sabato 26 gennaio 2008


Intervista a “tutto campo” all’avv.Marco Ripamonti

(Jamma) - Come ormai noto, il principio di massima che emerge dall’ordinanza del Tribunale ordinario civile di Roma è che il cittadino Italiano (o straniero che si trovi in Italia) sia libero di scommettere e giocare d’azzardo on line avvalendosi di siti esteri (compresi parte di quelli attualmente oscurati).
L’ordinanza, di estremo interesse ed attualità, è in fase di studio da parte degli addetti ai lavori e continua a riempire le pagine dei siti e delle riviste specializzate, quale protagonista di commenti e reportage giornalistici.
A questo punto, a distanza di quasi un mese dal provvedimento, abbiamo chiesto un nuovo incontro all’avvocato Marco Ripamonti, nella qualità di membro del Team di Ricerca e Studi Jamma, oltre che di difensore di Astrabet assieme agli avvocati Benelli e Guerra, e gli abbiamo domandato quali potrebbero essere le implicazioni dell’ordinanza nel futuro del gioco on line e le ripercussioni sui processi penali attualmente pendenti in materia di gioco d’azzardo on line e scommesse.
d) Avvocato Ripamonti, abbiamo esaminato il testo dell’ordinanza che, in effetti, è assai articolato. Come ha potuto il Tribunale superare le forti preclusioni al gioco on line sancite dalla legge 401/1989?
r) L’ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto di base. E cioè la corretta interpretazione dell’art.4 legge 401/89, laddove intende sanzionare qualsiasi attività di raccolta di scommesse in forma organizzata al di fuori degli schemi concessori. Ebbene, il Tribunale sul punto ha affermato come la assenza di intermediari e di insediamenti in territorio Italiano da parte della società estera concreti fattispecie posta al di fuori della portata della previsione normativa, non potendosi ritenere la semplice predisposizione delle postazioni internet attività in forma organizzata volta alla attività di raccolta di scommesse. In pratica, il Tribunale ha offerto sul punto una interpretazione della norma a mio avviso corretta, secondo l’effettiva ratio legis, concretantesi nell’intendimento di sanzionare esclusivamente l’attività di raccolta basata sull’appoggio di intermediari operanti in forma organizzata.
Astrabet si è veduta accogliere il ricorso avendo affermato e dimostrato di operare unicamente in via telematica, senza l’apporto di uomini e mezzi sul territorio Italiano. E ciò sulla base di regolare licenza rilasciata in Malta.
d) Ma che dire, però, della concorrenza nei confronti dei titolari delle concessioni statali?
r) Mi fa piacere che anche tale questione sia stata trattata dal Tribunale di Roma, oltretutto nel diretto contraddittorio con i principali concessionari, intervenuti volontariamente – come era prevedibile - a sostegno delle posizioni di AAMS e dei propri stessi interessi. Il Tribunale, al momento, non sembra aver posto in discussione il sistema concessorio e monopolistico, ma ha escluso ogni ipotesi di concorrenza sleale da parte di Astrabet ai danni dei concessionari stessi proprio per la diversità circa il modus operandi. E’ chiaro che il bacino di utenza di Astrabet, in astratto, possa in parte coincidere con quello dei concessionari, ma il Tribunale ha affermato come tale effetto concorrenziale debba essere sopportato dai titolari delle concessioni come riflesso inevitabile derivante dall’attività lecita di Astrabet e per giunta autorizzata da uno Stato membro dell’U.E..
d) Quanto hanno inciso sul buon esito del procedimento le argomentazioni attinenti al rilascio della licenza da parte di Autorità facente capo ad uno Stato membro?
r) Direi che, almeno in parte, tale circostanza abbia avuto il suo rilievo. Il Tribunale di Roma si è mostrato sensibile agli sviluppi della Giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ed ha prestato attenzione al fatto che la licenza fosse stata rilasciata da uno Stato membro.
d) L’ordinanza del Tribunale è un provvedimento interinale? Può ritenersi definitiva?In alcuni commenti di addetti ai lavori sembra venirne ridimensionata la portata stante la natura interinale.
r) Gli impegni recenti nelle aule giudiziarie non mi permettono di prestare molta attenzione agli autorevoli commenti di giuristi e colleghi. L’ordinanza è un provvedimento cautelare, ma immediatamente esecutivo, che salvo gli eventuali effetti del reclamo, dovrà venir seguito da una sentenza definitiva all’esito del giudizio risarcitorio che Astrabet si accinge a promuovere. L’ordinanza, oltre ad avere il pregio tutt’altro che trascurabile della esecutività immediata, contempla numerosi principi di diritto affermati con estrema precisione e decisione dal Tribunale di Roma ed oltretutto oggetto di precedente sentenza resa nel 2005 dallo stesso Tribunale e che, salvo errore, mi risulta passata in giudicato.
Le caratteristiche salienti del provvedimento risiedono, quindi, nel fatto di essere il primo provvedimento di natura urgente ed immediatamente eseguibile reso in tema, sulla base di principi espressi in parte dallo stesso Tribunale con sentenza antecedente al decreto di oscuramento, ma rinnovati e ribaditi anche a seguito di tale sviluppo e soprattutto anche a seguito del decreto di oscuramento. Credo sia superfluo aggiungere altro.
d) Una fonte giornalistica ha riportato di una Sua trasferta in Malta all’indomani della ordinanza. Può parlarcene o si tratta di questioni riservate?
r) Non vi è nulla di segreto, anche se sono stupito che all’indomani della mia trasferta tutti ne fossero già a conoscenza e la notizia fosse di dominio pubblico. In realtà ho avuto contatti con la Lotteries and Gaming Authority per esporre il contenuto del provvedimento. Cosa che ho fatto molto volentieri.
L’autorità maltese preposta al rilascio delle licenze presta molta attenzione agli sviluppi giurisprudenziali negli stati membri. Ho recentemente approfondito, inoltre, le modalità e le procedure di rilascio delle licenze maltesi e di formazione delle relative società. Debbo dire che vi è molta attenzione e cautela da parte della Autorità maltese in ordine al rilascio delle licenze. La procedura è complessa e l’Autorità, una volta resa la licenza a seguito di accurati controlli sulla compagine sociale, effettua un continuo monitoraggio per verificare costantemente la sussistenza dei presupposti.
d) Prossimamente verranno celebrate dinanzi al Tar Lazio delle udienze relative a procedimenti promossi da società britanniche avverso il decreto di oscuramento.
Ritiene che un’eventuale vittoria di AAMS potrebbe influire anche sul provvedimento reso dal Tribunale Ordinario di Roma nel caso Astrabet?
r) Decisamente, ritengo proprio di no. Sono, infatti, diversi i presupposti che caratterizzano i due tipi di azione. Noi abbiamo agito in via d’urgenza dinanzi al Tribunale Ordinario contestando gli effetti della attuazione del provvedimento reso da AAMS, nonché la conseguente lesione di diritti soggettivi, mentre le società che hanno avanzato ricorso dinanzi al Tar Lazio credo abbiano agito ponendo in discussione la legittimità dell’atto amministrativo. Ma vi è poi una sostanziale differenza in punto di fatto. Astrabet non opera mediante intermediari, mentre non è escluso che talune società che agiscono dinanzi al Tar Lazio possano avvalersi di intermediari. Questo elemento potrebbe far davvero la differenza. Insomma, gli eventuali sviluppi negativi di tali procedimenti dinanzi al Tar Lazio sono e saranno, a mio avviso, del tutto ininfluenti riguardo al caso Astrabet, anche se reputo che anche le società che hanno avanzato ricorso dinanzi al Tar godano dei presupposti per ottenere un buon risultato alla luce della giurisprudenza C.E. sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. E’, infatti, evidente come, anche a prescindere dal modus operandi, l’oscuramento dei siti costituisca per tutti gli operatori compressione di diritti soggettivi (di prestazione di servizi e di stabilimento) garantiti dal Trattato U.E..
d) La scelta di Astrabet di ricorrere al Tribunale Ordinario può essere ritenuta una scelta strategica a fronte di una possibile sconfitta dinanzi al Tar Lazio? Oppure Astrabet ha voluto giocare una mossa a sorpresa?
r) Francamente non mi è proprio venuto in mente di ricorrere dinanzi al Tar Lazio, ove peraltro non vedo ragioni per cui Astrabet avrebbe dovuto soccombere. In realtà, abbiamo ritenuto che la sede più idonea per il tipo di azione instauranda fosse la Magistratura Ordinaria, anche perché AAMS ha agito in carenza di potere ed in violazione di diritti soggettivi. Inevitabile, quindi, la scelta di depositare il ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario.
E’ indubbiamente un fatto storico e da tutti rincontrabile che la percentuale delle cause vinte da AAMS dinanzi alla seconda sezione del Tar Lazio sia elevata. Ma ciò, ovviamente, costituisce un caso e non è certamente per tale ragione statistica che non siamo andati dinanzi al Tar.
d) L’ordinanza del Tribunale di Roma ed i processi penali in corso relativi a “casinò on line” e fattispecie analoghe. Può esservi attinenza?
r) Certamente. Il Tribunale di Roma ha affermato un importante principio: la creazione delle condizioni di accesso al sito internet attraverso il collegamento telematico (e cioè la possibilità offerta allo scommettitore italiano di interagire a distanza con la sede operativa della società ubicata all’estero, sia pure attraverso un link) non integra il concetto di attività organizzata volta all’esercizio del gioco o della scommessa on line, da ritenersi rilevante penalmente ai sensi dell’art.4, legge 401/89. Credo che tale principio possa trovare applicazione in quei procedimenti penali derivanti dal sequestro di postazioni internet attraverso le quali sia stata praticata la partecipazione a giochi e scommesse on line, soprattutto in quelle ipotesi in cui non via sia stata alcuna interazione da parte dei titolari degli esercizi ove dette postazioni erano ubicate.
d) Nonostante la clamorosa vittoria il sito di Astrabet continua ad essere oscurato. Perchè? E’ forse dovuto all’attesa della decisione sul reclamo di AAMS?
r) Il sito non è stato riattivato per la semplice ragione che AAMS non ritiene di ottemperare all’ordine del Giudice. Ordine, peraltro, immediatamente eseguibile. Astrabet sarà in tal modo costretta ad agire per ottenere l’esecuzione coatta del provvedimento.
Quanto al reclamo, la giurisprudenza della Cassazione penale esclude che la proposizione del reclamo possa esimere la parte reclamante dal dare ottemperanza ad un provvedimento reso in via d’urgenza.
Sono stupito per tale comportamento di AAMS, che in un recente comunicato risalente al 23.2.2006, a proposito del decreto di oscuramento e dei possibili ricorsi, aveva affermato “di affidarsi con serena fiducia alle valutazioni degli organi aditi”. Ebbene, debbo dire che riporre fiducia nella Magistratura implica anche il rispetto dei relativi provvedimenti.
d) Quale scenario prevede in materia di gioco e scommesse on line?
r) Difficilissimo a dirsi. Indubbiamente era prevedibile che l’azione di forza attuata con l’oscuramento dei siti avrebbe scatenato iniziative giudiziali.
Al di là dell’ordinanza del Tribunale di Roma e di ciò che deciderà per gli altri il Tar Lazio, credo che la questione dovrà risolversi, una volta per tutte, in sede Europea. Sarà interessante assistere agli sviluppi della procedura di infrazione intrapresa dalla Commissione.

(Fonte Jamma.it)

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