martedì 19 febbraio 2008

L'IMBROGLIO ITALIANO (da Jamma.it)

(Jamma) Un caso scuola: l'imbroglio italiano. E' questo il titolo scelto nella relazione sul mercato europeo dei giochi redatta a conclusione della missione interministeriale voluta dal Parlamento Francese allo scopo di elaborare un progetto di nuova regolamentazione del settore, per la sessione dedicata al caso Italia.
I due parlamentari che hanno redatto il rapporto fanno una lunga disamina sull'evoluzione del rapporto tra Commissione Europea e Stati membri in tema di regolamentazione del mercato dei giochi.
“Per certi dei nostri interlocutori italiani, "l'Italia è il Far-West", perché non si sa più qual è la legislazione applicabile in materia di giochi” scrivono nel documento consegnato al Parlamento Jacques Myard e Emile Blessig “ Per altri, in compenso, è erroneo rievocare l'idea di una deregulation , la legislazione italiana resta fondata, come nel diritto francese, su un regime di interdizioni sancito penalmente. Per tanto è necessario constatare che dalla sentenza Gambelli, la Corte di giustizia ha creato molte difficoltà nella applicazione della legislazione italiana, sia per quello che riguarda l'attribuzione delle concessioni sia per la regolamentazione dei giochi on line.
Inoltre, sebbene non si tratti di una conseguenza diretta della sentenza Placanica, ma solo di una sua cattiva interpretazione da parte delle autorità italiane, la legge Bersani del 4 agosto 2006 ha consacrato , sull'esempio della legislazione britannica, il principio di riconoscenza reciproca. L'articolo 38(2), di questa legge permette l'accesso a certi giochi
"degli operatori che esercitano la loro attività in un Stato membro, negli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio ed anche degli operatori di altri paesi, solamente se soddisfano ai criteri di affidabilità definiti da AAMS (Agenzia autonoma del monopolio di stato)."
Questa disposizione del legge Bersani sostituisce così l'esigenza secondo la quale un operatore di gioco deve essere titolare di una licenza rilasciata dall'Italia, autorizza il riconoscimento formale per il governo italiano di una licenza attribuita da un altro Stato membro.
Parallelamente, le giurisprudenze contraddittorie rese dai tribunali hanno accreditato le idee di instabilità e di insicurezza giuridica.
Difatti, le giurisdizioni- continuano i deputati- hanno deliberato in modo diverso a seconda se si è trattato di giurisdizioni penali o di tribunali amministrativi. I primi che hanno avuto a giudicare di discriminazioni intervenute prima della sentenza Placanica e la legge Bersani hanno respinto i ricorsi. Per esempio, il 26 febbraio 2007, all'epoca del giudizio dell'affare Stanley,
- bookmaker inglese accusato di operare senza licenza - il Tribunale Penale di Roma ha rigettato una causa intentata contro 53 persone, per il fatto che l'articolo 4 della legge n° 401 del 13 dicembre 1989 - di cui un disposizione riguarda i giochi on line - non poteva più essere applicata alla luce della sentenza Placanica. Per lo stesso motivo altri giurisdizioni hanno rigettato le accuse portate contro Stanley, in seguito alla stessa sentenza.
Una sentenza della Corte di Cassazione del 4 maggio 2007 evidenzia ormai le difficoltà di interpretazione dei giudici italiani; si dice infatti che nessuna sanzione né limitazione della libertà individuale è autorizzata, se l'attività di gioco è esercitata dalle imprese che non hanno - potuto o – participare al bando di gara per la concessione delle licenze in Italia e che hanno le loro principali sedi in un Stato membro in cui operano dopo avere ottenuto le licenze necessarie; che il sistema italiano di licenze deve, da ora, essere rivisto alla luce della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di giustizia.
Per ciò che riguarda le giurisdizioni amministrative, il Tribunale amministrativo regionale di Roma ha rigettato un ricorso di Stanley per la sospensione del decreto di oscuramento perchè avrebbe violato i principi della sentenza Placanica. Il 6 aprile 2007, ha rigettato inoltre, due altri ricorsi fondati sugli stessi mezzi. In modo ironico, questi ricorsi che si sono basati sulla sentenza Placanica, sono stati rigettati sulla base di questa stessa sentenza. . I tribunali amministrativi hanno motivato i loro rigetti della richiesta di sospensione del decreto oscuramento dei siti illegali sul paragrafo 57 della sentenza Placanica:
"Un sistema di concessioni ... costituisce un meccanismo efficace che permette il controllo di operatori del settore dei giochi e delle scommesse, con l'obiettivo di impedire lo sfruttamento di queste attività con fini criminali e fraudolenti ".

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