martedì 14 ottobre 2008

MI RICORDA QUALCOSA...MI SEMBRA DI SAPERE GIA' COME ANDRA' A FINIRE......

(Jamma) Secondo l’avvocato generale Yves Bot della Corte Europea , la normativa portoghese che concede alla Santa Casa il monopolio delle scommesse al totalizzatore su internet può essere compatibile col diritto comunitario se sono soddisfatte talune condizioni. E' la prima tappa del contenzioso giudiziario in sede europea che vede contrapposto il concessionario portoghese e il bookmaker Bwin. Oggi l'avvocato ha presentato le sue conclusioni precisando tuttavia che il progetto di normativa portoghese avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione, altrimenti, a suo parere, la normativa non sarebbe opponibile a Bwin e alla Liga.
I FATTI
La legislazione del Portogallo conferisce alla Santa Casa Misericórdia de Lisboa, un ente plurisecolare senza scopi di lucro incaricato di finanziare cause di interesse pubblico, il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse al totalizzatore sull’intero territorio nazionale. La normativa portoghese ha esteso questo diritto esclusivo a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, in particolare internet. Tale normativa ha previsto anche sanzioni sotto forma di ammende amministrative a carico di coloro che organizzano giochi di questo tipo in violazione del suddetto diritto esclusivo e che pubblicizzano tali giochi.
Bwin, un’impresa di scommesse online con sede a Gibilterra, e la Liga Portughese Futbol Profissional sono state condannate al pagamento di ammende di rispettivamente 74 500 euro e 75 000 euro per aver proposto scommesse al totalizzatore per via elettronica e aver fatto pubblicità a tali scommesse. Il Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, dinanzi al quale Bwin e la Liga hanno contestato tali ammende, si interroga sulla compatibilità della nuova normativa portoghese con il diritto comunitario.
LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Bot ritiene che l’estensione della normativa portoghese alle lotterie e scommesse effettuate attraverso mezzi di comunicazione elettronica rientri nell’ambito di applicazione della direttiva che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche. Infatti, la normativa di cui trattasi vieta di fornire o utilizzare un servizio e costituisce, di conseguenza, una “regola tecnica” ai sensi di tale direttiva.
Dato che la direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, l’Avvocato generale ritiene che il progetto di regolamentazione portoghese avrebbe dovuto essere notificato a tale istituzione. Qualora il governo portoghese non avesse effettuato una tale notifica, l’avvocato generale propone che la normativa portoghese non sia opponibile a Bwin e alla Liga e che venga disapplicata dal giudice nazionale. Spetta al giudice nazionale verificare se il progetto di regolamentazione portoghese sia stato notificato alla Commissione. Inoltre spetta ad esso trarne tutte le conseguenze per quanto riguarda le ammende inflitte alla Liga e a Bwin.
In un secondo tempo, l’Avvocato generale esamina la compatibilità della nuova normativa portoghese con il principio della libera prestazione di servizi.
In via preliminare, l’avvocato generale fa presente che il diritto comunitario non ha per oggetto l’apertura del mercato nel settore dei giochi di sorte e d’azzardo. Egli sostiene che uno Stato membro dovrebbe essere obbligato ad aprire tale attività al mercato soltanto qualora tratti i giochi di sorte e di azzardo alla stregua di una vera e propria attività economica il cui scopo consiste nel massimizzare i profitti.
Nell’ambito della sua analisi, l’avvocato generale considera che la normativa portoghese costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, poiché vieta a un prestatore di giochi online stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica portoghese di proporre lotterie e scommesse al totalizzatore su internet a consumatori residenti in quest’ultimo Stato. Tuttavia, egli fa presente che una tale restrizione è conforme al diritto comunitario se soddisfa talune condizioni: essa deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, deve essere idonea a conseguire lo scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo. Inoltre, e in ogni caso, la restrizione deve essere applicata in maniera non discriminatoria.
Per quanto riguarda la giustificazione della normativa portoghese, l’avvocato generale ritiene che il Portogallo potesse legittimamente limitare la libera prestazione delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore su internet al fine di tutelare i consumatori e l’ordine pubblico. Spetta al giudice del rinvio effettuare due verifiche al fine di determinare se la normativa portoghese sia idonea a garantire una tutela efficace dei consumatori nonché dell’ordine pubblico.
Infatti, da un lato, la concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente consente di raggiungere scopi come quelli perseguiti dalla normativa portoghese solo se detto ente è posto sotto il controllo dello Stato. Spetterebbe quindi al giudice nazionale verificare se tale sia il caso della Santa Casa.
D’altra parte, il giudice del rinvio dovrebbe anche verificare se, nel quadro dell’attuazione della normativa portoghese, il Portogallo non svii manifestamente dagli scopi perseguiti cercando di ottenere il massimo profitto possibile. Per quanto riguarda i giochi supplementari che il governo portoghese avrebbe istituito nell’ambito delle lotterie e delle scommesse al totalizzatore nonché la pubblicità di cui tali giochi avrebbero costituito oggetto, l’avvocato generale fa presente che la Corte ha ammesso che uno Stato membro può agire in un tal modo al fine di attirare i giocatori che praticano attività di gioco vietate verso attività lecite. Tuttavia egli precisa che spetta al giudice nazionale valutare se l’estensione della gamma di giochi e il livello di pubblicità abbiano manifestamente ecceduto quanto era necessario al conseguimento degli scopi che costituivano il fondamento del monopolio della Santa Casa. Per quanto riguarda la politica di espansione del gioco nei casinò che le autorità portoghesi avrebbero perseguito secondo le ricorrenti, l’avvocato generale ritiene che uno Stato membro possa legittimamente prevedere modalità di organizzazione diverse e più o meno restrittive per giochi diversi.
Infine, l’avvocato generale considera che la concessione di un diritto esclusivo ad un unico ente controllato dallo Stato membro e non avente scopi di lucro può costituire una misura proporzionata al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla normativa portoghese. Egli ritiene anche che la normativa di cui trattasi non sia discriminatoria perché non comporta alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza.
IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

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