obbligatoria. La Commissione desidera sottolineare in questa sede l'importanza che, come sembra risultare dal testo notificato, questo regime sia e resti in principio aperto, ovvero che non preveda alcun numerus clausus e non imponga quindi limiti quantitativi in relazione al numero di operatori potenzialmente in grado di avere accesso al mercato italiano.

3. Secondo il progetto notificato, la concessione dell'autorizzazione necessaria all'esercizio legale dell'offerta di giochi online sarebbe subordinata a diversi requisiti.Innanzitutto, possono presentare domanda di concessione non solo gli "operatori di gioco" ma anche "i soggetti che, pur non essendo operatori di gioco, dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione, di avere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'affidamento delle attività concessorie".

Rispetto a questa seconda ipotesi, il progetto specifica che "in relazione a tali soggetti, l'Aams conduce apposite e specifiche istruttorie volte a verificare l'equiparabilità dei requisiti presentati dai singoli richiedenti ai requisiti richiesti agli operatori di gioco ed adotta le relative determinazioni nel pieno esercizio delle proprie facoltà discrezionali". Va osservato, al riguardo, senza ovviamente mettere in discussione le prerogative dell'Aams, che un tale potere discrezionale deve in ogni caso "essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati", come stabilito dalla Corte di giustizia. Ad avviso della Commissione, quindi, il progetto notificato dovrebbe riflettere tali requisiti fissati dalla giurisprudenza.

4. L'articolo 11, paragrafo 2, del progetto notificato dispone che il richiedente è considerato "operatore di gioco" se esercita in Italia o in un altro Stato membro una tipologia di gioco assimilabile a quelle ammesse dall'amministrazione italiana "sulla base di un'autorizzazione rilasciata, ove previsto, dall'autorità competente dello Stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa".

Per quanto riguarda questo riferimento ad un'autorizzazione rilasciata dal paese di stabilimento dell'operatore, la Commissione ritiene necessario che sia espressamente precisato nel testo del progetto che le autorità italiane competenti tengono conto, all'atto dell'esame delle domande di concessione, dei requisiti e, in generale, del sistema normativo di controllo e sanzioni cui è già sottoposto l'operatore richiedente nel paese in cui è stabilito, nel rispetto dei criteri fissati sistematicamente dalla giurisprudenza della Corte.
5. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, terza frase, del progetto notificato, gli operatori di gioco interessati dovranno comprovare altresì il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, dimostrando di aver conseguito complessivamente, negli ultimi due esercizi chiusi, un fatturato specifico almeno pari a 1.500.000 euro, afferente le attività di operatore di gioco (anche su giochi che non possono essere assimilati a quelli facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da Aams). Questa condizione, del resto, non è presentata come strettamente obbligatoria nella misura in cui altri candidati, ad esempio società o gruppi di società costituiti da meno di tre anni potrebbero ugualmente ottenere la concessione di cui trattasi dimostrando la capacità economico-finanziaria mediante la produzione di idonee dichiarazioni bancarie. Su questo punto, la Commissione desidera attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di rispettare i criteri di prevedibilità, trasparenza e sicurezza giuridica sopra indicati.

6. Il progetto notificato, all'articolo 12, specifica i requisiti applicabili ai rappresentanti ed amministratori dei soggetti che richiedano l'affidamento in concessione, che consistono in particolare nel fatto di non aver subito la pronuncia di provvedimenti giudiziari o la pronuncia di condanna passata in giudicato in seguito a reato.
Ancora, l'articolo 15 contiene gli altri requisiti cui devono soddisfare i concessionari ai fini dell'ottenimento della concessione. Si tratta più in particolare di condizioni negative e positive.

Fra i requisiti negativi figurano: l'assenza di provvedimenti o di procedimenti giudiziari in corso (per quanto riguarda, ad esempio, lo stato di fallimento, la liquidazione coatta, il concordato preventivo ecc.), l'assenza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si risiede), l'assenza di violazioni gravi delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, l'assenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o altra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'assenza di violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l'assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza.

Fra le condizioni positive figurano:
- la costituzione nella forma giuridica di società di capitali con sede all'interno dell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da "SEE");
- la dotazione di infrastrutture tecnologiche e hardware adibite allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di concessione all'interno dello spazio territoriale dell'UE, con obbligo di collegamento continuo di dette strutture, tramite una rete dedicata e sicura, con il sistema informatico centrale di AAMS;
- l'adozione degli strumenti informatici e tecnici più idonei a sostegno delle garanzie poste a tutela dei giocatori, quali la definizione di adeguate misure di controllo;
- la prova della costituzione di una garanzia definitiva, di importo pari a 100.000 euro, in forma di cauzione bancaria ovvero fideiussione, irrevocabile ed eseguibile;
- il versamento a favore di AAMS, all'atto della sottoscrizione della convenzione di concessione, di un importo di 300.000 euro a titolo di "contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". Detto contributo "è ridotto proporzionalmente, ogni semestre, secondo la tabella A allegata al presente decreto, avendo come riferimento la data di scadenza delle concessioni come fissata dall'art. 8 del presente decreto" (ovvero il 30 giugno 2016); secondo l'allegato A, il contributo in questione che ammonta a 283.500 euro per il periodo di sottoscrizione della convenzione fra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2008, è progressivamente e proporzionalmente ridotto a 19.500 euro per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 (data di scadenza generale delle concessioni);
- la possibile modifica da parte di AAMS degli importi suindicati (previsti nell'allegato A) "in presenza di aumenti dei costi di gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali superiori al 10% annuo rispetto agli attuali valori";
- successivamente, "a partire dalla data del 30 giugno 2016", la fissazione da parte di AAMS della "entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".

Per quanto riguarda l'aspetto informatico, la Commissione constata che non si chiederebbe all'operatore di disporre di un server in Italia, ma solo nell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da un riferimento al SEE). Essa desidera tuttavia esprimere alcuni dubbi sulle modalità e sui costi corrispondenti generati effettivamente da questo collegamento continuo e sicuro fra le strutture dell'operatore e il sistema informatico centrale di AAMS. La Commissione, quindi, tenuto conto delle eventuali difficoltà operative e dei costi che siffatto sistema è in grado di generare, invita le autorità italiane a prevedere il ricorso a sistemi alternativi meno onerosi, che potrebbero pur tuttavia consentire un controllo efficace ed adeguato da parte delle autorità competenti.

7. Inoltre, la Commissione attira l'attenzione delle autorità italiane sul diritto di entrata richiesto a ciascun operatore che intenda ottenere una concessione on line e che ammonterebbe inizialmente a 300.000 euro (articolo 15, paragrafo 2, lettera e)).
Un siffatto importo non si rivela quantificato in funzione delle spese effettive generate dal sistema italiano e in particolare dal sistema informatico centrale di AAMS che, in sintesi, consisterebbe in un sistema elettronico in cui sarebbero registrate tutte le transazioni e le operazioni di gioco. Senza volere qui contestare la possibilità che tale sistema si riveli particolarmente oneroso sia in termini di funzionamento quotidiano sia di manutenzione e di investimenti tecnologici, la Commissione ritiene tuttavia che le autorità italiane dovrebbero fornire informazioni e valutazioni precise per mostrare il legame fra i costi da un lato e le spese imposte agli operatori dall'altro. L'importo in questione non potrebbe essere evidentemente giustificato da un obiettivo di compensazione dell'onere finanziario che pesa già sugli operatori attualmente titolari di una concessione in Italia dove dispongono di uno stabilimento (a titolo dell'articolo 43 del trattato CE). Siffatto obiettivo economico non sarebbe ammissibile a norma della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il fatto, inoltre, che l'importo di 300.000 euro sia destinato a diminuire progressivamente ogni semestre fino al 30 giugno 2016, data di scadenza di tutte le concessioni attuali, non e sufficiente a stabilire il carattere proporzionale di detto obbligo. Al contrario, la previsione (all'articolo 15, lettera g)) che è (soltanto) a partire da quella data che le autorità italiane competenti (AAMS) stabiliranno "l'entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali" dimostra che, attualmente, tale previsione non è basata su una valutazione delle spese di gestione effettivamente sostenute.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane, tenuto conto delle conseguenze di tale misura, a valutare e quantificare con sufficiente precisione i costi (amministrativi, informatici, ecc.) effettivamente generati dal sistema previsto, al fine di applicare, ove occorra, agli operatori interessati solo obblighi ed oneri proporzionati a tali spese.

8. La Commissione chiede inoltre alle autorità italiane di comunicarle se, al momento dell'entrata in vigore del progetto notificato, tutti gli operatori comunitari che otterranno la concessione e che oggi rientrano nell'elenco dei (1255) siti vietati, introdotto dal decreto del 2 gennaio 2007 del Direttore Generale di AAMS ("decreto relativo alla rimozione di casi di offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro") non sarebbero più inseriti per tale motivo nella suddetta lista "nera".

9. In conclusione, la Commissione invita il governo italiano a tenere conto delle presenti osservazioni in sede di adozione del progetto di regolamento notificato nonché di altri atti futuri recanti la disciplina di diverse forme di giochi e scommesse. Invita altresì le autorità italiane a procedere alla notifica delle misure di esecuzione del regolamento di cui trattasi, ai fini della direttiva 98/34/CE. Le presenti osservazioni non pregiudicano l'esame di altre disposizioni nazionali, esistenti o future, in materia di disciplina dei giochi e delle scommesse sportive.

GIOCO E GIOCHI - 30/04/2008

sabato 26 aprile 2008

ECCO IL "DECRETO SALVA INFRAZIONI"...SERVE DIRE ALTRO????

È operativo dal 9 aprile 2008, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge volto ad assicurare in via d'urgenza l'attuazione di obblighi comunitari inderogabili e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, approvato dal governo nel Consiglio dei Ministri del primo aprile scorso. Lo comunica lo stesso governo con una nota ufficiale. Il Decreto (detto anche "decreto salva infrazioni") intende sanare alcune procedure di infrazione e impedire la presentazione di eventuali ricorsi, evitando così che l'Italia sia colpita da una condanna da parte della Corte di Giustizia europea. "Una volta deferiti in Corte - ha spiegato il ministro Bonino in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri - la procedura va avanti, anche se poi lo Stato si mette in regola", sicché l'eventuale sentenza di condanna comporterebbe per l'Italia il pagamento di multe pesanti. Tra le procedure inserite nel decreto legge, due infrazioni rischiano nell'immediato il ricorso in Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 228, mentre sono tre quelle che riguardano le concessioni per la gestione di scommesse e l'oscuramento dei siti.

AGICOSCOMMESSE - 22/04/2008

venerdì 25 aprile 2008

WWW MI PIACI TU !!!

La disciplina italiana del gioco d'azzardo online include una serie di norme che – intersecandosi nella miglior tradizione giuridica nazionale – stabiliscono divieti e autorizzazioni. Chi vuole documentarsi, può trovarne l'elenco nel dettagliato preambolo al provvedimento con cui l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) stabilisce «la rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro».La bussola in materia è il decreto direttoriale citato sull'homepage dei casinò online "oscurati" perché sprovvisti – come si legge – «delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta dei giochi in Italia».La norma chiave è comunque l'articolo 4, comma 4-ter, della legge n. 401 del 1989, secondo il quale gli operatori di gioco possono offrire i loro servizi per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Aams. L'Amministrazione dei Monopoli, in attuazione del comma 50 dell'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n° 296, provvede al monitoraggio di internet tramite Polizia e Guardia di Finanza e intima ai provider di inibire l'accesso ai siti che offrono lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni.I provider intervengono sui Dns (domain name servers, ovvero gli apparati che traducono il nome del web – digitato da chi naviga – nel corrispondente numero IP) e instradano la richiesta dell'utente su una pagina che spiega l'irregolarità del sito e il conseguente blocco in essere. C'è chi – come la società maltese Astrabet – ha ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria contro il provvedimento di Aams.Il 10 aprile 2006 il Tribunale di Roma, riconosce che «l'attività contestata alla ricorrente risulta essere svolta liberamente in un altro Paese dell'Unione (e ciò anche in forza di una specifica abilitazione)» e «non risultando in alcun modo compromessa la funzione di vigilanza attribuita in materia alle autorità statali», stabilisce «l'immediato ripristino alla rete internet del sito» e «la rimozione di tutte le misure adottate al fine di inibire l'accesso al sito della ricorrente».Il 12 maggio i Monopoli diffondono un comunicato stampa in cui si legge che «la società Astrabet, che rappresenta un caso isolato, ha proposto ricorso d'urgenza davanti al Tribunale Civile di Roma che, anche se accolto, è stato impugnato da Aams davanti allo stesso giudice e sarà discusso nei prossimi giorni».Sul sito www.aams.it non si trova l'epilogo della vicenda giudiziaria e chi cerca di collegarsi a www.astrabet.com viene stoppato dalla fatidica pagina bianca con tanto di logo istituzionale che palesa il permanere del l'inibizione. Sembrerebbe che la partita sia stata vinta in zona Cesarini dall'Amministrazione dei Monopoli.Nella realtà, come già si leggeva su Punto informatico il 13 maggio 2006, a due anni di distanza il bookmaker maltese continua ad essere raggiungibile semplicemente saltando il "www" e scrivendo nel proprio browser soltanto "astrabet.com"...Il "contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco illegale e irregolare" inciampa in piccole alchimie della sintassi degli indirizzi web: un caso isolato o una prassi diffusa?
(da IL SOLE 24ore)

giovedì 17 aprile 2008

RINNOVO CONCESSIONI 329 AGENZIE IPPICHE. DUE MESI DI TEMPO ALL'ITALIA PER RISPONDERE A BRUXELLES

(Jamma) Due mesi per rispondere e poi, se la Commissione europea non sarà soddisfatta delle osservazioni italiane, l'invio di un parere motivato e il conseguente, probabile deferimento alla Corte di giustizia con la proposta di una salata sanzione pecuniaria.
Il rinnovo senza gara di 329 agenzie ippiche «storiche», deciso nel 1999 dal ministero delle finanze e per il quale l'Italia è stata condannata il 13 settembre 2007 dalla Corte di giustizia, diventa così una delle prime patate bollenti nelle mani del nuovo esecutivo nel settore dei giochi.
La Commissione Ue, nella lettera di messa in mora inviata il 7 aprile sulla procedura n. 1999/5352, prende atto con soddisfazione delle misure prese dall'Italia per aprire il mercato, ma osserva che la messa in concorrenza di un numero molto elevato (8.065 punti globali, di cui 290 agenzie) di nuove concessioni ippiche «non sembra essere una misura sufficiente a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia. Le 329 concessioni oggetto della sentenza della suprema corte continuano a produrre i loro effetti». Inoltre, sottolinea Bruxelles, i nuovi operatori che hanno avuto accesso al mercato in virtù del decreto Bersani, il conseguente bando dei monopoli di Stato del 2006 prevedeva una lunga serie di vincoli e distanze minime da rispettare, sarebbero stati posti in condizioni di svantaggio rispetto ai vecchi concessionari, che gestiscono esercizi «più interessanti» di quelli messi a gara. L'impegno del governo italiano di tenere una gara entro il 2008 per riattribuire le concessioni, che hanno incassato nel 2007 oltre 1,2 miliardi di euro, circa il 60% del mercato ippico, come si legge su Italia Oggi, non è quindi sufficiente per ottemperare alla sentenza della Corte: 'L'Italia', scrive il Commissario al mercato interno, Charlie McCreevy, 'non ha indicato un calendario preciso per l'adozione delle iniziative necessarie né ha spiegato le ragioni che giustificherebbero il ritardo nell'esecuzione della sentenza'.
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Come anticipato ieri, l'Europa stringe nuovamente l'Italia nella sua morsa e, con una lettera datata 7 aprile, inaugura un periodo di due mesi entro i quali Aams e Governo dovranno risolvere le irregolarità dell'ordinamento italiano con le regole comunitarie. Un ultimatum insomma. Il motivo? Sempre lo stesso: il rinnovo senza gara di 329 agenzie ippiche storiche, deciso nel 1999 dal ministero delle Finanze e per il quale l'Italia è stata condannata il 13 settembre dalla Corte di Giustizia. L'Italia, nei giorni seguenti alla caduta del governo Prodi, aveva promesso di risolvere la questione delle agenzie storiche mettendo a bando quelle licenze rinnovate senza regolare gara pubblica. Promesse da marinaio che all'Europa non sono bastate. "Le Autorità italiane non hanno indicato un calendario preciso per l'adozione delle iniziative necessarie a tal fine né hanno spiegato le ragioni che giustificherebbero il ritardo nell'esecuzione della sentenza, che potrebbe protrarsi fino alla fine del 2008", si legge nella lettera. Come successo con il ‘catenaccio' adottato dalla vicina Francia sulle restrizioni sul gioco online, la Commissione Europea invita il governo italiano a rispondere entro due mesi alle richieste di adeguamento entro il termine perentorio del 7 giugno. ca - 17/04/2008 - 10:22

giovedì 10 aprile 2008

ITALIA... MERCATO APERTO?

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 8 Aprile 2008 - Ore 12,18 - SCOMMESSE: JOHN WHITTAKER (CHAIRMAN STANLEY) "UNICA SCELTA, APRIRE IL MERCATO ITALIANO" (2)
John Whittaker, chairman di Stanleybet, accoglie con entusiasmo l'iniziativa dell'organismo comunitario: "La Commissione Europea merita il nostro plauso per l'incessante opera di piena e corretta applicazione delle regole del Trattato da parte degli Stati Membri. La decisione della Commissione mostra la determinazione nel voler definitivamente rimuovere l'illegalità nel sistema concessorio italiano e noi non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per tale posizione". E poi, su quali iniziative dovrebbero adottare le istituzioni italiane, osserva: "Le Autorità Italiane non hanno altra scelta che aprire il mercato delle scommesse sportive alla concorrenza cosa che, al di là delle apparenze, non è avvenuto. Problemi rilevanti permangono e la Commissione ha confermato che ciò è inaccettabile. Mi piace ripetere la mia posizione: non sono contrario ad una regolamentazione del mercato delle scommesse sportive, purché ciò sia fatto in modo da assicurare uno spazio di partecipazione a tutti i giocatori. La Commissione sta correttamente giocando il suo ruolo e noi continueremo a supportare e a sostenere la sua azione". (fine)
agicoscommesse - 08/04/2008 - ms

LO STATO INADEMPIENTE !!!

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 8 Aprile 2008 - Ore 12,15 - SCOMMESSE: STANLEY "SU 329 IPPICHE, L'ITALIA RISCHIA UNA SANZIONE PER OGNI GIORNO DI INADEMPIMENTO" (1)
Stanleybet sottolinea quali potrebbero essere le conseguenze dell'atteggiamento passivo dell'Italia, se la questione delle 329 agenzie ippiche storiche non venisse risolta con celerità: "La decisione adottata dalla Commissione - si legge in una nota - pone in rilievo l’inadeguatezza delle misure adottate sinora dal Governo Italiano che potrebbe tradursi, in caso di persistente inadempimento, nell’adozione di una decisione che imponga una sanzione per ogni giorno di inadempimento".
E ancora Stanley ripercorre i punti fondamentali della vicenda: "La Commissione Europea ha formalmente richiesto al Governo Italiano di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 Settembre 2007, riguardante il rilascio delle concessioni per le scommesse ippiche. La sentenza ha statuito che la Repubblica Italiana aveva violato gli articoli 43 (diritto di stabilimento) e 49 (libera prestazione di servizi) del Trattato per aver rinnovato le 329 concessioni ippiche senza una procedura di gara, evidenziando altresì come tale rinnovo avesse violato i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché l’obbligazione di assicurare un sufficiente grado di pubblicità. La sentenza della Corte interviene ad esito della procedura di infrazione avviata della Commissione Europea a seguito di un esposto presentato da Stanleybet International nel 1999. La Commissione inviò una lettera di messa in mora in data 3 Aprile 2008 segnalando come le misure sino ad allora adottate non fossero sufficienti. Nonostante, infatti, sia stata adottata una nuova normativa, dette concessioni sono tuttora vigenti; il Governo italiano aveva annunciato che tali concessioni sarebbero state revocate e messe nuovamente a gara; a tutt’oggi tale misura non è stata adottata". (segue)
agicoscommesse - 08/04/2008 - ms

TOH... QUALCUNO SE NE E' ACCORTO

(Jamma) Il Punto Informatico ha rivolto una domanda a tutti i partiti in lizza alle ormai imminenti elezioni, tale domanda è stata inviata ai vari indirizzi dei partiti politici.Di seguito le uniche risposte giunte, quelle di Antonio Di Pietro ministro del Governo uscente ed esponente dell'Italia dei Valori, Franco Grillini, candidato sindaco di Roma per il Partito Socialista, e Maurizio Gasparri, già ministro delle Comunicazioni ed esponente del PDL.
Punto Informatico: AAMS, l'amministrazione autonoma dei Monopoli, su richiesta della Finanziaria impedisce agli utenti italiani di raggiungere via Internet i siti del gioco d'azzardo che non siano in regola con le licenze italiane.
La ritiene una procedura utile? Perché? C'è chi ritiene illegittimo impedire agli utenti anche solo di accedere a quei siti per formarsi delle opinioni.Antonio Di PietroLa Rete è globale, non si può ragionare in termini auto referenziali e protezionistici. Credo che, come per il copyright, la strada più corretta sia una concertazione a livello comunitario.Maurizio GasparriFiltrare l'accesso ai siti Internet è sicuramente sconveniente, anche perché è fra l'altro difficile che le misure adottate dallo Stato siano adeguate e non possano essere raggirate dagli utenti. Nel merito del problema dei casinò on-line occorre dire che nei contesti non regolamentati dalla normativa italiana e da quella europea, può capitare che vengano anonimizzati alcuni scambi di denaro, anche in perdita. E questi scambi talvolta nascondono percorsi internazionali di attività illecite come il riciclaggio di denaro. Anche in questo caso la criminalità organizzata può trarre vantaggi da questi meccanismi che vanno invece fermati.Ci sono anche ragioni fiscali e di tutela dei consumatori per le quali è necessario contenere il fenomeno dei casinò on-line al di fuori della normativa comunitaria.Franco GrilliniTor, proxy, p2p tunnelling... serve citarne altri? I filtri sono totalmente inutili e in assoluto molto costosi e complicati da implementare. Probabilmente possono bloccare quella parte di utenti "basic" che non sanno come aggirarli, ma tutti sappiamo quanto l'effetto di imporre tali restrizioni funga poi, invece, da calamita per i più smaliziati.

lunedì 10 marzo 2008

ANCORA UNA "FIGURACCIA" PER LO STATO ITALIANO

Nuove vittorie per Stanley International Betting, il bookmaker inglese con sede a Liverpool, che conferma la sua piena legittimità ad operare.
I tribunali di Cassino e Salerno, letti gli atti del procedimento penale e considerato l'attuale e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ha disposto il dissequestro di due centri Stanley, uno a Cassino, l'altro a Battipaglia. Il centro Stanley di Cassino, chiuso il 19 febbraio 2007 per intervento delle Autorità, e contestato al titolare il reato previsto dalla Legge 401 del 1989 (esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse), ha ottenuto subito il dissequestro disposto dal Gip considerando "le Sentenze della Corte di Giustizia Europea e l'interpretazione ad esse data dalla dalla Corte di Cassazione". Stesso discorso per il centro di Battipaglia (Salerno), chiuso il 16 gennaio 2007. In questo stesso provvedimento il gip ha emesso un decreto di archiviazione considerato che la normativa interna va disapplicata per " violazione delle norme del trattato".
La normativa europea prevale ancora e vince Stanley. Riconosciuto, ancora una volta, il contrasto fra la Legge italiana e i principi comunitari. A tale proposito, vale la pena di ricordare, inoltre, che esiste un'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nonchè della stessa Commissione Europea, la quale riconosce che l'attuale sistema italiano delle concessioni governative e le relative norme penali che incriminano chiunque ne sia sprovvisto, sono assolutamente contrarie agli art. 43, 49 del Trattato CE nella parte in cui ostacolano la libertà di impresa, di prestazione di servizi e di stabilimento.La Suprema Corte di Cassazione ( sen. 16928 del 28.03.2007 e, da ultimo le sentenze del 27 e 28.11.07), uniformandosi pienamente all'orientamento della Corte di Giustizia ( sen. Gambelli e sen. Placanica), ha riaffermato il diritto di Stanley International Betting di offrire servizi transfrontalieri in Italia, disapplicando la normativa restrittiva interna (l. n.401 del 13.12.1989 art.4). I due centri Stanley possono dunque tornare ad essere operativi.

sabato 8 marzo 2008

NUOVE ALIQUOTE DI TASSAZIONE PER LE SCOMMESSE

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha reso nota oggi una comunicazione relativa alle modalità operative per l'applicazione dell'aliquota di imposta per le scommesse non ippiche a quota fissa.
"Facendo seguito a quanto previsto nella nota prot. n. 2006/42280/giochi/sco del 13 dicembre 2006, al fine di consentire ai concessionari per la raccolta delle scommesse non ippiche a quota fissa la corretta determinazione delle somme dovute a titolo di imposta unica - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - si comunica che il movimento netto del periodo 1 marzo 2007 - 29 febbraio 2008 risulta pari a euro 2.836.591.034,00".
Pertanto, l'aliquota di imposta unica per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi è pari al 3,00 per cento mentre per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi è pari al 6,00 per cento.

martedì 4 marzo 2008

ANCHE LA COMMISSIONE EUROPEA INVIA PARERE MOTIVATO SU PROGETTO DI LEGGE FRANCESE CONTRO SITI ESTERI


(Jamma) La Commissione Europea ha concesso alla Francia fino a che la fine di questo mese per modificare il progetto di legge che obbligherebbe le banche ad impedire i pagamenti in favore di società di scommessa on-line. Il progetto di legge in questione era stato inviato alla Commissione per un periodo di stand still di due mesi, che ora saranno invece tre.

La European Gaming and Betting Association ha dichiarato in merito le nuove norme, se introdotte, andrebbero applicate alla attività di tutte le società autorizzate ad operare all'interno e fuori dall'Unione Europea.
La Commissione ha ufficializzato la decisione attraverso l'invio di una opinione dettagliata sulla base della quale la decisione adottata dal Parlamento francese risulterebbe essere in contrasto con la normativa europea. Come già riportato su queste pagine nei giorni scorsi anche da Malta è arrivata una osservazione per la quale il periodo di stand still ha subito un ulteriore allungamento dei tempi. 'L'azione della Commissione consolida la posizione della stessa circa il fatto che il blocco ingiustificato dei pagamenti nel nostro settore rappresenta una chiara violazione delle leggi europee, Ha dichiarato Sigrid Ligne, segretario di EGBA. " Se la Francia deciderà di continuare su questa strada nonostante gli avvertimenti della Commissione andrà incontro ad una procedura di infrazione".

venerdì 29 febbraio 2008

CONTINUA LA GUERRA DEI DIRITTI NEGATI

(Jamma) La Remote Gambling Association di Londra (RGA) la più grande associazione commerciale europea per l'industria del gioco on line, si è congratulata con la decisione dalla Commissione Europea per l'apertura della procedura di infrazione sulla Grecia e sui Paesi Bassi.
In una decisione annunciata ieri all'Unione Europea si legge che la Commissione Europea ha attivato tale procedura di infrazione per determinare se la Grecia e l'Olanda, con le loro leggi nazionali, mancavano ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario. In particolare, la Commissione ha dichiarato che ha bisogno di valide motivazioni che giustifichino le limitazioni all'offerta di servizi perla raccolta di giochi e scommesse poste dagli Stati agli operatori stranieri. Affermare di voler difendere gli operatori nazionali non potrebbe bastare.
"Di fronte all'opposizione a volte molto forte, la Commissione compie il grande e duro lavoro di essere il guardiano del Trattato," ha detto Clive Hawkswood, presidente della RGA.
Sulla scia delle simili decisioni intraprese nell'ultimo mese contro la Germania e la Svezia, Hawkswood ha dichiarato che “Gli atti della Commissione dovrebbero trasmettere segnali forti all'Europa che il protezionismo nel settore di gioco non viene tollerato”. Hawkswood ha concluso “Se non ricordo male il governo olandese aveva persino provato ad aprirsi verso l'esterno cercando di esportare il monopolio di Holland Casino. Questa procedura serve a sottolineare che tali azioni non sono accettabili,"

lunedì 25 febbraio 2008

CHIAREZZA SUI CTD

CORIPRO: "CTD, LA GIUSTIZIA ITALIANA HA FATTO CHIAREZZA"

"Ancora una sentenza che fa chiarezza sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione di beni e servizi tra gli Stati aderenti all'Unione Europea". Così il Consorzio Ricevitori Professionali commenta la recente sentenza della terza sezione della Cassazione, in merito al sistema di accettazione delle scommesse in Italia, che segue una precedente della stessa Cassazione, una della Corte Costituzionale, e due della Corte di Giustizia Europea."Finalmente - recita una nota del Coripro - tutte le sentenze recenti dei tribunali di tutta l'Italia sono in favore di detti principi comunitari e di conseguenza del principio della ‘effettività'. Bene hanno fatto i giudici, nel dubbio del loro convincimento, per una materia relativamente nuova, quella dei giochi e scommesse, a rivolgere quesiti circostanziati agli organi giudiziari supremi sia nazionali e sia comunitari. Le attese sono state tutte positive, con un dilagare di sentenze tutte favorevoli per i diretti interessati, ossia i ricevitori che in questo panorama costituiscono l'anello più debole della filiera e quindi degli operatori desiderosi di competere in un mercato libero e non falsato dal protezionismo e da situazioni di oligopolio".Secondo il Coripro "se la magistratura ha imboccato finalmente la strada maestra tracciata dalle disposizioni dei trattati della Ue non poteva essere diversamente, dal momento che siamo in Europa dal 1957. Francamente non si comprende tanto stupore o incomprensione espressa da vari soggetti, sul contenuto delle sentenze che vanno a ristabilire dei diritti a lungo ignorati o calpestati".
da http://www.giocoegiochi.com

martedì 19 febbraio 2008

CORTE DI CASSAZIONE: L'ATTIVITA' DEI CENTRI TRASMISSIONE DATI NON E' REATO

(Jamma) La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni relative alla sentenza del 28 novembre 2007 con la quale si è sancita la non punibilità dell'attività dei Centri Trasmissioni Dati. La vicenda prende il via a seguito del sequestro di un CTD di Stanleybet International 7 marzo 2007 in Sicilia. . La Corte si è pronunciata contro il ricorso della Procura di Enna che impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 31 marzo 2007 in favore del CTD.
"La non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria deriva dalla previsione di un numero di concessioni limitato, dalla previsione di limiti ingiustificati alla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni, che ha comportato l’esclusione delle società quotate in Borsa con azioni anonime dal bando di gara del 1999; dal mantenimento del regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e dalla proroga delle concessioni già rilasciate con la conseguenza di prolungare nel tempo la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario” si legge nella sentenza. "L'attuale regime della gestione delle scommesse, penalizzando ingiustificatamente gli allibratori esteri in regola con la disciplina concessoria e autorizzatoria del proprio paese, non può essere applicato dal giudice italiano con le inevitabili conseguenze sul piano sanzionatorio limitatamente alla previsione di limiti alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi che la sentenza Placanica ha ritenuto ingiustificati". Quindi "Non possono applicarsi sanzioni o misure cautelari reali a persone che abbiano svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse se risulti provato che è stata svolta per conto di società che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono stabilite esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Qualora non sia applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, non è ravvisabile il reato ipotizzato".

L'IMBROGLIO ITALIANO (da Jamma.it)

(Jamma) Un caso scuola: l'imbroglio italiano. E' questo il titolo scelto nella relazione sul mercato europeo dei giochi redatta a conclusione della missione interministeriale voluta dal Parlamento Francese allo scopo di elaborare un progetto di nuova regolamentazione del settore, per la sessione dedicata al caso Italia.
I due parlamentari che hanno redatto il rapporto fanno una lunga disamina sull'evoluzione del rapporto tra Commissione Europea e Stati membri in tema di regolamentazione del mercato dei giochi.
“Per certi dei nostri interlocutori italiani, "l'Italia è il Far-West", perché non si sa più qual è la legislazione applicabile in materia di giochi” scrivono nel documento consegnato al Parlamento Jacques Myard e Emile Blessig “ Per altri, in compenso, è erroneo rievocare l'idea di una deregulation , la legislazione italiana resta fondata, come nel diritto francese, su un regime di interdizioni sancito penalmente. Per tanto è necessario constatare che dalla sentenza Gambelli, la Corte di giustizia ha creato molte difficoltà nella applicazione della legislazione italiana, sia per quello che riguarda l'attribuzione delle concessioni sia per la regolamentazione dei giochi on line.
Inoltre, sebbene non si tratti di una conseguenza diretta della sentenza Placanica, ma solo di una sua cattiva interpretazione da parte delle autorità italiane, la legge Bersani del 4 agosto 2006 ha consacrato , sull'esempio della legislazione britannica, il principio di riconoscenza reciproca. L'articolo 38(2), di questa legge permette l'accesso a certi giochi
"degli operatori che esercitano la loro attività in un Stato membro, negli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio ed anche degli operatori di altri paesi, solamente se soddisfano ai criteri di affidabilità definiti da AAMS (Agenzia autonoma del monopolio di stato)."
Questa disposizione del legge Bersani sostituisce così l'esigenza secondo la quale un operatore di gioco deve essere titolare di una licenza rilasciata dall'Italia, autorizza il riconoscimento formale per il governo italiano di una licenza attribuita da un altro Stato membro.
Parallelamente, le giurisprudenze contraddittorie rese dai tribunali hanno accreditato le idee di instabilità e di insicurezza giuridica.
Difatti, le giurisdizioni- continuano i deputati- hanno deliberato in modo diverso a seconda se si è trattato di giurisdizioni penali o di tribunali amministrativi. I primi che hanno avuto a giudicare di discriminazioni intervenute prima della sentenza Placanica e la legge Bersani hanno respinto i ricorsi. Per esempio, il 26 febbraio 2007, all'epoca del giudizio dell'affare Stanley,
- bookmaker inglese accusato di operare senza licenza - il Tribunale Penale di Roma ha rigettato una causa intentata contro 53 persone, per il fatto che l'articolo 4 della legge n° 401 del 13 dicembre 1989 - di cui un disposizione riguarda i giochi on line - non poteva più essere applicata alla luce della sentenza Placanica. Per lo stesso motivo altri giurisdizioni hanno rigettato le accuse portate contro Stanley, in seguito alla stessa sentenza.
Una sentenza della Corte di Cassazione del 4 maggio 2007 evidenzia ormai le difficoltà di interpretazione dei giudici italiani; si dice infatti che nessuna sanzione né limitazione della libertà individuale è autorizzata, se l'attività di gioco è esercitata dalle imprese che non hanno - potuto o – participare al bando di gara per la concessione delle licenze in Italia e che hanno le loro principali sedi in un Stato membro in cui operano dopo avere ottenuto le licenze necessarie; che il sistema italiano di licenze deve, da ora, essere rivisto alla luce della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di giustizia.
Per ciò che riguarda le giurisdizioni amministrative, il Tribunale amministrativo regionale di Roma ha rigettato un ricorso di Stanley per la sospensione del decreto di oscuramento perchè avrebbe violato i principi della sentenza Placanica. Il 6 aprile 2007, ha rigettato inoltre, due altri ricorsi fondati sugli stessi mezzi. In modo ironico, questi ricorsi che si sono basati sulla sentenza Placanica, sono stati rigettati sulla base di questa stessa sentenza. . I tribunali amministrativi hanno motivato i loro rigetti della richiesta di sospensione del decreto oscuramento dei siti illegali sul paragrafo 57 della sentenza Placanica:
"Un sistema di concessioni ... costituisce un meccanismo efficace che permette il controllo di operatori del settore dei giochi e delle scommesse, con l'obiettivo di impedire lo sfruttamento di queste attività con fini criminali e fraudolenti ".

venerdì 15 febbraio 2008

COMUNICATO DI ASTRABET


Sulla Vostra richiesta, in merito alla Vostra indagine di come un operatore maltese si difende dai cosiddetti “pirati della rete” rilasciamo il seguente commento.

Le frodi on line sono molto comuni nel mondo del Betting, proprio per questo, sin dall’inizio della propria attività, Astrabet ha sempre dato grande rilevanza al problema che riguarda l’intera industria.
Ogni conto gioco Astrabet potrà essere operativo solo quanto il titolare dello stesso avrà inviato presso la sede di Malta i documenti di riconoscimento per evincere la maggiore età e la titolarità di una eventuale credit card.
Astrabet si avvale di sicuri e certificati sistemi informatici per la sicurezza nelle transazioni come Verified by Visa.
L’intera struttura Hardware e Software è protetta dalle più avanzate e sofisticate tecnologie per la protezione dei dati del cliente tutti criptati in SSL.
Per tutte le operazioni di deposito e prelievo, Astrabet mette a disposizione diversi strumenti di pagamento che garantiscono la sicurezza per entrambe le parti.
Le frodi più comuni sono i cosiddetti “Charge Back” con Credit Card.
Grazie alla collaborazione di importanti Gateway di pagamento come “Transactium” (http://www.transactium.com/) che permettono di visualizzare molte informazioni sul cliente che ha versato (indirizzo ip, città, black list, ecc.), Astrabet in quasi 4 anni di attività ha avuto ZERO frodi.
Il software di Transactium è molto semplice ed intuitivo e permette all’amministrazione dei pagamenti di avere sempre tutte le informazioni necessarie per il corretto processo delle transazioni in/out.
Altri sistemi di pagamento certificati che garantiscono Astrabet ed il giocatore sono i servizi che mette a disposizione Moneybookers (pagamento con un indirizzo mail in tempo reale, pagamento con Mastercard e pagamento con altre credit card meno diffuse).
In questo caso il Bookmaker non ha rischi di Charge Back in quanto il rischio viene assunto in toto da Moneybookers che funge da tramite.
Astrabet per incentivare i propri utenti ad utilizzare il sistema Moneybookers, ha appena iniziato una promozione dove riconosce il 20% sul primo deposito del cliente.


ASTRABET LTD

lunedì 11 febbraio 2008

CONDANNATI UNIBET E WILLIAM HILL

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 11 Febbraio 2008 - Ore 10,00 - SCOMMESSE: UNIBET E WILLIAM HILL CONDANNATI A PARIGI. "UTILIZZANO INDEBITAMENTE IL MARCHIO DELLA JUVENTUS F.C."
Il tribunale di Primo Grado di Parigi ha condannato il 30 gennaio scorso i due bookmaker Unibet e William Hill per l’utilizzo ai fini commerciali del marchio della Juventus F.C. La motivazione del giudice è stata che "utilizzando il marchio Juventus nei loro slogan per commenti volti a promuovere l’attività delle scommesse online, tali siti hanno commesso un atto di contraffazione". Ma i bookmaker non sono d’accordo. Unibet ha respinto le accuse dicendo: "utilizzare il nome della Juventus per identificare una partita sulla quale è proposta una scommessa non è un utilizzo indebito del marchio", hanno commentato da Unibet, mentre William Hill ha replicato che "il nome Juventus è utilizzato in condizioni tali che il pubblico non potrebbe mai pensare che esiste il minimo legale commerciale fra noi e loro. Non c’è dunque alcun rischio di confusione". Il tribunale non ha accolto, tuttavia, le ragioni delle due aziende. "Se è vero che l’utilizzo del nome della squadra è necessario ad offrire tali scommesse online – ha dichiarato il giudice – è altrettanto vero che si dovrebbe limitare esclusivamente all’utilizzo strettamente necessario, e non a fini pubblicitari per promuovere l’attività sfruttando la notorietà della squadra e inserendola persino negli slogan". Il risarcimento che i due bookmaker dovranno pagare sembra in realtà quasi simbolico (10mila euro ciascuno) ma potrebbe avere una risonanza grande nel momento in cui un altro ente sportivo, la Federazione Francese Tennis, minaccia di citare in giudizio tre bookmaker internazionali – Bwin, Ladbrokes, Betfair – per impedire loro di utilizzare il marchio Roland Garros.

mercoledì 6 febbraio 2008

LA SNAI CEDE IN BORSA - EFFETTO EUROPA

Jamma) Non è stata una buona giornata oggi per i titoli di SNAI. Annullati i recenti guadagni della vigilia il titolo scivola del 6,69% a 4,04 euro, avvicinandosi di nuovo al supporto chiave a 3,90 euro. Ieri la notizia secondo la quale dovranno essere rimesse a bando le 329 concessioni ippiche storiche, 298 delle quali proprio in mano a Snai. Oggi le indiscrezioni indicavano nel 2009 la data entro la quale il Ministero delle Finanze intende ribandire le concessioni. La Corte di Giustizia Europea il 13 settembre scorso decise che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto, venne meno agli obblighi del trattato comunitario e in particolare violò il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare. Intanto a gennaio la raccolta delle scommesse sportive è stata pari a 270 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto al gennaio 2007. L'AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) ha anche comunicato chela raccolta dei giochi nel 2007 è cresciuta a 42,2 miliardi, +19,7% anno su anno, grazie alla forte crescita di lotterie (gratta e vinci in particolare) e newslot. In particolare, nel 2007 la raccolta è stata pari a 6.177 milioni, -6,2% (leggermente peggio delle attese) per il Lotto, a 1.940 milioni(-3%) per il Superenalotto, a 7.955 milioni(+100%) per le Lotterie (G&V, in linea con le stime); a 5.568 milioni(+1,3%) per scommesse sportive ed ippiche; a 1.726 milioni(-1,7%) per il Bingo e infine a 18.827 milioni (+22%) per le videolotteries.

lunedì 4 febbraio 2008

POVERA SNAI... (dal sito di Jamma.it)

La parola fine alla lunga querelle che da nove anni vede uno contro l'altro il governo italiano e il bookmaker britannico Stanley Betting International verrà scritta sulla Gazzetta Europea nella sezione Bandi di Gara. Sarà proprio una gara pubblica, indetta entro l'anno, ad assegnare i diritti che consentiranno agli operatori di continuare a raccogliere le scommesse ippiche. In ballo ci sono complessivamente 329 concessioni, rinnovate nel 2000 e ricollegabili per la maggior parte ( 298) al circuito Snai e appena 31 a Sisal .
Un decisione questa a cui il governo italiano, dopo una lunga serie di consultazioni con la Commissione Europea, non ha potuto sottrarsi dopo che , il 13 settembre scorso, la Corte di Giustizia Europea ha condannato la Repubblica italiana, in quanto 'avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità''. Pochi giorni dopo Stanley chiedeva formalmente la revoca entro trenta giorni delle 329 concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche a suo tempo illegittimamente rinnovate, in applicazione della relativa sentenza della Corte di Giustizia e, contestualmente, indizione di una nuova gara per l’assegnazione delle concessioni stesse. Con una lettera inviata al Governo, al Ministero dell’Economia, ai Monopoli di Stato e all’Unire – il bookmaker inglese Stanley International, ricordava come la sentenza della suprema corte comunitaria “concluda l’iter avviato nel 1999 con la presentazione di un esposto alla Commissione Europea nel quale fu evidenziata la contrarietà con i principi sanciti negli articoli 43 e 49 Ce della condotta assunta all’Amministrazione Italiana, relativamente, tra l’altro, all’allora disposto rinnovo senza gara di 329 concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche”. Nella sentenza dello scorso 13 settembre, la Corte di Giustizia aveva deciso che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto è venuta meno agli obblighi del trattato CE sulla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e, in particolare, ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare.
Un esito scontato quindi a pochi mesi da quella sentenza che non pare proprio convincere i rappresentanti dei concessionari interessati dal provvedimento che presto verrà ufficializzato. In seguito alla pronuncia del Tribunale Europeo Francesco Ginestra, presidente di ASSOSNAI si disse convinto che la tale pronuncia non avrebbe avuto conseguenze sui diritti acquisiti dai titolari delle 329 concessioni. Oggi il presidente della organizzazione che rappresenta i concessionari non esita a mostrarsi ' preoccupato per la decisione dal Governo italiano, che decidendo per il bando di gara rischia di compromettere la stabilità del comparto e un numero considerevole di posti di lavoro'. 'L'orientamento del governo penalizza il comparto e allo stesso tempo salva lo Stato italiano dall'obbligo di pagare una sanzione per non aver rispettato la decisione della Corte. Ora si attende un provvedimento di revoca delle concessioni ma noi come organizzazione ci rivolgeremo alla magistratura per difendere i nostro diritti' conclude Ginestra.

domenica 3 febbraio 2008

L'EUROPA DELLA CONFUSA CONFUSIONE

tratto dal sito di AGICOS

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 30 Ottobre 2007 - Ore 10,05 - SCOMMESSE: RUGGIERO PALOMBO (VICE DIR. GAZZETTA DELLO SPORT) "C'E' ANCORA TROPPA CONFUSIONE TRA L'EUROPA E LE SINGOLE NAZIONI COME INSEGNA IL CASO DEI CTD STANLEY"
La notizia è piccola piccola. Cosa volete che sia un intervento della Guardia di Finanza a Molfetta per chiudere un centro di raccolta e trasmissione di scommesse sportive appoggiato all'estero? Piccola, ma emblematica di una storia tipicamente italiana. Il provider straniero (nella fattispecie Stanley International betting) insiste nella sua azione facendosi forte di una normativa comunitaria che gli da (vabbè, facciamo che gli darebbe) ragione. Per contro, la Guardia di Finanza si muove sotto diretto avallo e ispirazione (suppongo) dei Monopoli di Stato. C'è una legge italiana che quelle scommesse le considera illegali. Non è questo, a quanto mi risulta, l'unico pasticcio in corso con l'Unione Europea. C'è anche un pronunciamento che dice che le gare per l'assegnazione di certi punti-vendita in Italia non si sono svolte a regola d'arte, o meglio a regole di Unione Europea. Un pronunciamento sul quale a turno sento tutti cantare vittoria. E' chiaro che c'è in giro una gran confusione. E che c'è anche in giro chi sulla confusione e sull'allungamento dei tempi ci sguazza. Siamo nel Paese dove una sentenza finisce in giudicato, cioè dopo essere passata in Cassazione, a far data cinque, dieci, anche venti anni dal primo grado di giudizio.Figuratevi cosa può succedere in campi come questi, dove c'è più finanza che penale, e dove una situazione di stallo che magari viene portata avanti per qualche stagione in più vale per qualcuno milioni e milioni di euro. Mi guardo bene dall'entrare sullo specifico. Nel senso che non ho la competenza né la conoscenza cronologica dei fatti per poter dare una valutazione di un qualche valore giuridico: mi limito a osservare che questa terra di nessuno, questo limbo nel quale tutto è grigio, deve evidentemente far comodo a moltissima gente. Da non addetto ai lavori mi domando: l'Unione Europea è nata ormai da qualche annetto, è possibile che ancora non ci sia stato il modo di tutte queste situazioni, di darsi regole internazionali valide in qualsiasi paese dell'Unione? Perché sulle scommesse non c'è una fiscalità condivisa da tutti i Paesi? Perchè, fatte salve le necessarie garanzie di solvibilità, non viene dato modo a tutti i Provider di fare il loro mestiere? Perché quello che è legale per l'Unione Europea può essere illegale in Italia? Perché decisioni assunte in seno all'Unione Europea tardano ad essere applicate in Italia ? Perché, perché perché? Poi mi vengono in mente due cose, che con le scommesse non c'entrano niente: 1. Il caso di Valentino Rossi e la scoperta (la mia scoperta) dell'esistenza in Gran Bretagna di un regime fiscale per gli stranieri residenti colà unico nel suo genere, e straordinariamente favorevole ai diretti interessati. 2. Il caso del regime fiscale esistente in Spagna per gli sportivi (calciatori in primis) stranieri che, essendo loro clamorosamente favorevole (pagano il 25% delle tasse che pagherebbero altrove), distorce completamente il mercato europeo di compravendita di giocatori. Due fatterelli che sono naturalmente da tempo all'attenzione dell'Unione Europea. Senza che accada nulla. Quando vedo tutte queste cose mi viene un sospetto: quello che l'Unione Europea funziona poco e male.
Ruggiero Palombo
agicoscommesse - 30/10/2007

sabato 26 gennaio 2008

PLACANICA: UNA SENTENZA "PESANTE"

"NON E' REATO SCOMMETTERE SUI SITI STRANIERI"da Italia Oggi del 25 settemmbre 2000Commento alla sentenza sulle attività degli Internet pointTribunale di Santa Maria C.V. – GUP – sentenza n. 1021 del 14 luglio – 12 settembre 2000
di Andrea Sirotti GaudenziAvvocato in Cesena

NON E’ REATO L’ATTIVITA’ DI UN INTERNET POINTCHE PROMUOVE L’USO DELLA RETE PER LE SCOMMESSE ON LINE GESTITE DA SITI STRANIERI

Il tema dei profili penali delle scommesse on line è stato al centro di una recente pronuncia del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Con la sentenza n. 1021 del 14 luglio – 12 settembre 2000, emessa dal GUP del Tribunale campano Antonio Pepe (consultabile sul sito http://www.dirittoitalia.it/), è stato dichiarato il principio in virtù del quale non è configurabile il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 13.12.1989 (esercizio abusivo dell’organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni sportive) nell’ipotesi di attivazione di un internet point attraverso il quale gli scommettitori possano collegarsi al sito di un allibratore straniero, scommettendo on line.
La contestazione traeva origine dal verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Capua presso un internet point. Veniva contestato al gestore del locale di svolgere attività di bookmaker illecitamente, dato che non era provvisto dell’autorizzazione prevista dall’art. 4 della Legge 13.12.1989 n. 401, nonché della licenza di P.S. ex art. 88 del T.U.L.P.S. e dell’autorizzazione comunale.L'ACCUSADagli atti dell’indagine si desumeva, in particolare, che presso il centro servizi erano presenti alcune postazioni Internet attraverso le quali era possibile connettersi al sito di un bookmaker inglese, configurandosi –in tal modo- un’attività di raccolta di scommesse in danaro su partite di calcio ed altri eventi sportivi sulla base delle quote di previsione fornite sistematicamente dallo stesso allibratore.L’accusa riteneva come fosse penalmente illecito il comportamento del gestore del locale, il quale metteva a disposizione dei propri clienti alcuni computer collegati alla “rete delle reti”, che potevano essere utilizzati tramite tessere prepagate fornite dallo stesso gestore. Inoltre, la connessione si rendeva possibile anche grazie alle istruzioni fornite da personale addetto all’assistenza “tecnica”.Particolarmente interessanti sono le conclusioni cui è giunto il GUP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che non ha ravvisato gli estremi del reato previsto dall’art. 4, comma I, terza parte, della Legge 401 del 1989, in virtù del quale "chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione”.Infatti, soffermandosi sulla natura dell’attività posta in essere dall’ internet point, il giudice ha rilevato come l’attività del locale rappresentasse una mera prestazione di servizio a favore di scommettitori che si recavano nel locale semplicemente per ottenere una connessione internet al fine di mettersi in “contatto telematico“ con il bookmakerbritannico, che svolge la sua attività di allibratore sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Paese in cui ha sede, nel pieno rispetto dell’ ordianmento del Regno Unito.LA GIURISPRUDENZAIn passato, di fronte ad un caso simile, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel concetto di organizzazione delle pubbliche scommesse non rientra solo l’attività consistente nella scelta degli eventi sportivi sui quali scommettere, la predeterminazione delle quote con l’indicazione delle entità minime e massime di giocata, l’incasso delle somme scommesse o la corresponsione delle somme vinte – operazioni queste svolte dall’allibratore straniero -, ma anche l’attività di raccolta di scommesse, effettuata attraverso una organizzazione di uomini e mezzi mediante i quali vengono recepite e pubblicizzate in Italia le quotazioni degli allibratori stranieri, vengono effettuate giocate e trasmesse all’estero, può definirsi come attività di organizzazione di pubbliche scommesse e quindi necessita della relativa autorizzazione di cui all’art. 88 del TULPS", con la conseguenza che "nella fattispecie concreta il principio dell’ubiquità di cui all’art. 6 c.p. comporta che quando nel territorio italiano si effettui anche solo parte dell’organizzazione di pubbliche scommesse questa parte è soggetta alla legislazione nazionale, sebbene il resto dell’organizzazione faccia capo a società straniere e sebbene i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all’estero" (Cass., Sez. III Penale, sent. 24.6.1997). Eppure, il GUP del tribunale campano ha rilevato che nel caso de quo non si potesse parlare affatto di “organizzazione” (dato che sarebbe stata necessaria una partecipazione attiva nella predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dell’eventuale reato, completamente assente nella fattispecie), ma fosse ravvisabile una “condotta agevolatrice“ che -in ogni caso- non poteva “far pensare ad una partecipazione attiva nell’ organizzazione delle pubbliche scommesse”, dato che il “risultato” della stessa si limitava al guadagno, da parte del gestore del locale, “sulle somme spese dagli scommettitori per la connessione consentita (di regola per ore o frazioni di esse) e da una percentuale, versata dal bookmaker, sulla somma puntata tramite i computers di proprietà dell’odierna imputata e contrassegnati, per la contabilizzazione della stessa, per mezzo di appositi IP”.In sostanza, è stato evidenziato come l’attività posta in essere dal gestore dell’internet point non fosse in alcun modo diretta alla raccolta di scommesse e si è sottolineato come i contatti intercorrenti tra i frequentatori dell’internet point e il bookmaker britannico fossero diretti, dato che ogni scommettitore, ottenendo l’accesso al sito dell’allibratore, “può direttamente leggere le quote, può decidere di scommettere seguendo le modalità in esso indicate”. Inoltre, questo tipo di operazione era resa possibile dal fatto che gli scommettitori fossero titolari di conti correnti dai quali potevano essere effettuati il prelievo per la giocata e nei quali veniva versata la somma vinta (peraltro, chiunque, con un personal computer dotato di modem ha la possibilità di compiere queste scommesse dalla propria abitazione).In base all’interpretazione del GUP, la stessa percentuale sulle giocate effetuate riconosciuta dal bookmaker inglese non consentiva di ravvisare gli estremi del reato, dato che ciò avveniva sulla base di “un rapporto contrattuale che certamente non dimostra l’esistenza di una partecipazione alla organizzazione per l’esercizio delle scommesse posta in essere in Italia e come tale punibile secondo le leggi dello Stato Italiano.”Inoltre, nella sentenza si è sottolineato come fosse del tutto infondato il richiamo all’art. 88, comma I, del TULPS secondo cui "non può essere conceduto licenza per l’esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l’esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l’utile svolgimento della gara".Particolarmente significativo è l’esame della norma, di cui viene analizzata la ratio, identificata nell’esigenza “diretta a verificare, a mezzo del rilascio della licenza per l’esercizio delle scommesse, che la raccolta di pubbliche scommesse costituisca una condizione necessaria per l’utile svolgimento della gara o meglio per consentire lo svolgimento della stessa.”Considerato che gli eventi sportivi internazionali non sono sottoposti alla gestione del CONI o dell’UNIRE, è evidente che non è possibile un richiamo all’art. 88 del TULPS, che presuppone un sistema che collega l’esercizio e la raccolta di pubbliche scommesse con un utile svolgimento della gara e più in generale dell’evento sportivo. Anche volendo aderire all’interpretazione della maggior parte della giurisprudenza, se si riconoscee all’art. 88 la portata di norma generale contenente il divieto di organizzazione ed esercizio di pubbliche scommesse, non bisogna dimenticare che la norma, per potersi configurare la contravvenzione in esame, deve necessariamente essere coordinata con le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma I, della Legge 401 del 1989.Inoltre, il GUP si è soffermato sull’analisi della liceità dell’eventuale divieto di ingresso nel territorio nazionale dei bookmaker autorizzati negli Stati membri dell’Unione alla luce delle disposizioni che sanciscono il principio fondamentale della libera circolazione dei servizi espresse dagli artt. 59 e ss. del Trattato di Roma. La libera circolazione dei servizi è di regola consentita all’interno degli Stati membri e tale principio può essere limitato unicamente da normative giustificate dall’interesse generale (come quello dell’ordine pubblico cheviene perseguito controllando l’attività di booking).LE CONCLUSIONIDagli elementi emersi, comunque, il tipo di attività posta in essere dal gestore dell’internet point non è tale da legittimare, seppure indirettamente, restrizioni al diritto di stabilimento ed allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, pur previste e consentite dall’art. 66 del Trattato, con riferimento ad esigenze di ordine pubblico, “dato che si limita a fornire un servizio di mera intermediazione o puramente passivo che non interferisce su aspetti gestionali e decisionali della lecita attività del bookmaker inglese il quale, con l’osservanza delle norme dettate dallo Stato membro in cui ha sede, viene sottoposto ad un controllo affidabile cheobbliga lo Stato di destinazione al suo riconoscimento (c.d. principio del mutuo riconoscimento)”.In questo senso, è apprezzabile il risultato conseguito dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che -intendendo tener conto delle problematiche comunitarie- ha affermato che “…l’applicazione di norme restrittive per soggetti provenienti da Stati membri finisce per essere discriminatoria anche alla luce della recente evoluzione della legislazione italiana in materia di attività di scommesse. Sinteticamente si può ricordare che gli interventi normativi degli ultimi anni sono nel senso di un aumento delle opportunità di gioco da parte degli scommettitori italiani, circostanza questa che mal si concilia con la restrizione al diritto di stabilimento da parte di bookmakers stranieri che sarebbe stata invece certamente più coerente con una politica legislativa diretta al perseguimento di una riduzione nel territorio italiano delle opportunità di gioco. Non consentire tale attività per mezzo di norme restrittive, o interpretare la normativa italiana nel senso di porre limitazioni al diritto di stabilimento ed all’esercizio di attività transfrontaliera da parte di soggetti provenienti ed operanti in altri Stati membri significherebbe allora porsi in contrasto con le disposizione del Trattato CEE.”Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi
IL TESTO DELLA SENTENZA
Tribunale di Santa Maria C.V. – GUP – sentenza n. 1021 del 14 luglio – 12 settembre 2000 in materia di organizzazione di pubbliche scommesse ai sensi dell’art. 4, comma I, parte III della Legge 401/89(da "DirittoItalia")