lunedì 15 settembre 2008

...E SI CONTINUA A FAR FINTA DI NON CAPIRE...

Dopo cinque anni di battaglia legale e innumerevoli decisioni positive nei tribunali di tutta Italia, Stanleybet, il bookmaker con sede a Liverpool, vede ancora una volta confermata la sua legittima' da una nuova decisione della Corte di Cassazione. La Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Frosinone che nell'aprile del 2003 aveva disposto il sequestro preventivo del centro Stanleybet di Supino, in provincia di Frosinone. Nella sentenza si riconosce la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, con il totale superamento della negativa sentenza-chiave emanata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2004 che "...viene meno quando la norma da applicare sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens"... dovendosi fare applicazione... della sentenza del Giudice dichiarativa del diritto comunitario .... (Placanica) ... quale fonte di diritto successivo...". Le ragioni che lo Stato italiano ha sempre usato contro l'attivita' di Stanley sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi transfrontalieri. I giudici della Corte di Cassazione, notato che "...con sentenza del 6-3-2007 (Placanica) la Corte di Giustizia da' atto (punto 20) che la Stanley e' societa' di diritto inglese debitamente autorizzata...", hanno affermato ‘i principi di diritto da applicarsi alla luce dell'elaborazione giurispudenziale e dottrinale in materia....'. In sintesi: "i regolamenti comunitari hanno effetto diretto nell'ordinamento italiano; il giudice italiano deve disapplicare la norma italiana contraria all' Ordinamento Comunitario; i principi enunciati dalla Corte di Giustizia hanno valore di fonte del diritto e di ius Superveniens".

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