mercoledì 30 aprile 2008

I NOVE "CONSIGLI" DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL NUOVO GOVERNO ITALIANO...ASCOLTA,ITALIA,ASCOLTA...

1. Innanzitutto, la Commissione intende attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di sostituire tutti i riferimenti agli Stati membri dell'Ue contenuti nel progetto notificato con riferimenti ai paesi dello Spazio economico europeo (See).
2. Ai fini del progetto notificato, la possibilità per operatori comunitari non stabiliti in Italia di prestare servizi accessibili in Italia sarebbe subordinata ad un regime di "concessione" (autorizzazione) obbligatoria. La Commissione desidera sottolineare in questa sede l'importanza che, come sembra risultare dal testo notificato, questo regime sia e resti in principio aperto, ovvero che non preveda alcun numerus clausus e non imponga quindi limiti quantitativi in relazione al numero di operatori potenzialmente in grado di avere accesso al mercato italiano.

3. Secondo il progetto notificato, la concessione dell'autorizzazione necessaria all'esercizio legale dell'offerta di giochi online sarebbe subordinata a diversi requisiti.Innanzitutto, possono presentare domanda di concessione non solo gli "operatori di gioco" ma anche "i soggetti che, pur non essendo operatori di gioco, dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione, di avere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'affidamento delle attività concessorie".

Rispetto a questa seconda ipotesi, il progetto specifica che "in relazione a tali soggetti, l'Aams conduce apposite e specifiche istruttorie volte a verificare l'equiparabilità dei requisiti presentati dai singoli richiedenti ai requisiti richiesti agli operatori di gioco ed adotta le relative determinazioni nel pieno esercizio delle proprie facoltà discrezionali". Va osservato, al riguardo, senza ovviamente mettere in discussione le prerogative dell'Aams, che un tale potere discrezionale deve in ogni caso "essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati", come stabilito dalla Corte di giustizia. Ad avviso della Commissione, quindi, il progetto notificato dovrebbe riflettere tali requisiti fissati dalla giurisprudenza.

4. L'articolo 11, paragrafo 2, del progetto notificato dispone che il richiedente è considerato "operatore di gioco" se esercita in Italia o in un altro Stato membro una tipologia di gioco assimilabile a quelle ammesse dall'amministrazione italiana "sulla base di un'autorizzazione rilasciata, ove previsto, dall'autorità competente dello Stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa".

Per quanto riguarda questo riferimento ad un'autorizzazione rilasciata dal paese di stabilimento dell'operatore, la Commissione ritiene necessario che sia espressamente precisato nel testo del progetto che le autorità italiane competenti tengono conto, all'atto dell'esame delle domande di concessione, dei requisiti e, in generale, del sistema normativo di controllo e sanzioni cui è già sottoposto l'operatore richiedente nel paese in cui è stabilito, nel rispetto dei criteri fissati sistematicamente dalla giurisprudenza della Corte.
5. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, terza frase, del progetto notificato, gli operatori di gioco interessati dovranno comprovare altresì il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, dimostrando di aver conseguito complessivamente, negli ultimi due esercizi chiusi, un fatturato specifico almeno pari a 1.500.000 euro, afferente le attività di operatore di gioco (anche su giochi che non possono essere assimilati a quelli facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da Aams). Questa condizione, del resto, non è presentata come strettamente obbligatoria nella misura in cui altri candidati, ad esempio società o gruppi di società costituiti da meno di tre anni potrebbero ugualmente ottenere la concessione di cui trattasi dimostrando la capacità economico-finanziaria mediante la produzione di idonee dichiarazioni bancarie. Su questo punto, la Commissione desidera attirare l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di rispettare i criteri di prevedibilità, trasparenza e sicurezza giuridica sopra indicati.

6. Il progetto notificato, all'articolo 12, specifica i requisiti applicabili ai rappresentanti ed amministratori dei soggetti che richiedano l'affidamento in concessione, che consistono in particolare nel fatto di non aver subito la pronuncia di provvedimenti giudiziari o la pronuncia di condanna passata in giudicato in seguito a reato.
Ancora, l'articolo 15 contiene gli altri requisiti cui devono soddisfare i concessionari ai fini dell'ottenimento della concessione. Si tratta più in particolare di condizioni negative e positive.

Fra i requisiti negativi figurano: l'assenza di provvedimenti o di procedimenti giudiziari in corso (per quanto riguarda, ad esempio, lo stato di fallimento, la liquidazione coatta, il concordato preventivo ecc.), l'assenza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si risiede), l'assenza di violazioni gravi delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, l'assenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o altra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'assenza di violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l'assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza.

Fra le condizioni positive figurano:
- la costituzione nella forma giuridica di società di capitali con sede all'interno dell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da "SEE");
- la dotazione di infrastrutture tecnologiche e hardware adibite allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di concessione all'interno dello spazio territoriale dell'UE, con obbligo di collegamento continuo di dette strutture, tramite una rete dedicata e sicura, con il sistema informatico centrale di AAMS;
- l'adozione degli strumenti informatici e tecnici più idonei a sostegno delle garanzie poste a tutela dei giocatori, quali la definizione di adeguate misure di controllo;
- la prova della costituzione di una garanzia definitiva, di importo pari a 100.000 euro, in forma di cauzione bancaria ovvero fideiussione, irrevocabile ed eseguibile;
- il versamento a favore di AAMS, all'atto della sottoscrizione della convenzione di concessione, di un importo di 300.000 euro a titolo di "contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". Detto contributo "è ridotto proporzionalmente, ogni semestre, secondo la tabella A allegata al presente decreto, avendo come riferimento la data di scadenza delle concessioni come fissata dall'art. 8 del presente decreto" (ovvero il 30 giugno 2016); secondo l'allegato A, il contributo in questione che ammonta a 283.500 euro per il periodo di sottoscrizione della convenzione fra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2008, è progressivamente e proporzionalmente ridotto a 19.500 euro per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 (data di scadenza generale delle concessioni);
- la possibile modifica da parte di AAMS degli importi suindicati (previsti nell'allegato A) "in presenza di aumenti dei costi di gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali superiori al 10% annuo rispetto agli attuali valori";
- successivamente, "a partire dalla data del 30 giugno 2016", la fissazione da parte di AAMS della "entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali".

Per quanto riguarda l'aspetto informatico, la Commissione constata che non si chiederebbe all'operatore di disporre di un server in Italia, ma solo nell'UE (riferimento che dovrebbe essere sostituito da un riferimento al SEE). Essa desidera tuttavia esprimere alcuni dubbi sulle modalità e sui costi corrispondenti generati effettivamente da questo collegamento continuo e sicuro fra le strutture dell'operatore e il sistema informatico centrale di AAMS. La Commissione, quindi, tenuto conto delle eventuali difficoltà operative e dei costi che siffatto sistema è in grado di generare, invita le autorità italiane a prevedere il ricorso a sistemi alternativi meno onerosi, che potrebbero pur tuttavia consentire un controllo efficace ed adeguato da parte delle autorità competenti.

7. Inoltre, la Commissione attira l'attenzione delle autorità italiane sul diritto di entrata richiesto a ciascun operatore che intenda ottenere una concessione on line e che ammonterebbe inizialmente a 300.000 euro (articolo 15, paragrafo 2, lettera e)).
Un siffatto importo non si rivela quantificato in funzione delle spese effettive generate dal sistema italiano e in particolare dal sistema informatico centrale di AAMS che, in sintesi, consisterebbe in un sistema elettronico in cui sarebbero registrate tutte le transazioni e le operazioni di gioco. Senza volere qui contestare la possibilità che tale sistema si riveli particolarmente oneroso sia in termini di funzionamento quotidiano sia di manutenzione e di investimenti tecnologici, la Commissione ritiene tuttavia che le autorità italiane dovrebbero fornire informazioni e valutazioni precise per mostrare il legame fra i costi da un lato e le spese imposte agli operatori dall'altro. L'importo in questione non potrebbe essere evidentemente giustificato da un obiettivo di compensazione dell'onere finanziario che pesa già sugli operatori attualmente titolari di una concessione in Italia dove dispongono di uno stabilimento (a titolo dell'articolo 43 del trattato CE). Siffatto obiettivo economico non sarebbe ammissibile a norma della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il fatto, inoltre, che l'importo di 300.000 euro sia destinato a diminuire progressivamente ogni semestre fino al 30 giugno 2016, data di scadenza di tutte le concessioni attuali, non e sufficiente a stabilire il carattere proporzionale di detto obbligo. Al contrario, la previsione (all'articolo 15, lettera g)) che è (soltanto) a partire da quella data che le autorità italiane competenti (AAMS) stabiliranno "l'entità del versamento annuo dovuto dai concessionari a titolo di contributo spese per la gestione delle infrastrutture informatiche necessarie all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali" dimostra che, attualmente, tale previsione non è basata su una valutazione delle spese di gestione effettivamente sostenute.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane, tenuto conto delle conseguenze di tale misura, a valutare e quantificare con sufficiente precisione i costi (amministrativi, informatici, ecc.) effettivamente generati dal sistema previsto, al fine di applicare, ove occorra, agli operatori interessati solo obblighi ed oneri proporzionati a tali spese.

8. La Commissione chiede inoltre alle autorità italiane di comunicarle se, al momento dell'entrata in vigore del progetto notificato, tutti gli operatori comunitari che otterranno la concessione e che oggi rientrano nell'elenco dei (1255) siti vietati, introdotto dal decreto del 2 gennaio 2007 del Direttore Generale di AAMS ("decreto relativo alla rimozione di casi di offerta, in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro") non sarebbero più inseriti per tale motivo nella suddetta lista "nera".

9. In conclusione, la Commissione invita il governo italiano a tenere conto delle presenti osservazioni in sede di adozione del progetto di regolamento notificato nonché di altri atti futuri recanti la disciplina di diverse forme di giochi e scommesse. Invita altresì le autorità italiane a procedere alla notifica delle misure di esecuzione del regolamento di cui trattasi, ai fini della direttiva 98/34/CE. Le presenti osservazioni non pregiudicano l'esame di altre disposizioni nazionali, esistenti o future, in materia di disciplina dei giochi e delle scommesse sportive.

GIOCO E GIOCHI - 30/04/2008

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