martedì 19 febbraio 2008

CORTE DI CASSAZIONE: L'ATTIVITA' DEI CENTRI TRASMISSIONE DATI NON E' REATO

(Jamma) La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni relative alla sentenza del 28 novembre 2007 con la quale si è sancita la non punibilità dell'attività dei Centri Trasmissioni Dati. La vicenda prende il via a seguito del sequestro di un CTD di Stanleybet International 7 marzo 2007 in Sicilia. . La Corte si è pronunciata contro il ricorso della Procura di Enna che impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 31 marzo 2007 in favore del CTD.
"La non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria deriva dalla previsione di un numero di concessioni limitato, dalla previsione di limiti ingiustificati alla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni, che ha comportato l’esclusione delle società quotate in Borsa con azioni anonime dal bando di gara del 1999; dal mantenimento del regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e dalla proroga delle concessioni già rilasciate con la conseguenza di prolungare nel tempo la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario” si legge nella sentenza. "L'attuale regime della gestione delle scommesse, penalizzando ingiustificatamente gli allibratori esteri in regola con la disciplina concessoria e autorizzatoria del proprio paese, non può essere applicato dal giudice italiano con le inevitabili conseguenze sul piano sanzionatorio limitatamente alla previsione di limiti alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi che la sentenza Placanica ha ritenuto ingiustificati". Quindi "Non possono applicarsi sanzioni o misure cautelari reali a persone che abbiano svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse se risulti provato che è stata svolta per conto di società che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono stabilite esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Qualora non sia applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, non è ravvisabile il reato ipotizzato".

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